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Misure restrittive UE: adottato il sedicesimo “pacchetto” di sanzioni contro la Russia

Studio Legale Padovan

Il 24 febbraio 2025, in occasione del terzo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, è stato pubblicato il c.d. sedicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa. Il pacchetto si compone dei seguenti atti normativi: Regolamento (UE) 2025/390 (“Reg. 2025/390”) e Regolamento di esecuzione (UE) 2025/389 (“Reg. 2025/389”) che modificano il Regolamento (UE) n. 269/2014 (“Reg. 269/2014”); Regolamento (UE) 2025/395 (“Reg. 2025/395”), che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 (“Reg. 833/2014”).

Di seguito si riportano le novità di maggiore interesse.

Restrizioni soggettive

Con riferimento alle c.d. misure di “congelamento”, è stato modificato l’Allegato I del Reg. 269/2014 attraverso la designazione di 48 persone fisiche e 35 entità ritenute responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Tra la nuove designazioni figurano 44 soggetti aventi nazionalità russa, collegati in vario modo al complesso militare-industriale russo, al mondo imprenditoriale e anche al settore minerario e metallurgico russi, come il direttore generale di JSC Almaz-Antey Air and Space Defence Corporation (“Almaz-Antey”) e il comproprietario di Ural Mining and Metallurgical Company, ma anche due senatori del Consiglio federale della “Repubblica di Crimea” illegalmente annessa e il  vice del cosiddetto “Consiglio popolare” della cosiddetta “Repubblica popolare di Luhansk”.

Tra i soggetti non russi si segnalano due cittadini nordcoreani (il Tenente Generale dell’esercito popolare coreano e il Capo della direzione operativa principale dello Stato maggiore dell’esercito popolare coreano) nonché un cittadino cinese e uno ucraino.

Per quanto concerne le entità, il nuovo pacchetto sanzionatorio ha designato 31 entità russe, oltre ad una entità bielorussa, una cinese, una turca e una ucraina.

Oltre all’aggiunta di nuovi nominativi nell’allegato I, il Reg. 2025/390 ha anche ampliato il novero di criteri in base ai quali le persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi possono essere designati nell’allegato I del Reg. 269/2014, aggiungendo i seguenti due criteri:

  1. Persone, entità o organismi che possiedono, controllano, gestiscono o hanno l’esercizio di navi coinvolte in determinate attività come il trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia e adottano al contempo pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio o che forniscono altrimenti sostegno materiale, tecnico o finanziario alle operazioni di tali navi.
  2. Persone, entità o organismi che fanno parte del complesso militare e industriale della Russia, lo sostengono materialmente o finanziariamente o ne traggono vantaggio.

Sono state poi apportate le seguenti modifiche con riferimento alle deroghe ed eccezioni rispetto alle misure di congelamento:

  • ai sensi del nuovo articolo 6 bis, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, i pagamenti verso “Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Engineering“, per beni e servizi che possono essere forniti solo da tale entità e che sono necessari per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest e consegnate da Metrowagonmash nel 2018.
  • L’articolo 6 ter è prevede ora che le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche ad Arkady Romanovich Rotenberg, Gennady Nikolayevich Timchenko, Alexander Dmitrievich Pumpyansky, Andrey Igorevich Melnichenko, Viktor Filippovich Rashnikov e Boris Romanovich Rotenberg  dopo aver accertato che (i) i fondi e le risorse economiche sono necessari per la vendita entro il 30 giugno 2025 dei diritti di proprietà detenuti da una di tali persone in un’entità UE e (ii) il ricavato della vendita è congelato.

Di particolare rilievo è poi l’introduzione anche nel Reg. 269/2014, attraverso il nuovo articolo 15 bis, dell’obbligo, per gli operatori unionali di adoperarsi al massimo “affinché qualsiasi persona giuridica, entità o da organismo stabiliti al di fuori dell’Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo non prenda parte ad attività che compromettano le misure restrittive di cui al presente regolamento”, già introdotto con riferimento al Reg. 833/2014 nel c.d. “quattordicesimo pacchetto”, di cui avevamo parlato in questo post.

