Dal 1 gennaio 2024 trova applicazione il Provvedimento del 12 maggio 2023 del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) che, come meglio specificato nell’articolo del 21 luglio 2023, ha introdotto, inter alia, due nuovi indicatori di anomalia riferibili al tema dei beni a duplice uso (anche noti come beni dual use), collocandosi nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa.
In particolare, in base alle indicazioni desumibili dalla lettura dell’indicatore di cui al punto 34, il giudizio di anomalia con riferimento a un’operazione deve fondarsi su due fattori, uno di tipo soggettivo, relativo al “profilo dei soggetti” (cliente, titolare effettivo, esecutore) e l’altro di tipo oggettivo rappresentato dalle “caratteristiche” dell’operatività.
Ciò premesso, ai beni dual use fanno riferimento i sub-indici 34.3 e 34.4 chiamati a svolgere la funzione di esemplificazioni di quanto descritto nell’indicatore.
Nel primo caso (sub-indice 34.3) l’indicatore di anomalia è rappresentato dall’eventuale carenza documentale relativa alla transazione commerciale o al rapporto continuativo o dall’incongruenza fra i dati acquisiti e quelli concretamente rilevati relativi ai soggetti coinvolti nell’operazione o ai prezzi (es. incoerenza del prezzo stabilito rispetto a quello di mercato).
Nel secondo caso (sub-indice 34.4) l’attenzione è posta sul “fattore geografico”. Infatti, è ritenuta “anomala” la circostanza per cui l’operazione che ha ad oggetto beni dual use sia caratterizzata da “triangolazioni finanziarie”, che si manifestano con la partecipazione di:
- soggetti insidiati in aree contigue a quelle di paesi considerati a rischio in quanto coinvolti in programmi di proliferazione non autorizzati;
- entità con assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi ovvero opachi, specie se aventi sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
In base al sub-indice 34.4 sono presenti, dunque, due aspetti: il primo è rappresentato dalla struttura degli assetti societari “artificiosamente complessi ovvero opachi”, in quanto potenzialmente creati per “schermare” attività criminose. Il secondo riguarda invece la “sede” del soggetto coinvolto, che assume particolare rilevanza qualora si trovi in i) paesi o aree geografiche a rischio elevato; ii) paesi non cooperativi o in iii) paesi a fiscalità privilegiata.
Importante notare che con questi indici la natura “duale” del bene oggetto della transazione bancaria assume rilevanza ai fini dell’antiriciclaggio in quanto è relativamente ad operazioni aventi questo sottostante che sarà necessario valutare la presenza dei sub-indici 34.3 e 34.4, ciò richiede una maggiore sensibilità degli operatori relativamente alla qualificazione dei beni “sottostanti” le operazioni bancarie gestite. A ciò si aggiunga che i sub-indici non precisano espressamente se si riferiscono solo ad operazioni transfrontaliere o se invece possano ricomprendere anche operazioni domestiche. Da una serie di indizi letterali e normativi (ad esempio l’esame della normativa sui beni a duplice uso esclude dal suo ambito applicativo le operazioni domestiche e quelle intraunionali salvo per alcuni limitati casi e la lettera della disposizione sembra riferirsi ad attività che implicano una movimentazione “geografica” dei beni) si potrebbe giungere alla conclusione che questi indici di anomalia si applichino alle operazioni transfrontaliere e non a quelle domestiche, ma questa conclusione non dovrebbe far “abbassare la guardia” al sistema dei controlli anche domestici, il che comporta una sensibilità maggiore di tutti gli operatori bancari, e non solo di quelli del comparto estero, in materia di commercio di prodotti a duplice uso.
Come noto, la presenza di indicatori di anomalia non comporta automaticamente l’obbligo di procedere con una segnalazione di operazione sospetta (SOS). Tali indicatori sono, tuttavia, segnali della necessità di un più approfondito accertamento in merito all’operazione posta all’attenzione del soggetto obbligato che possono, a fronte di una mancata giustificazione, portare alla necessità di procedere con una SOS.
Lo Studio Legale Padovan, che vanta un’esperienza ultradecennale in materia di dual use, misure restrittive verso Paesi terzi e normativa AML, è a disposizione sia per qualsiasi chiarimento e approfondimento in relazione ai nuovi indicatori di anomalia, sia per supportare gli operatori commerciali e finanziari nella conduzione di analisi tecniche e nella definizione degli idonei presidi di controll