In data 24 giugno 2024, è stato pubblicato il c.d. quattordicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa, attraverso il Regolamento (UE) 2024/1745 (“Reg. 2024/1745”) e il Regolamento (UE) 2024/1776 (“Reg. 2024/1776”), che modificano il Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Reg. 833/2014”), nonché il Regolamento (UE) 2024/1739 (“Reg. 2024/1739”) e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/1746 (“Reg. 2024/1746”) che modificano il Regolamento (UE) n. 269/2014 (“Reg. 269/2014”).
È stato inoltre pubblicato il (“Reg. 2024/1776”), che modifica esclusivamente l’art. 2 septies del Reg. 833/2104.
Di seguito si riportano le novità di maggiore interesse. Nei giorni seguenti pubblicheremo approfondimenti tematici sui numerosi aspetti toccati da questo nuovo pacchetto sanzionatorio.
I. Restrizioni soggettive
Misure di congelamento
Il c.d. quattordicesimo pacchetto ha modificato le disposizioni del Reg. 269/2014 riferibili alle cosiddette misure di congelamento.
In particolare, sono state inserite 69 nuove persone fisiche e 47 nuove entità nell’allegato I del Reg. 269/2014, portando il totale di soggetti ed entità direttamente designati in tale allegato a 2296 .
Tra i nuovi designati non vi sono solamente soggetti russi, bensì anche 2 cittadini e 2 entità bielorussi, 1 cittadino e 2 entità ucraini, 1 cittadino russo-tedesco e un cittadino russo-ucraino nonché 1 cittadino lettone-israeliano ( amministratore delegato della società israeliana Texel FCG Technology Limited).
Oltre all’aggiunta di nuovi nominativi nell’allegato I, il Reg. 2024/1739 ha anche modificato il testo del Reg. 269/2014 stesso prevedendo due nuove deroghe che consentono all’autorità di disporre lo scongelamento dei fondi.
Altre restrizioni a carattere soggettivo
Il Reg. 2024/1745, nel modificare il Reg. 833/2014, prevede anch’esso alcune misure di carattere soggettivo (benché diverse dalle misure c.d. di congelamento).
In primo luogo, sono state elencate altre 27 entità nell’allegato IV del Reg. 833/2014 che quindi oggi contiene 675 soggetti – ai sensi di tale designazione, tali entità saranno destinatarie di più stringenti restrizioni merceologiche con riferimento agli artt. 2 e 2 bis del medesimo Regolamento.
Ulteriori restrizioni con un carattere soggettivo modificate nel contesto del quattordicesimo pacchetto sono poi quelle connesse al settore finanziario.
In particolare, il nuovo art. 5 bis quater del Reg. 833/2014 vieta, a partire dal 25 giugno 2024 e salvo l’operare delle deroghe temporali (c.d. grandfathering) e di alcune eccezioni, alle persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell’Unione che operano al di fuori della Russia di connettersi al Sistema di Trasmissione di Messaggi Finanziari (“SPFS”) della Banca Centrale della Russia o equivalenti sistemi di messaggistica finanziaria da quest’ultima sviluppati. Allo stesso tempo, il par. 2 dell’art. 5 bis quater stabilisce che è vietato effettuare qualsiasi operazione, direttamente o indirettamente, con una persona giuridica, un’entità o un organismo elencato nell’allegato XLIV del Reg. 833/2014, il quale include le entità stabilite al di fuori della Russia che si servono del SPFS.
Un’ulteriore previsione introdotta dal Reg. 2024/1745 è il nuovo art. 5 bis quinquies, ai sensi del quale è proibito effettuare qualsiasi operazione, direttamente o indirettamente, con (a) un’entità stabilita al di fuori dell’Unione che sia un istituto di credito o finanziario o un ente come designati nell’allegato XLV del medesimo Reg. 833/2014 (allegato ad oggi vuoto), che presta servizi su asset crypto coinvolti in transazioni che facilitano l’esportazione, vendita e/o trasferimento in Russia di prodotti a duplice uso o elencati negli allegati VII (c.d. beni quasi duali), XI (beni del settore aerospaziale), XX (carboturbi e additivi), XXXV (armi da fuoco) e XL (beni comuni ad alta priorità) del reg. 833/2014, nonché le armi e munizioni elencate nell’allegato I del Reg. 258/2012,; ovvero (b) un’entità che agisca per conto o sotto la direzione di un’entità di cui al punto (a). Tale divieto non si applica, ai sensi del par. 2 dell’art. 5 bis quinquies, tra l’altro, con riferimento a operazioni (i) necessarie per l’esportazione di prodotti farmaceutici, medici, agricoli o alimentari, (ii) strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o arbitrale nell’Unione e/o (iii) necessarie per finalità umanitarie.