Con riferimento alle altre misure di carattere soggettivo diverse da quelle di c.d. “congelamento”, segnaliamo l’aggiornamento delle liste di persone, entità, navi e aerei soggetti a misure restrittive ai sensi del Reg. 833/2014, nei seguenti termini:

  • Allegato IV (restrizioni connesse ai prodotti a duplice uso e Allegato VII): 55 nuove entità listate (tra cui 20 russe, 16 di Hong Kong, 9 cinesi, 3 emiratine e 2 indiane).
  • Allegato XIV (esclusione dai servizi di messaggistica finanziaria): 13 nuove banche listate.
  • Allegato XV (restrizioni alla radiodiffusione): 8 nuove entità elencate.
  • Allegato XLII (restrizioni all’accesso di navi ai porti UE): 74 nuove navi listate
  • Allegato XLIV (divieto di effettuare qualsiasi operazione): elencate tre banche, tra cui VTB Bank, Shanghai Branch.
  • Allegato XLV (divieto di effettuare qualsiasi operazione): nessun designato, ad oggi.
  • Allegato XLVI (restrizioni legate ai vettori aerei): nuovo allegato, ad oggi vuoto.

Restrizioni merceologiche

Da un punto di vista merceologico, il Regolamento 833/2014 è stato modificato in più punti dal Regolamento 2025/395 che, oltre ad aver aggiunti diversi nuovi beni nelle liste dei prodotti ristretti, ha modificato alcune disposizioni chiave.

Prodotti duali e “quasi duali”

In primis, sono state apportate modifiche all’allegato VII del Reg. 833/2014, che contiene i prodotti quasi duali la cui esportazione in Russia è vietata. In particolare, sono stati elencati nuovi prodotti, come controller per videogiochi, software per le apparecchiature CNC e alcuni prodotti chimici, oltre ad essere state precisate alcune note tecniche alle descrizioni dei prodotti elencati.

Inoltre, è stata limitata la casistica di esenzioni che consentivano ancora l’esportazione di prodotti a duplice uso (art. 2) e c.d. quasi duali (art. 2 bis, allegato VII) verso la Russia. Di fatto, le uniche due deroghe concesse sono le seguenti:

  • scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente o sono intesi come risposta a catastrofi naturali; oppure
  • usi medici o farmaceutici, a condizione che non siano elencati all’allegato XL del presente regolamento. Sul punto segnaliamo che l’allegato XL include componentistica, quale semiconduttori, telecamere, unità per l’elaborazione delle informazioni, convertitori statici che potrebbe essere utilizzate in macchinari per la produzione medico-farmaceutica .

Sono inoltre state modificate le deroghe che consentivano, previa autorizzazione, di esportare verso la Russia i beni citati. Infine, sempre con riferimento a prodotti a duplice uso e c.d. quasi duali è stato introdotto il divieto generale di vendere, fornire, trasferire o esportare tali beni (oltre al divieto di prestare qualsiasi assistenza tecnica e finanziaria, servizi di intermediazione e altri servizi nonché trasferire proprietà intellettuale in relazione agli stessi) a qualsiasi persona listata nell’allegato IV del Regolamento 833/2014 non solo per esportazioni verso o per un uso in Russia.

Beni di cui all’Allegato II del Reg. 833/2014

È stato esteso il divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente in Russia o per un uso in Russia ai software elencati nell’allegato II, tra cui software per la prospezione di gas e petrolio, trivellazione ed elaborazione di dati sismici; tale divieto è accompagnato da una clausola c.d. di “grandfathering” che fa salva l’esecuzione, fino al 26 maggio 2025 di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori.

In relazione ai beni di cui all’Allegato II del Reg. 833/2014, la prestazione di assistenza tecnica e assistenza finanziaria risulta ad oggi vietata sia se prestata direttamente, sia indirettamente.

Modifiche all’art. 3 duodecies.

È stato esteso il divieto di esportazione, vendita, fornitura e trasferimento in Russia o per un uso in Russia a nuovi beni elencati nell’allegato XXIII; tra l’altro sono state elencate alcune nuove intere voci doganali ove prima erano listati solo singoli codici (e.g., dolomite di cui alla voce 2518, magnesite di cui alla voce 2519, carta, cartone e prodotti simili di cui alle voci 4803, 4809 e 4810 e vetro di sicurezza di cui alla voce 7007) e sono stati elencati nuovi prodotti (e.g., minerali di cui alla voce 2615);  allo stesso tempo, è stato ampliato il novero di prodotti elencati nell’allegato XXXVII per cui è previsto un divieto di transito attraverso la Russia, includendo anche, inter alia, prodotti laminati di acciai inossidabili (codice NC 7219 21), paranchi (8425 11) e parti di cuscinetti (8482 99).

