Lo scorso 23 giugno 2023 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, nell’ambito del c.d. undicesimo pacchetto sanzionatorio, il Regolamento (UE) 2023/1214 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014. Tra i settori maggiormente impattati dalle misure del nuovo pacchetto sanzionatorio vi è quello siderurgico, recentemente interessato anche dall’istituzione del Carbon border adjustement mechanism (‘CBAM’).
Le misure interesseranno tutti gli operatori economici europei che acquistano prodotti siderurgici di origine extra-unionale e, visto il gran numero di domande arrivato allo Studio sul tema, abbiamo deciso di organizzare un webinar gratuito per giovedì 20 luglio 2023 alle ore 10 dal titolo “RUSSIA E CBAM: I NUOVI OBBLIGHI PER GLI IMPORTATORI DI PRODOTTI SIDERURGICI”. Per iscriversi, potete accedere al seguente link.
In vista dell’incontro trovate riportata in seguito una sintesi dei principali obblighi che interesseranno gli operatori del settore a decorrere dal 30 settembre 2023.
- Undicesimo pacchetto sanzionatorio
Come noto, le restrizioni di carattere merceologico relative ai prodotti siderurgici di cui all’allegato XVII del Regolamento Russia sono regolate dall’articolo 3-octies del medesimo Regolamento. L’allegato XVII del Regolamento Russia contiene in particolare quasi tutti i prodotti e i lavori di ghisa, ferro e acciaio dei capitoli 72 e 73 del Sistema Armonizzato, dal ferro o acciaio in lingotti, ai prodotti laminati, dalle barre/profilati ai tubi e serbatoi. Sono davvero moltissimi i prodotti colpiti dai divieti di acquisto, trasporto e importazione previsti dall’art. 3 octies.
Fino ad oggi i divieti di acquisto e importazione hanno coinvolto solo le ipotesi in cui i beni fossero esportati dalla Russia o avessero origine non preferenziale russa.
Dal 30 settembre 2023, invece, sarà vietato a tutti gli operatori unionali acquistare o importare tali beni, indipendentemente dalla loro origine, laddove siano stati realizzati in Paesi terzi a partire dalla lavorazione di altri prodotti siderurgici di origine russa (listati nel medesimo allegato XVII). Tale divieto si applica a decorrere dal 1° aprile 2024 per i soli prodotti di cui al codice NC 7207 11 e dal 1° ottobre 2024 per i prodotti di cui ai codici NC 7207 12 10 e 7224 90.
Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione di tale divieto, l’undicesimo pacchetto di sanzioni verso la Russia ha quindi introdotto un ulteriore onere per gli importatori dei prodotti listati nell’allegato XVII del Regolamento Russia. In particolare, in base a quanto previsto dal nuovo testo dell’art. 3-octies, paragrafo 1, lettera d), infatti, “all’atto dell’importazione l’importatore apporta la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo”.
È ragionevole prevedere che l’applicazione di tale misura inciderà in maniera significativa sull’operatività delle imprese coinvolte, che dovranno porre in essere adeguati sistemi di tracciabilità delle informazioni riguardanti l’origine dei prodotti importati, stabilendo nuovi standard di collaborazione con in propri fornitori extra-UE, soprattutto alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 69/2023 all’apparato sanzionatorio italiano che punisce come reato la violazione di tali divieti.
- CBAM
Dal 1° ottobre 2023 nuovi e importanti obblighi per gli importatori del settore siderurgico (e non solo) deriveranno anche dall’applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) 2023/956 (nel prosieguo ‘Regolamento CBAM’), istitutivo del CBAM.
Il Regolamento CBAM, infatti, si applica all’importazione di determinate categorie di merci elencate nell’allegato I di tale Regolamento, originarie di un paese terzo, ovvero all’immissione in libera pratica di prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all’articolo 256 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (cfr. art. 2, Regolamento CBAM). Tra tali merci figurano attualmente molti prodotti e lavori siderurgici dei capitoli 72 e 73 del Sistema Armonizzato (materie prime, palancole, tubi, serbatoi e molti altri), nonché prodotti in alluminio del capitolo 76.
Come anticipato in un nostro precedente post, a partire dal 1° ottobre 2023, per ciascun trimestre di un anno civile, entro un mese dalla fine di ogni trimestre, ogni importatore dovrà presentare una relazione (la c.d. Relazione CBAM) contenente informazioni sulle merci importate durante tale periodo.
A questo proposito, lo scorso 13 giugno la Commissione europea ha pubblicato la prima bozza di Regolamento di esecuzione volto a disciplinare in modo più puntuale gli obblighi e le modalità di comunicazione relative alla Relazione CBAM. Tale documento è attualmente sottoposto a una consultazione pubblica (link), a cui si potrà partecipare sino all’11 luglio. Tuttavia, si segnala che l’attuale proposta della Commissione prevede ai suoi articoli 10 e 22 che le Relazioni CBAM debbano essere presentate al Registro transitorio CBAM, a cui sarà possibile accedere attraverso il CBAM Trader Portal.
Qualora d’interesse, i professionisti dello Studio Legale Padovan sono a vostra disposizione (info@studiopadovan.com) per assistervi nell’approfondimento dei temi connessi agli argomenti in questione, nella predisposizione della documentazione necessaria per rispettare i nuovi obblighi introdotti dall’undicesimo pacchetto di sanzioni e nella pianificazione dei futuri modelli di compliance o di ristrutturazione dei propri processi di approvvigionamento, necessari per far fronte adempimenti e/o alle conseguenze derivanti dal Carbon Border Adjustment Mechanism.