II. Restrizioni merceologiche
Significative novità sono state introdotte con riferimento alle misure restrittive di carattere merceologico.
Divieti di importazione
Per quanto riguarda i divieti all’importazione, si segnala che, tra gli altri, sono stati listati all’interno dell’allegato XXI l’Elio (codice NC 2804.29.10) e l’Elio-3 (codice NC 2845.40) che saranno dunque soggetti ai divieti di cui all’art. 3 decies del Reg. 833/2014, salvo la possibilità fino al 26 settembre 2024 di eseguire contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 e contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.
Inoltre, per alcuni beni è stata concessa una deroga quando siano componenti di dispositivi medici introdotti nell’Unione a fini di riparazione, di manutenzione o di restituzione di componenti difettosi.
Con riferimento ai divieti all’importazione di diamanti, è stato eliminato dal par. 4 dell’art. 3 septdecies il riferimento all’Allegato XXXVIIIA parte C, che conteneva, tra gli altri, la minuteria e oggetti di gioielleria, di metalli preziosi, lavori di perle e gli orologi. Pertanto, i prodotti ivi elencati non saranno più soggetti ai divieti previsti da tale paragrafo. In particolare, è ora previsto che i citati divieti si applicheranno ai summenzionati prodotti a decorrere dalla data decisa dal Consiglio in base a una proposta presentata sulla base dell’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Inoltre, sono state introdotte alcune semplificazioni per l’effettuazione della dovuta verifica di conformità alle disposizioni del Reg. 833/2014.
Divieti di esportazione
Per quanto riguarda i divieti all’esportazione, si segnala che sono stati listati all’interno dell’allegato XXIII, tra gli altri, i seguenti beni, che saranno dunque soggetti ai divieti di cui all’art. 3 duodecies del Reg. 833/2014: lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche di cui alle voci 3920 e 3921, manganese e lavori manganese (compresi i cascami e gli avanzi) di cui alla voce 8111, pistole a spruzzo ed apparecchi simili di cui al codice 8424 20 e isolatori per l’elettricità di qualsiasi materia di cui alla voce 8546. Per i nuovi beni sono state previste alcune clausole di deroga temporale relativamente all’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024.
Le autorità competenti potranno poi autorizzare operazioni vietate relative ad alcuni prodotti listati nell’allegato XXIII (tra cui alcuni apparecchi filtranti, computer, cavi, interruttori, valvole, forni per la panetteria), qualora tali beni e prestazioni siano necessari per la manutenzione o riparazione di dispositivi medici ovvero qualora i beni siano necessari per un utilizzo domestico da parte di persone fisiche in Russia.
Pochi beni sono stati inoltre aggiunti all’allegato VII (alcune macchine utensili e veicoli fuoristrada) e, come di consueto, per questi non è stata prevista alcuna deroga temporale.
È stata poi inserita una deroga secondo cui le autorità nazionali competenti possono autorizzare l’esportazione e il trasferimento dei beni di cui alle voci doganali 8414.90 parti di Pompe per aria o per vuoto e simili) e 9026 (alcuni apparecchi di misura o di controllo) che siano fisicamente situati nell’UE dal 25 giugno 2024 per interventi di manutenzione e altri servizi connessi, qualora ciò sia strettamente necessario per il funzionamento del progetto Sakhalin 2 per garantire la sicurezza energetica del Giappone.
III. Restrizioni alla prestazione di servizi
Importanti novità riguardano l’art. 5 quindecies. Innanzitutto, si segnala che la c.d. “deroga infragruppo”– prevista al par. 7 del medesimo articolo e che permette la vendita, la fornitura, il trasferimento, l’esportazione o la messa a disposizione dei servizi e dei software listati a favore di entità stabilite in Russia di proprietà o sotto il controllo di società unionali, di un paese membro dello Spazio economico europeo (“SEE”), della Svizzera o di un paese partner dell’Allegato VIII – viene prorogata dal 20 giugno 2024 al 30 settembre 2024.