Ancora, sono state introdotte:

  • una grandfathering per l’esecuzione fino al 26 maggio 2025 di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC elencati nell’allegato XXIIID (es. Dolomite, Nitrato di Potassio, ecc.).
  • La deroga (possibilità per l’Autorità nazionale di autorizzare l’esportazione verso la Russia) prevista dal paragrafo 5 bis dell’art. 3 duodecies è stata estesa anche ai beni rientranti nel codice NC “7007 19 80” (Vetri temperati di sicurezza), così come è stata estesa la deroga prevista dal paragrafo 5 bis bis dello stesso articolo, oggi applicabile anche ai beni ai cui codici NC 2920 90 (Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli e loro Sali) e NC 3920 62 (Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle non alveolari).
  • Deroga prevista per l’esportazione dei beni di cui ai codici NC 9026 (Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas), 9027 (Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche), e 9031 (Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove) elencati nell’allegato XXIII la cui esportazione era stata precedentemente autorizzata a norma dell’articolo 3 decies, paragrafo 3 septies.
  • Deroga prevista per l’esportazione e il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 8517 62 (Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati) e 8523 52 (Schede intelligenti) elencati nell’allegato XXIII, purché siano destinati a reti di comunicazione elettronica civile non accessibili al pubblico che non sono di proprietà di un’entità sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 %.

Esenzioni e deroghe ai sensi dell’art. 3 decies.

Il Reg. 2025/395 ha esteso il divieto di acquistare, importare o trasferire nell’Unione, direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni, elencati nell’allegato XXI, includendo anche l’alluminio greggio di cui alla voce doganale 7601.

Sono inoltre state inserite e/o ampliate alcune deroghe a tale divieto, tra cui segnaliamo le seguenti relative al solo alluminio greggio:

  • il divieto non si applica all’importazione, all’acquisto o al trasporto, né alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l’importazione nell’Unione di 275 000 tonnellate metriche di tale prodotto tra il 25 febbraio 2025 e il 26 febbraio 2026 (par. 3 quater octies, art. 3 decies).
  • il divieto non si applica, dal 26 febbraio 2026 al 31 dicembre 2026, all’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, per un volume totale delle importazioni nell’Unione durante tale periodo non superiore a 50 000 tonnellate metriche di tale prodotto.

Prova di tracciabilità dei diamanti

Per quanto riguarda i divieti previsti dall’art. 3 septdecies del Reg. 833/2014 relativi all’acquisto di diamanti dalla Russia, il nuovo regolamento ha specificato, modificando il paragrafo 10 dello stesso articolo, che a decorrere dal 1° marzo 2025 le prove basate sulla tracciabilità dei prodotti elencati nell’allegato XXXVIIIA, parte A, che rientrano nei codici NC 7102 10 00 e 7102 31 00 comprendono un certificato corrispondente attestante che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia. Per quanto riguarda i diamanti che rientrano nel codice NC 7102 39 00  elencati nell’allegato XXXVIIIA, parte A, l’obbligatorietà di prove basate sulla tracciabilità, compreso il certificato che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Estensione del divieto di fornitura di beni per progetti relativi al petrolio

Il divieto previsto dall’art. 3 unvicies per la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, direttamente o indirettamente, di beni e tecnologie e la fornitura, direttamente o indirettamente, di assistenza tecnica e/o servizi a qualsiasi persona o entità in Russia è stato esteso anche al caso in cui tali beni e servizi siano destinati al completamento di progetti relativi al petrolio greggio in Russia quali progetti di prospezione e produzione..

Anche qui è stata prevista una grandfathering per l’esecuzione, fino al 26 maggio 2025, di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, cui si aggiunge un’esenzione  per i progetti di produzione petrolifera per i quali è stata stabilita una produzione commerciale regolare prima del 25 febbraio 2025.

Nuova deroga relativa all’acquisto di GNL

È stata introdotta una deroga al divieto di acquistare Gas Naturale Liquefatto (“GNL”) previsto dall’art. 3 duovicies, la quale prevede che le autorità competenti di uno stato membro in cui un terminale di gas naturale liquefatto non è connesso al sistema del gas naturale interconnesso può autorizzare l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia, dopo aver accertato, inter alia, che:

  • il GNL è stato acquistato, importato, trasferito da un terminale situato in altro stato membro;
  • l’acquisto, l’importazione o il trasferimento sono finalizzati all’approvvigionamento energetico.

Divieto di prestare servizi di costruzione.

Il divieto previsto dall’art. 5 quindecies del Reg. 833/2014 di prestare determinati servizi professionali al governo russo o alle persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia è stato esteso alla prestazione di servizi di costruzione.

È stato inoltre introdotto il divieto di vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione al software di cui al paragrafo 2 ter (software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali elencati nell’allegato XXXIX) e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tale software, al governo russo o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia (par. 3 bis, l. c).

