CASO EUROCHEM: LA HIGH COURT DEL REGNO UNITO RESPINGE L’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO RICHIESTA DA EUROCHEM NORTH WEST 2 AVVERSO DUE BANCHE

Con la sentenza pubblicata il 3 novembre 2023 nel caso avviato da LLC Eurochem North West 2 (Eurochem NW2) contro due banche europee, la High Court di Londra ha respinto l’ingiunzione presentata da Eurochem NW2 per il pagamento di alcune garanzie (c.d. on-demand bond) che erano state emesse dalle due banche a favore di tale società su richiesta di un general contractor italiano, nell’ambito di un progetto per la costruzione di un impianto per la produzione di fertilizzanti in Russia.

Nei mesi scorsi, Eurochem NW2 aveva escusso tali garanzie, chiedendo alle banche di procedere ai relativi pagamenti. Le banche, tuttavia, si erano rifiutate di eseguire i pagamenti alla luce del fatto che Eurochem NW2 fa parte di Eurochem Group AG, entità riconducibile all’oligarca russo Andrey Igorevich Melnichenko e alla moglie Aleksandra, soggetti sanzionati dall’Unione europea (segnaliamo che, ad oggi, il Regno Unito ha designato solo il sig. Melnichenko). Segnatamente, secondo le due banche, perfezionare i pagamenti avrebbe comportato la violazione della normativa sanzionatoria europea, applicabile nei luoghi di esecuzione delle garanzie bancarie.

In seguito al rifiuto delle banche di onorare dette garanzie, iniziava un contenzioso avanti la High Court, nel contesto del quale Eurochem NW2 richiedeva un’ingiunzione di pagamento, mirante a far sì che gli importi recati dalle garanzie scusse venissero trasferiti su un conto congelato o in un conto della stessa High Court, in attesa della conclusione del processo.

Il giudice britannico ha respinto la domanda di Eurochem NW2, ritenendo che l’istante non sia riuscita a dimostrare che, all’esito del procedimento principale, la società vedrebbe soddisfatte le sue richieste. Ciò in quanto Eurochem NW2 non sarebbe riuscita a dimostrare che gli argomenti a difesa proposti dalle convenute –basati sulla designazione indiretta della beneficiaria delle garanzie in quanto controllata dai Melnichenko e, dunque, sull’illiceità dei pagamenti ai sensi della normativa unionale sulle misure restrittive contro la Russia loro applicabile – non avrebbero retto nel procedimento principale.

Relativamente al Gruppo Eurochem, ricordiamo che il Regolamento (UE) 269/2014 preveda ancora oggi che Andrey Melnichenko continui a controllarlo. Inoltre, occorre notare che, il 27 settembre 2022, il Comitato di Sicurezza Finanziaria in seno al Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano, ha sottoposto a congelamento le quote sociali di Eurochem Agro S.p.A., società italiana del gruppo Eurochem, proprio in quanto riconducibili ad Aleksandra Melnichenko attraverso una serie di trust e ritenendo quindi –in parziale disaccordo con quanto in passato stabilito da altri stati membri dell’Unione (Belgio e Germania), ma in pieno accordo con quanto sostenuto dall’autorità cipriota e francese– il gruppo Eurochem indirettamente sanzionato in quanto detenuto o controllato dai Melnichenko (link).

In conclusione, il giudice britannico ha implicitamente riconosciuto, se pure in sede di delibazione sommaria, la possibile fondatezza delle argomentazioni delle banche convenute in merito alla designazione indiretta del Gruppo Eurochem, a causa delle sanzioni imposte contro i Melnichenko.