È stata inoltre introdotta, al nuovo par. 8 bis, un’eccezione riguardante le persone fisiche, in forza della quale i divieti alla prestazione di servizi previsti nell’art. 5 quindecies non si applicano ai cittadini unionali residenti in Russia già da prima del 24 febbraio 2022, che prestino tali servizi a favore di società o entità stabilite in Russia possedute o controllate da società UE, di un paese membro dello SEE, della Svizzera o di un paese partner, che siano loro datori di lavoro.
IV. Clausola “no Russia” e obbligo di adottare Procedure di controllo
Clausola “no Russia”
Si segnala che sono stati inseriti numerosi nuovi prodotti all’interno dell’allegato XL del Reg. 833/2014, assoggettandoli così alle disposizioni della “clausola No Russia” – a titolo esemplificativo, sono stati elencati i centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli, torni (compresi i centri di tornitura) e talune fresatrici per la lavorazione dei metalli.
Significative modifiche riguardano, poi, il contenuto dell’art. 12 octies del Reg. 833/2014. In particolare, al par. 2, lettera (a), è stata introdotta una deroga, ai sensi della quale l’obbligo della clausola non si applica all’esecuzione di contratti relativi alla vendita di prodotti di cui ai codici HS 8457.10 (apparecchiature per il comando o la distribuzione elettrica aventi tensione inferiore o uguale a 1000 v), 8458.11 (torni orizzontali a comando numerico), 8458.91 (torni a comando numerico), 8459.61 (fresatrici a comando numerico) e 8466.93 (altre parti delle macchine delle voci da 8456 a 8461) listati nell’Allegato XL del Reg. 833/2014. Inoltre, segnaliamo che è stata prorogata dal 20 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025 la grandfathering relativa all’esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023. Infine, in base al nuovo par. 2 bis, l’art. 12 octies non si applica all’esecuzione di contratti pubblici conclusi con un’autorità di uno Stato terzo o con un’organizzazione internazionale, i quali – in forza del successivo par. 2 ter – dovranno invece essere notificati alle autorità nazionali competenti entro due settimane dalla loro conclusione.
Dovuta diligenza e Procedure di controllo
Il nuovo art. 12 octies ter prevede, poi, significative novità in tema di obblighi di dovuta diligenza in capo agli esportatori di beni comuni ad alta priorità listati nell’allegato XL, a prescindere dal fatto che questi mantengano o meno un’operatività con la Russia. In particolare, gli operatori UE che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano tali prodotti dovranno dal 26 dicembre 2024:
- a) adottare misure appropriate per individuare e valutare i rischi di esportazione in Russia o per un uso in Russia di tali beni o tecnologie, provvedendo affinché tali valutazioni siano documentate e aggiornate; e
- b) attuare politiche, controlli e procedure appropriati per attenuare e gestire efficacemente i rischi di esportazione in Russia o per un uso in Russia di tali 833/2014, nonché all’atto del riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o coperti da segreto commerciale in relazione a tali prodotti, a decorrere dal 26 dicembre 2024 dovranno vietarne per contratto l’uso in relazione a tali prodotti destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione, diretti o indiretti, in Russia o per un uso in Russia. beni o tecnologie.
Tali obblighi non si applicano, tuttavia, alle persone/entità che vendano i summenzionati prodotti solamente all’interno dell’UE o ai Paesi partner dell’Allegato VIII.
Infine, ai sensi del nuovo art. 12 octies bis, gli esportatori unionali, all’atto della vendita, concessione in licenza o trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali connessi ai prodotti comuni ad alta priorità elencati nell’Allegato XL del Regolamento dovranno per contratto vietarne l’uso in relazione a tali prodotti destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione, diretti o indiretti, in Russia o per un uso in Russia. Si segnala che l’art. 12 octies bis non si applica all’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024, fino al 26 giugno 2025 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.
V. Entità controllate extra-UE
Come noto, tema di particolare rilevanza nel contesto delle misure restrittive UE contro la Russia è stato a lungo il ruolo delle società russe (o comunque extra UE) controllate da entità unionali, poiché le stesse, non essendo direttamente soggette alla giurisdizione dell’Unione, in omaggio al principio di non-extraterritorialità della normativa sanzionatoria unionale, non sono di per sé tenute al rispetto dei divieti di cui al Reg. 833/2014 e al Reg. 269/2014.