Estensione degli obblighi previsti dall’art. 12 octies ter

Il Reg. 2025/395 estende gli obblighi previsti dall’art. 12 octies ter in materia di politiche, procedure e controlli, anche a tutte le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano i beni elencati nell’Allegato XLVIII, ad oggi contenente solamente i seguenti codici: “NC 8502 20” (gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla) e “NC 8536 50” (altri interruttori, sezionatori e commutatori).

Gli obblighi di cui al rinnovato articolo 12 octies ter si applicheranno, per quanto concerne l’Allegato XLVIII, a partire dal 26 maggio 2025.

Restrizioni “atipiche”

Nuova deroga all’art 3 bis

È stata tramutata in deroga autorizzativa una precedente eccezione al divieto previsto dall’art. 3 bis: in particolare, le autorità competenti oggi possono autorizzare le attività estrattive che generano la maggior parte del loro valore dalla produzione di uno dei materiali elencati nell’allegato XXX (es. Alluminio, cromo, cobalto etc.) o che hanno come obiettivo principale tale produzione, (par. 3 ter, art. 3 bis).

Nuovo divieto relativo al settore dell’aviazione

Il nuovo par. 1 ter dell’art. 3 quinquies introduce il divieto per i vettori aerei che effettuano voli interni in Russia o che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano, direttamente o indirettamente, a un vettore aereo russo o per voli all’interno della Russia aeromobili ovvero beni o tecnologie di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1 (allegati XI e XX del Reg. 833/2014), elencati nell’allegato XLVI, così come a qualsiasi soggetto di proprietà di uno di tali vettori aerei o da esso controllato, atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione.

Inoltre, le autorità competenti possono autorizzare aeromobili senza equipaggio impiegati nella categoria “aperta”, quale definita all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, e utilizzati per voli privati, non commerciali e non aziendali effettuati nel territorio e nello spazio aereo dell’Unione a fini ricreativi ad atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione.

Divieto relativo alle imprese di trasporto su strada

L’art. 3 terdecies è stato modificato attraverso l’introduzione del divieto per qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell’Unione prima dell’8 aprile 2022 e che sia già un’impresa di trasporto su strada che trasporta merci su strada all’interno del territorio dell’Unione, anche se in transito, di modificare l’assetto patrimoniale in un modo che aumenti la quota percentuale posseduta da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo russi, salvo qualora a seguito di tale modifica la quota rimanga al di sotto del 25 % (par. 1 ter, art. 3 quaterdecies).

Nuovo divieto relativo alla custodia di greggio e prodotti petroliferi

Il nuovo articolo 3 quindecies ter prevede, per il petrolio greggio e i prodotti petroliferi elencati nell’Allegato XXV, se originari della Russia o esportati dalla Russia, il divieto di custodia temporanea e il vincolo al regime di zona franca previsti dal Regolamento (UE) 952/2013 (“CDU”).

Tale divieto, tuttavia, non si applica:

  • Fino al 26 maggio 2025, ai beni già presenti nell’Unione il 25 febbraio 2025;
  • Agli Stati Membri che fruiscono delle esenzioni previste per il trasporto di greggio e prodotti petroliferi ai sensi dell’art. 3 quaterdecies, par. 3, lettera d) e par. 4.
  • al petrolio greggio trasportato per via marittima e ai prodotti petroliferi elencati nell’allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.

Esenzione relativa alle operazioni di reloading di GNL

Il divieto di fornire servizi di ricarica (reloading) nel territorio dell’Unione ai fini delle operazioni di trasbordo di gas naturale liquefatto originario della Russia o esportato dalla Russia previsto dall’art. 3 novodecies non si applica ai servizi di ricarica (reloading) ai fini delle operazioni di trasbordo di gas naturale liquefatto originario della Russia o esportato dalla Russia, se tale ricarica è necessaria per il trasporto fra porti di uno stesso Stato membro, compreso il trasporto dalla terraferma di uno Stato membro alle sue regioni ultraperiferiche (par. 9 bis, art. 3 novodecies).

Esenzione relativa al divieto di dare accesso ai porti.

L’esenzione prevista dal paragrafo 3 dell’art. 3 vicies, il quale prevede il divieto, tra gli altri, di dare accesso a porti nel territorio dell’Unione alle navi elencate nell’Allegato XLII è ora estesa anche ai fini umanitari, per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro o ancora al fine di investigare su violazioni delle disposizioni del presente regolamento o su altre attività illecite.

