Con la sentenza Cabris Investment (C-540/24, 9 ottobre 2025), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che l’articolo 25 del Reg. (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) si applica anche ai contratti tra parti domiciliate in uno stesso Stato terzo, se queste hanno convenuto la giurisdizione di un giudice di uno Stato membro dell’UE.
La controversia nasce da un contratto di consulenza stipulato nel maggio 2020 tra Cabris Investments e Revetas Capital Advisors, entrambe con sede nel Regno Unito, che conteneva una clausola di proroga di giurisdizione a favore del Tribunale commerciale di Vienna (Handelsgericht Wien).
Nel giugno 2023, Cabris ha convenuto Revetas dinanzi a tale tribunale per ottenere il pagamento di EUR 360.000 dovuti per attività di Chief Financial Officer. Revetas ha però eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che il Reg. Bruxelles I-bis non fosse più applicabile ai rapporti con soggetti britannici dopo la Brexit e la fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020).
La Corte ha respinto tale eccezione, chiarendo anzitutto che una clausola attributiva di giurisdizione produce effetti solo al momento della proposizione della domanda giudiziale. Tuttavia, se il foro prescelto è quello di uno Stato membro, ciò che rileva non è il domicilio delle parti, ma la presenza dei requisiti previsti dall’art. 25, che opera “a prescindere dal loro domicilio”.
Richiamando la giurisprudenza Owusu (C-281/02) e Inkreal (C-566/22), la Corte ha ribadito che il carattere transfrontaliero necessario ai fini dell’applicazione del Regolamento può derivare anche solo dalla sussitenza di una clausola di proroga verso un tribunale di un altro Stato membro. Non occorrono, quindi, ulteriori elementi di collegamento con l’Unione: la scelta stessa di un foro UE è sufficiente a rendere la controversia internazionale.
La Corte ha poi sottolineato la discontinuità con il precedente art. 23 del Reg. (CE) n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I), che richiedeva il domicilio in uno Stato membro di almeno una parte. Con l’attuale formulazione dell’art. 25 Bruxelles I-bis, tale condizione è stata eliminata, ampliando notevolmente il campo di applicazione del Regolamento anche a rapporti contrattuali extra-UE. Ne consegue che, anche se il Regno Unito è divenuto uno Stato terzo, la clausola di proroga in favore dei giudici austriaci rimane valida e azionabile, poiché i tribunali di Vienna rientrano a pieno titolo nell’ambito del Reg. Bruxelles I-bis.