Il nuovo art. 8 bis del Reg. 833/2014, tuttavia, segna un importante cambiamento di “filosofia”. In particolare, la nuova norma prevede che persone fisiche e giuridiche, entità e organismi UE “si adoperino al massimo” affinché le proprie controllate stabilite al di fuori dell’Unione non partecipino ad attività che compromettano le misure restrittive UE contro la Russia. Non è chiaro quale ne sia la sanzione né quali siano i criteri per determinare lo sforzo da dispiegarsi.
VI. Risposta all’amministrazione temporanea russa
Come noto, il governo russo, quale contromisura rispetto alle sanzioni imposte a seguito dell’invasione dell’Ucraina, ha previsto con il decreto del Presidente della Federazione del 25 aprile 2023 n. 302 la c.d. “amministrazione temporanea” delle quote di società russe detenute da entità di “Paesi ostili”, tra cui anche l’Italia, di cui avevamo parlato in questo post.
Con il “quattordicesimo pacchetto”, l’UE ha introdotto alcune misure in risposta a tale amministrazione temporanea.
In particolare, il nuovo art. 11 ter del Reg. 833/2014 dispone che qualsiasi persone fisica o giuridica, entità o organismo unionale ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti (incluse le spese legali), attraverso l’instaurazione di un giudizio di fronte alle corti competenti degli Stati membri UE, da individuarsi sulla base delle vigenti norme, causati da qualsiasi persona o entità russa che abbia beneficiato da una decisione presa ai sensi del summenzionato decreto. La norma sembra di scarsa efficacia perché sottopone queste azioni risarcitorie ai requisiti ordinari in tema di risarcimento del danno (determinazione del danno, identificazione del nesso causale), di non semplice declinazione nel caso di specie, oltre a presentare notevoli incertezze in merito al soggetto legittimato passivo e alle concrete possibilità di vedere un esito positivo all’eventuale successiva esecuzione del provvedimento giurisdizionale, una volta ottenuto.
VII. Effettiva tutela giudiziaria e limiti del riconoscimento di sentenze e lodi arbitrali
Al fine di tutelare ulteriormente le entità unionali, il Reg. 2024/1745 e il Reg. 2024/1739 hanno introdotto i nuovi omonimi artt. 11 bis del Reg. 833/2014 e del Reg. 269/2014, i quali dispone che le persone e le entità UE hanno il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, incluse le spese legali, attraverso l’instaurazione di un procedimento presso le corti competenti degli Stati membri, causati da una richiesta di tutela giudiziaria in un Paese terzo avanzata da una qualsiasi persona o entità russa in connessione con contratti o transazioni la cui esecuzione sia stata influenzata, in tutto o in parte, dalle misure restrittive contro la Russia.
Tali disposizioni si applicano solo laddove l’entità o la persona UE in questione non abbia accesso a un rimedio effettivo nella giurisdizione di riferimento del Paese terzo.
Ancora, salvo l’operare di alcune eccezioni, il nuovo art. 5 bis ter del Reg. 833/2014 vieta di prendere parte a qualsiasi operazione con qualsiasi persona o entità russa che abbia presentato una richiesta di fronte a una corte russa avverso una persona o un’entità UE ai sensi dell’art. 248 del Codice di Procedura Arbitrale della Federazione Russa (o equivalente atto legislativo russo), in connessione con un contratto o una transazione la cui esecuzione sia stata influenzata, in tutto o in parte, dalle misure restrittive contro la Russia, come elencate nell’allegato XLIII.
VIII. Marchi, brevetti e proprietà intellettuale
Il nuovo art. 5 vicies del Reg. 833/2014, introdotto dal Reg. 2024/1745, impone il divieto, per gli uffici competenti in materia di proprietà intellettuale nell’Unione, di accettare:
- nuove richieste di registrazione di marchi, brevetti, design industriali e certificazioni d’origine e geografiche presentate da persone o entità russe, incluse quelle presentante congiuntamente da una persona/entità russa e una persona/entità non russa; e
- qualsiasi richiesta presentata da una persona e/o entità russa durante il processo di registrazione relativo a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui al punto (a).
