DIVIETO DI RIESPORTAZIONE: PUBBLICATO UN AVVISO DELL’ADM IN MERITO ALLE CLAUSOLE “NO RUSSIA” E “NO BIELORUSSIA”

In data 18 ottobre 2024, è stato pubblicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“ADM”) un Avviso in cui viene reso noto che sono state integrate in TARIC le misure 780 e 781, relative agli articoli 12 octies del Regolamento (UE) 833/2014 (“Reg. 833/2014”) e 8 octies del Regolamento (CE) 765/2006 (“Reg. 765/2006”).

Come noto, le citate disposizioni prevedono l’obbligo di vietare per contratto la riesportazione di determinati beni e tecnologie, rispettivamente in Russia e Bielorussia, all’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di questi in un Paese terzo (ad eccezione dei cc.dd. Paesi partner dell’UE ovvero, Stati Uniti d’America, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Islanda).

Ricordiamo che l’obbligo di prevedere all’interno dei contratti la clausola di non riesportazione di cui agli articoli 12 octies e 8 octies (cc.dd. “clausola no Russia” e “clausola no Bielorussia”) si applica a tutti gli operatori economici che esportino i prodotti interessati dalle norme in parola, a prescindere dal fatto che essi mantengano o meno un’operatività in Russia o Bielorussia.

Precisamente, rientrano tra i prodotti interessati:

  • i beni e le tecnologie adatti all’uso nei settori aeronautico o spaziale, quali i motori a pistone alternativo o rotativo e gli oli idraulici di cui all’Allegato XI del Reg. 833/2014 e agli Allegati XVII e XXVIII del Reg. 765/2006;
  • i carboturbi e additivi per carburanti di cui all’Allegato XX del Reg. 833/2014 e all’Allegato XXVIII del Reg. 765/2006);
  • le armi da fuoco dell’Allegato XXXV del Reg. 833/2014 e dell’Allegato XVI del Reg. 765/2006), nonché le armi da fuoco e munizioni elencate dell’allegato I del Regolamento (UE) 258/2012;
  • i beni e le tecnologie comuni ad alta priorità, tra cui cuscinetti a sfere (8482.10), unità per l’elaborazione dell’informazione (8471.50), convertitori statici (8504.40), circuiti stampati (8534), diodi (8541.10), tiristori, diac e triac (8541.30) ricompresi nell’Allegato XL del Reg. 833/2014 e nell’Allegato XXX del Reg. 765/2006.

L’avviso dell’ADM riporta quindi i codici che dovranno essere indicati all’atto della compilazione della dichiarazione doganale di esportazione al fine di dare atto della presenza, all’interno del contratto di fornitura, delle clausole sopra richiamate o, diversamente, le ragioni della loro mancanza.

Nello specifico, i codici documento sono i seguenti:

  • Y227: il contratto vieta la riesportazione verso la Russia e la riesportazione per l’uso in Russia – articolo 12 octies, paragrafo 1, del Reg. 833/201;
  • Y228: i divieti di cui all’articolo 12 octies, paragrafo 1, del Reg. 833/2014 del Consiglio non si applicano (nota bene: l’avviso ADM fa riferimento alle “esenzioni contrattuali all’articolo 12 octies .2 b.2”; assumiamo che, con tale inciso, l’autorità intendesse riferirsi a entrambe le esenzioni di cui all’articolo 12 octies, paragrafo 2);
  • Y229: appalti pubblici conclusi con un’autorità pubblica di un paese terzo o con un’organizzazione internazionale – articolo 12 octies, paragrafo 2 bis, del Reg. 833/2014;
  • Y230: il contratto vieta la riesportazione verso la Bielorussia e la riesportazione per un uso in Bielorussia – articolo 8 octies, paragrafo 1, del Reg. 765/2006;
  • Y231: non si applicano i divieti di cui all’articolo 8 octies, paragrafo 1, del Reg. 765/2006 (cfr. le esenzioni contrattuali di cui all’articolo 8 octies, paragrafo 2);
  • Y232: appalti pubblici conclusi con un’autorità pubblica di un paese terzo o con un’organizzazione internazionale – articolo 8 octies, paragrafo 3, del Reg 765/2006.

Di seguito, riportiamo anche le nuove note integrate dai servizi della Commissione europea, come richiamate nell’avviso ADM:

  • CD940: quando esportano verso un paese terzo beni o tecnologie elencati negli allegati XI, XX, XXXV e XL del Reg. 833/2014, o armi da fuoco e munizioni elencate nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012, gli esportatori vietano contrattualmente la riesportazione verso la Russia e la riesportazione per l’uso in Russia.
  • CD943: quando esportano in un paese terzo beni o tecnologie elencati negli allegati XVI, XVII e XXVIII e nell’allegato XXX del Reg. 765/2006 del Consiglio, o armi da fuoco e munizioni elencate nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 258/2012, gli esportatori vietano contrattualmente la riesportazione in Bielorussia e la riesportazione per l’uso in Bielorussia.

È doveroso evidenziare che dichiarare false informazioni all’interno della dichiarazione doganale di esportazione – ad esempio affermando che il contratto ai sensi del quale il prodotto è venduto prevede le cc.dd. clausole no Russia e no Bielorussia, quando nei fatti dette clausole non sono presenti – prefigura il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico di cui all’articolo 483 c.p., punito con la reclusione fino a due anni. Ricordiamo, inoltre, che il falso ideologico comporta la responsabilità amministrativa dell’ente, ai sensi dell’articolo 491 bis c.p. e dell’articolo 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001, ove questo riguardi documenti informatici (quale è la dichiarazione doganale di esportazione). Pertanto, le dichiarazioni mendaci riportate nella bolletta doganale comporteranno la responsabilità anche della società esportatrice.

Lo Studio Legale Padovan, forte della sua consolidata esperienza ultradecennale nell’ambito della trade compliance, è a disposizione delle aziende per assisterle nell’aggiornamento della propria documentazione contrattuale in conformità alla normativa UE in tema di misure restrittive contro Russia e Bielorussia.