La UE ha varato il 15 marzo il suo “Quarto pacchetto” di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa, rafforzando i divieti ed estendendo i controlli già previsti nel Reg. (UE) n. 833/2014 a nuove categorie di prodotti e servizi.
Le misure principali sono:
- Termine del regime autorizzativo per i prodotti oil&gas di cui all’Allegato II del Regolamento, la cui fornitura alla Russia è ora vietata tout court a prescindere dalla destinazione d’uso in progetti petroliferi “speciali”. Esistono minime deroghe ed è prevista la possibilità di adempiere fino al 17 settembre 2022 ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 16 marzo 2022.
- Divieto di importazione, acquisto e trasporto di prodotti siderurgici elencati in un nuovo Allegato XVII (identificati tramite codice doganale) che siano originari della Russia o comunque esportati da tale Paese. È prevista la possibilità di adempiere, fino al 17 giugno 2022, ai contratti di fornitura sottoscritti prima del 16 marzo 2022.
- Divieto di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione (diretta o indiretta) di beni di lusso elencati nell’Allegato XVIII (identificati tramite codice doganale) verso la Russia o in favore di un soggetto russo, con minime deroghe.
- Inserimento di nuove deroghe per l’esportazione di prodotti dual use e quasi duali quando destinati a specifici impieghi tra cui il trasporto dei combustibili fossili.
- Divieto di transazioni con importanti aziende statali elencate in Allegato XIX (fra cui United Shipbuilding Corporation, Rosneft, Gazprom Neft, Rostec), con limitate eccezioni necessarie ad acquisto, importazione e trasporto di materie prime.
- Divieto di prestazione di servizi di rating.