IX. Donazioni a partiti politici
Come chiarito dal Considerando 21 del Reg. 2024/1745, con il quattordicesimo pacchetto l’Unione ha voluto altresì colpire le capacità della Federazione Russa di influenzare la politica negli Stati membri e nelle istituzioni di Bruxelles attraverso la diffusione di propaganda e disinformazione. In tal senso, il nuovo art. 5 unvicies del Reg. 833/2014 proibisce a (i) partiti politici e fonazioni europei, come definiti nel Regolamento (UE) No 1141/2014, (ii) partiti politici e alleanze politiche, come definiti nel Regolamento (UE) No 1141/2014, (c) organizzazioni non governative stabilite in o registrate ai sensi della legge di uno Stato UE e (d) media e canali di informazione UE, come definiti dal Regolamento (UE) 2024/1083, di accettare donazioni, benefici economici o supporto, inclusa l’assistenza finanziaria, direttamente o indirettamente da:
- il governo russo;
- un’entità russa per più del 50% di proprietà pubblica;
- un’entità stabilita al di fuori dell’Unione posseduta direttamente o indirettamente per più del 50% da un’entità di cui supra; e/o
- una persona o un’entità che agisca per conto o sotto la direzione di un’entità di cui supra.
X. Elusione e sistema sanzionatorio interno
Elusione
Con il c.d. quattordicesimo pacchetto di sanzioni UE contro la Russia sono stati modificati l’art. 12 del Reg. 833/2014 e l’art. 9 del Reg. 269/2014 in materia di elusione dei divieti di cui ai medesimi regolamenti, al fine di recepire quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) attraverso il caso Afrasibi e altri (cfr. C-72/11). Sul punto, se da un lato continua ad essere vietato partecipare consapevolmente e intenzionalmente ad attività che abbiano l’obiettivo o l’effetto di eludere i divieti in esame, viene ora specificato che tale elusione è vietata anche quando effettuata con dolo c.d. eventuale. È stato infatti precisato che costituisce elusione anche il partecipare ad attività elusive senza ricercare volontariamente l’obiettivo o l’effetto elusivo, ma essendo consci di tale possibilità e accettando tale rischio.
Sanzioni di diritto interno
Nell’attesa del recepimento, da parte degli Stati membri dell’Unione, della Direttiva (UE) 2024 /1246 (di cui avevamo parlato in questo post), il Reg. 2024/1745 ha modificato l’art. 8 del Reg. 833/2014 relativo agli obblighi degli Stati membri nel determinare le sanzioni di diritto interno a fronte della violazione delle misure restrittive UE contro la Russia.
In particolare, il novellato art. 8 prevede ora che gli Stati UE potranno tenere conto dell’eventuale c.d. “self-disclosure” di eventuali violazioni (o “autodenuncia di violazione”) quale fattore di mitigazione nell’imposizione di sanzioni di diritto interno nei confronti dei propri cittadini. Tale disposizione appare coerente con il dettato dell’art. 9 della Direttiva (UE) 2024/1246, ai sensi del quale è da considerarsi circostanza attenuante la fornitura all’autorità di informazioni, da parte dell’autore del reato europeo, le quali informazioni non sarebbero altrimenti state reperite dall’autorità, al fine di raccogliere prove aggiuntive ovvero di consegnare alla giustizia altri autori del reato.
In maniera identica, la stessa disposizione di cui al citato art. 8 è stata inserita anche nell’art. 15 del Reg. 269/2014 come modificato dal Reg. 2024/1739.
XI. Disinvestimento
Il nuovo Reg. 2024/1745 ha apportato alcune modifiche alle deroghe ed eccezioni ai divieti di cui al Reg. 833/2014 a fronte di attività di disinvestimento e uscita dal mercato russo, le quali continuano ad essere guardate con un certo favor da parte del legislatore unionale, prorogando alcuni termini per ottenere l’autorizzazione fino al 31 dicembre 2024.
XII. Restrizioni sul GNL, navi e trasporti
Per quanto riguarda le nuove misure restrittive concernenti il gas naturale liquefatto (“GNL”), si segnalano le seguenti disposizioni:
- il nuovo art. 3 novodecies prevede – salvo l’operare di alcune deroghe – il divieto di fornire servizi di ricarica (reloading) nel territorio dell’UE ai fini delle operazioni di trasbordo di GNL di cui al codice NC 11.00 originario della Russia o esportato dalla Russia, nonché il divieto di fornire servizi connessi.