Divieto di effettuare operazioni con entità designate

È stata introdotta una deroga al divieto previsto dall’art. 5 bis quater del Reg. 833/2014  effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona o un’entità stabiliti al di fuori della Russia elencati nell’allegato XLIV: tale deroga prevede che le autorità di uno stato membro possono autorizzare le operazioni con Bank BelVEB (elencata nell’Allegato XLIV), alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che l’esecuzione di tali operazioni è necessaria per:

  • il rimborso dei crediti all’esportazione garantiti;
  • le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia entro il 26 agosto 2025 coperte da garanzie sui crediti all’esportazione da parte di uno Stato membro; oppure
  • l’esecuzione di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025 e fino al 26 agosto 2025, o fino alla loro data di scadenza, se precedente, per i beneficiari situati nell’Unione europea.

Allo stesso tempo, sono stati ampliati i criteri di designazione nell’allegato XLV (nuovamente con riferimento a entità con cui è vietato effettuare qualsiasi operazione), includendo quei soggetti che

  • sono coinvolti in atti tesi a vanificare il divieto di cui all’articolo 3 vicies mediante operazioni relative a qualsiasi nave elencata nell’allegato XLII, quali figurano nell’elenco di cui dell’allegato XLV, parte B, del presente regolamento;
  • eludono il divieto di cui sopra e figurano nell’elenco di cui dell’allegato XLV, parte C, del presente regolamento; oppure
  • agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità riconducibile a uno dei casi previsti dall’art. 5 bis quinquies.

Divieto di effettuare operazioni con determinati porti e chiuse.

È stato introdotto l’art. 5 bis sexies, il quale dispone il divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con i porti e le chiuse elencati nell’Allegato XLVII, parte A, in quanto connessi ad attività rilevanti per lo sforzo bellico russo.

Tale articolo prevede inoltre il divieto di effettuare direttamente o indirettamente, operazioni con gli aeroporti elencati nell’allegato XLVII, parte B. Tale allegato elenca gli aeroporti in Russia utilizzati per gli stessi scopi esposti sopra

Estensione della deroga prevista dall’art. 5 quater per l’accettazione di depositi da parte di soggetti russi

La deroga prevista dall’art. 5 quater, la quale consente alle autorità competenti di autorizzare l’accettazione di depositi o la fornitura servizi di portafoglio, conti o custodia, altrimenti vietati dall’art. 5 ter è stata estesa anche al caso in cui tale operazione risulti necessaria per la ristrutturazione o la liquidazione di una persona giuridica associata all’entità di cui alla rubrica “B. Entità”, voce 82 (VTB Bank), dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

Divieto di aggiudicare o conseguire contratti di appalto

Il divieto previsto dall’art. 5 duodecies di aggiudicare o proseguire l’esecuzione di qualsiasi contratto di appalto pubblico o di concessione rientrante nell’ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici è stato esteso anche alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alle lettere precedenti dello stesso articolo.

Risarcimento del danno

È stata introdotta, all’interno di quanto disposto dall’art. 11 bis del Reg. 833/2014, la possibilità di ottenere il risarcimento del danno, sia esso diretto o indiretto, subito da un soggetto sottoposto alla giurisdizione unionale o da una persona giuridica, entità o organismo di proprietà o sotto il controllo del soggetto unionale in ragione di una decisione di un giudice di un Paese terzo richiesta da persone, entità od organismi russi, designati ai sensi di qualsiasi allegato del Reg. 833/2014 ovvero che agiscono per tramite o per conto delle persone/entità di cui sopra che hanno la proprietà o il controllo di tali entità o organismi.  

Nello stesso senso è stato modificato anche l’art. 11 ter del Reg. 833/2014.

In relazione al risarcimento del danno, è stato introdotto l’art. 11 quinquies, il quale prevede che laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi degli articoli precedentemente esposti, a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito. Il legislatore unionale ha quindi tentato di porre rimedio ad alcune criticità delle disposizioni in esame, adottando un linea coerente con quanto avevamo sottolineato in questo post.

Le medesime disposizioni sono state previste con riferimento al Reg. 269/2014.

Estensione dell’esenzione relativa alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di banconote.

È stata introdotta nell’art. 5 decies una nuova esenzione al divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia nel caso in cui la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione siano necessari per attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia e che ricevono finanziamenti pubblici dall’Unione, dagli Stati membri o dai paesi partner.

Come dall’inizio della crisi ucraina, i professionisti dello Studio Legale Padovan, tramite l’apposita task force costituita per far fronte alla crisi ucraina (ucraina@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per fornire qualsiasi approfondimento e supporto necessario.

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