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DUAL- USE: FOCUS SULLE NUOVE LINEE GUIDA UE SULL’ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI SORVEGLIANZA INFORMATICA

Studio Legale Padovan

Lo scorso 16 ottobre 2024, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione le linee guida della Commissione concernenti i prodotti di sorveglianza informatica (c.d. Linee Guida della Commissione). In base alla definizione fornita dal Regolamento (UE) 2021/821 (c.d. Regolamento Dual Use), per tali s’intendono i “prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l’estrazione, la raccolta o l’analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione”.

La pubblicazione di tali Linee Guida giunge a distanza di un anno e mezzo dalla pubblicazione della prima bozza da parte della Commissione, che avevamo analizzato in un precedente post (accessibile al seguente link).

Come noto, l’articolo 5 del Regolamento Dual Use ha introdotto l’obbligo di ottenere un’autorizzazione per l’esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non inclusi nell’Allegato I del suddetto Regolamento, qualora l’esportatore sia stato informato dall’Autorità competente che i prodotti in questione sono, o potrebbero essere, destinati, in tutto o in parte, a essere utilizzati per la repressione interna e/o per la commissione di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale.

Per agevolare l’esportatore nell’individuazione di questi prodotti, le Linee Guida includono un’Appendice che fornisce informazioni sui prodotti già elencati nel Regolamento Dual Use.

Inoltre, è presente anche uno schema che delinea i requisiti previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento, i quali, se soddisfatti, obbligano l’esportatore a notificare all’Autorità competente. Tali requisiti sono:

  1. Esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non elencati nel Regolamento Dual Use;
  2. Uso finale del prodotto legato a repressione interna, e/o alla commissione di gravi violazioni di diritti umani o del diritto umanitario internazionale;
  3. Consapevolezza dell’esportatore, derivante dai risultati ottenuti dalla due diligence.

Al fine di aiutare gli esportatori nell’identificazione dei prodotti da attenzionare, la Commissione – oltre a fornire indicazione circa i prodotti compresi negli elenchi in quanto sottoposti a controllo a norma dell’allegato I del Regolamento Dual Use – ha ritenuto opportuno chiarire anche quali di questi articoli non devono considerarsi ricompresi nella definizione di prodotti di sorveglianza informatica. Fra tali articoli ritroviamo, ad esempio, le apparecchiature di disturbo delle telecomunicazioni mobili (5A001.f.) e le apparecchiature laser per la rilevazione acustica (6A005.g.), che, difatti, pur essendo elencati nell’Allegato I del Regolamento, non rientrano nella definizione di “prodotti di sorveglianza informatica” (cfr. Linee Guida della Commissione, p. 14).

Inoltre, ed in linea con quanto già previsto nella prima bozza circolata, la Commissione chiarisce ed offre un’interpretazione più ampia ed estesa di alcune definizioni e usi rilevanti per l’applicazione della normativa. Ad esempio, con riferimento all’espressione “appositamente progettati”, la Commissione riprendendo il Considerando n. 8) del Regolamento, chiarisce che gli articoli utilizzati per applicazioni puramente commerciali, come la fatturazione, il marketing, i servizi di qualità ecc., non rientrano nella definizione di articoli di prodotti di sorveglianza informatica. Il Consiglio approfondisce inoltre anche le definizioni per alcuni degli usi, i.e. per la “commissione di gravi violazioni di diritti umani”.

Anche per quanto riguarda gli indicatori di elementi sintomatici (c.d. red flags), la Commissione ha ampliato la lista degli esempi presenti nelle Linee Guida, al fine di agevolare gli esportatori nell’individuazione di eventuali circostanze anomale all’interno di una transazione. Questo permette di riconoscere prontamente se un’esportazione potrebbe essere destinata ad un utente finale, uso finale o destinazione finale, inappropriati.

La pubblicazione delle Linee Guida della Commissione rappresenta uno strumento essenziale per chiarire e facilitare l’applicazione del Regolamento Dual Use all’esportazione dei prodotti di sorveglianza informatica che non sempre sono di facile individuazione.

I professionisti dello Studio Legale Padovan sono a disposizione delle imprese per approfondire i temi connessi all’argomento in questione e, più in generale, per assisterle nella corretta gestione della movimentazione di prodotti a duplice uso o soggetti ad altre normative di export control.

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