- è inoltre vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni, tecnologie e servizi, nonché prestare servizi connessi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona o entità in Russia, qualora tali beni, tecnologie e servizi siano destinati al completamento di progetti relativi al gas naturale liquefatto quali terminali e impianti.
- L’Art. 3 duovicies prevede inoltre il divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, gas naturale liquefatto di cui al codice NC 11.00, originario della Russia o esportato dalla Russia, attraverso terminali di gas naturale liquefatto dell’UE non connessi al sistema del gas naturale interconnesso, andando dunque a colpire l’importazione via nave di GNL.
Con riferimento alle misure concernenti navi e aerei, si segnalano nuove possibilità di deroga che dovranno essere autorizzate dall’autorità competente. Il nuovo art. 3 vicies prevede poi il divieto di effettuare le operazioni ivi specificate con le navi listate nell’Allegato XLII del Reg. 833/2014, quali a) dare accesso ai porti, alle zone di ancoraggio e alle chiuse nel territorio dell’Unione; b) importare nell’UE, acquistare o trasferire la nave; c) vendere, fornire o esportare la nave; d) esercitare o equipaggiare la nave; e) fornire servizi di registrazione della bandiera, classificazione, ispezione e certificazione a beneficio della nave; f) fornire finanziamenti e assistenza finanziaria, comprese le assicurazioni, e servizi di intermediazione, compreso il brokeraggio navale; g) fornire assistenza tecnica e altri servizi, compresi servizi di bunkeraggio, approvvigionamento della nave, cambio dell’equipaggio, carico e scarico, parabordo e rimorchio a beneficio della nave; e h) effettuare trasbordi da nave a nave o qualsiasi altro trasferimento del carico con la nave o appaltare servizi dalla nave.
Inoltre, il novellato par. 1 dell’art. 3 quinquies estende il divieto di atterraggio nel, decollo dal e sorvolo del territorio dell’UE – previsto per qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia o posseduto, noleggiato o controllato da soggetti russi – anche agli aeromobili utilizzati per voli non di linea di cui un soggetto russo sia nella posizione di determinare luogo e ora di decollo e/o atterraggio.
Con riferimento alle misure restrittive riguardanti i trasporti, in ottica antielusiva, è fatto divieto a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti nell’Unione, di proprietà per almeno il 25% di una persona o un’entità russi, di diventare un’impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all’interno del territorio dell’UE, anche se in transito. Inoltre, a decorrere dal 26 luglio 2024, è fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada, stabilita nell’UE dopo l’8 aprile 2022 e di proprietà per il 25% o oltre di una persona o un’entità russi, di trasportare merci su strada all’interno del territorio dell’Unione, anche in transito.
XIII. Restrizioni riguardanti i beni culturali
Per quanto riguarda i beni culturali, il nuovo articolo 3 tervicies dispone il divieto di acquistare, importare, trasferire, vendere, fornire o esportare, direttamente o indirettamente, beni del patrimonio culturale dell’Ucraina e altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, se sussistono ragionevoli motivi di sospettare che siano stati rimossi dall’Ucraina senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione del diritto ucraino o del diritto internazionale, in particolare se il bene costituisce parte integrante delle collezioni pubbliche figuranti negli inventari dei fondi di conservazione dei musei, degli archivi o delle biblioteche ucraini, o negli inventari delle istituzioni religiose ucraine. Tali divieti non si applicano se è dimostrato che: a) il bene è stato esportato dall’Ucraina anteriormente al 10 marzo 2014; o b) il bene è restituito intatto al legittimo proprietario in Ucraina.
XIV. Programmi Euratom e dell’Unione
Il Reg. 2024/1745, infine, modifica anche l’art. 5 terdecies del Reg. 833/2014. In particolare, a partire dal c.d. quattordicesimo pacchetto, ai sensi di tale articolo è proibito prestare sostegno diretto o indiretto, inclusa l’assistenza finanziaria, nell’ambito di un programma dell’Unione, dell’Euratom o di un programma nazionale di uno Stato membro e di contratti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio a (a) qualsiasi entità stabilita in Russia e/o (b) un’entità posseduta direttamente o indirettamente per più del 50% da un’entità stabilita in Russia. Allo stesso tempo, è stato ampliato il novero di eccezioni a tale divieto.
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