LAVORO FORZATO: ADOTTATO DAL CONSIGLIO IL TESTO DEFINITIVO DEL REGOLAMENTO SUL DIVIETO PER GLI OPERATORI ECONOMICI UNIONALI DI IMMETTERE NEL MERCATO UE O ESPORTARE BENI PRODOTTI ATTRAVERSO IL LAVORO FORZATO

In data 19 novembre 2024 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato il testo definitivo della Proposta di Regolamento COM (2022) 453 concernente la messa al bando dal mercato unionale dei beni prodotti attraverso l’impiego di lavoro forzato (“Regolamento sul lavoro forzato”).

  1. Divieto di immissione, messa a disposizione e esportazione dei “products made with forced labour”.

Il Regolamento introduce il divieto in capo agli operatori economici unionali di immettere e mettere a disposizione sul mercato unionale, o da qui esportare, beni prodotti attraverso il lavoro forzato. Ai sensi del Regolamento, sarà definito “forced labour” il lavoro forzato o obbligatorio così come definito dall’art. 2 della Convenzione sul Lavoro Forzato del 1930 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Tale definizione, si legge nell’art. 2 del Regolamento, include anche il lavoro forzato minorile.

Ad essere interessati dal divieto imposto dal Regolamento sul lavoro forzato saranno tutti gli operatori economici che svolgono attività di immissione nel mercato unionale, messa a disposizione sul mercato unionale e esportazione di prodotti. Il divieto riguarderà in particolare beni per i quali il lavoro forzato è stato utilizzato, in tutto o in parte, in alcuno degli stadi di estrazione, raccolta, produzione o manifattura, inclusi i lavori o processi connessi ad un bene ad ogni stadio della sua supply chain.

  1. Procedimento investigativo sulla violazione del divieto di cui all’art. 3.

Il Regolamento prevede, inoltre, l’istituzione di un procedimento – articolato in tre fasi – volto ad investigare, accertare ed affermare la violazione del divieto previsto dall’art. 3 del Regolamento, che dovrà essere condotto dalle autorità competenti individuate dagli Stati Membri. Tale procedimento investigativo partirà da un’indagine preliminare sulla probabilità che un operatore economico abbia violato il divieto imposto dal Regolamento, che, se confermato a seguito dell’individuazione di una “substantial concern” relativa alla violazione del divieto, porterà alla conduzione di una investigazione ufficiale, la quale potrà poi culminare in una decisione dell’autorità competente volta terminare la violazione. È inoltre attribuito agli Stati Membri l’onere di adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, da comminarsi nel caso in cui l’operatore economico non si conformasse alle disposizioni contenute nella decisione dell’autorità competente.

Il testo del Regolamento, del quale si attende formale pubblicazione, entrerà in vigore dal giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sarà applicabile dopo 24 mesi dalla pubblicazione.

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