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Misure restrittive UE: modificati i programmi contro Bielorussia e territori occupati in Ucraina

Studio Legale Padovan

MISURE RESTRITTIVE UE: MODIFICATI I PROGRAMMI CONTRO BIELORUSSIA E TERRITORI OCCUPATI IN UCRAINA

In data 24 febbraio 2025, nel contesto dell’adozione del c.d. sedicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti della Federazione Russa di cui abbiamo parlato in questo post, sono stati modificati i programmi sanzionatori nei confronti dei territori occupati in Ucraina e della Bielorussia.

1. Misure restrittive relative ai territori occupati in Ucraina

Il nuovo Regolamento (UE) 2025/398 del Consiglio (“Reg. 2025/398”) ha modificato il Regolamento (UE) 2022/263 (“Reg. 2022/263”), che riguarda le misure restrittive in risposta al riconoscimento, all’occupazione e all’annessione illegale da parte della Federazione Russa di alcune aree dell’Ucraina non controllate dal governo, nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.

Di seguito si riportano, come di consueto, le novità di maggiore interesse.

Restrizioni merceologiche

Per quanto riguarda le restrizioni di carattere merceologico, è stato esteso il divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare o trasferire, direttamente o indirettamente, nei territori occupati i prodotti elencati nell’allegato II del Reg. 2022/263, includendo in tale elenco, inter alia, pneumatici nuovi e rigenerati, utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili, apparecchi telefonici e autoveicoli per il turismo e loro parti.

Restrizioni di carattere atipico

Adoperarsi al massimo o “best effort”

Coerentemente a quanto previsto nel contesto delle restrizioni UE contro la Russia e la Bielorussia, anche nel Reg. 2022/263 è stato introdotto, per mezzo del nuovo articolo 13 bis, l’obbligo per gli operatori europei di “adoperarsi al massimo” affinché le proprie controllate stabilite in paesi terzi non realizzino attività che compromettano le restrizioni di cui al medesimo Regolamento.

Trasferimento di banconote

Con il nuovo articolo 3 bis è stato introdotto il divieto di vendere, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro verso i territori occupati, o a qualsiasi persona fisica, giuridica, entità o organismo situato in questi territori o destinato all’utilizzo in tali aree. Sono previste limitate eccezioni al divieto, tra cui spicca quella relativa ai trasferimenti di banconote necessari per le attività della società civile e dei media che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nei territori occupati e che ricevono finanziamenti pubblici dall’Unione, dagli Stati membri o da paesi partner elencati nel nuovo allegato IV.

Servizi professionali

L’articolo 5 è stato modificato per ampliare l’ambito di applicazione del suo divieto. È pertanto ora vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni, servizi di ricerca di mercato e di sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari, nonché servizi di costruzione, architettura e ingegneria, servizi di consulenza giuridica e servizi di consulenza informatica a persone giuridiche, entità o organismi nei territori occupati.

Giova segnalare anche l’introduzione del divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, software gestionali per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriale all’allegato III del Reg. 2022/263 a persone giuridiche, entità o organismi nei territori specificati.

È pure vietato vendere, dare in licenza o trasferire, diritti di proprietà intellettuali o segreti commerciali così come riconoscere diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software suddetti.

Nella versione modificata dell’art. 5 sono state introdotte eccezioni e deroghe specifiche ai divieti di cui sopra, tra i quali rientrano le deroghe relative ai servizi essenziali per la sanità pubblica, l’assistenza umanitaria, la promozione della democrazia e dei diritti umani, la sicurezza delle infrastrutture critiche e la cooperazione internazionale in settori come la salute, l’energia, le telecomunicazioni e il nucleare civile.

Risarcimento del danno

Da ultimo, il legislatore unionale, di nuovo in modo simile a quanto già previsto nel contesto delle misure restrittive contro la Russia, attraverso il nuovo art. 10 bis ha introdotto il diritto, per le persone e le entità unionali, di chiedere il risarcimento del danno subito da un soggetto sottoposto alla giurisdizione unionale o da una persona giuridica, entità o organismo di proprietà o sotto il controllo del soggetto unionale in ragione di una decisione di un giudice di un Paese terzo richiesta da persone, entità od organismi russi. Inoltre, anche laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in virtù di altre disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto di uno Stato membro, in via eccezionale il giudice di uno Stato membro può conoscere di una domanda di risarcimento del danno proposta ai sensi degli articoli precedentemente esposti, a condizione che la causa abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro del giudice adito. Il legislatore unionale ha quindi tentato di porre rimedio ad alcune criticità delle disposizioni in esame, adottando un linea coerente con quanto avevamo sottolineato in questo post.

Elusione

Il c.d. divieto antielusivo di cui all’art. 8 del Reg. 2022/263 è stato armonizzato rispetto a quanto già disposto sul tema nel contesto delle misure restrittive UE contro la Russia, vietando in particolare di partecipare consapevolmente e deliberatamente, anche indirettamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l’elusione dei divieti di cui al presente regolamento, anche nel caso di partecipazione senza il deliberato intento di perseguire tale obiettivo o risultato, ma con la consapevolezza che tale partecipazione possa comportare tale obiettivo o risultato, e accettando tale possibilità.

2. Bielorussia

Sempre in data 24 febbraio 2025, il nuovo Regolamento (UE) 2025/392 del Consiglio (“Reg. 2025/392”) e il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/386 (“Reg. 2025/386”) hanno modificato il Regolamento (CE) 765/2006 (“Reg. 765/2006”), che impone restrizioni contro la Bielorussia, prevedendo un’armonizzazione con le disposizioni di cui alle misure restrittive UE contro la Russia, come modificate ai sensi del c.d. “sedicesimo pacchetto”, meglio analizzato in questo post.  L’obiettivo del legislatore unionale, come in passato, è quello di rendere quanto più simili i regimi sanzionatori contro Russia e Bielorussia, in modo tale da evitare flussi elusivi tra i due Paesi. Di seguito, un approfondimento sulle principali novità introdotte.

Restrizioni merceologiche

Da un punto di vista merceologico, Il Reg. 765/2006 è stato modificato in più punti dal Reg. 2025/392, coerentemente con le modifiche introdotte nelle misure restrittive contro la Russia.

In primo luogo, per quanto riguarda i prodotti quasi -duali di cui all’art. V bis, allegato comparabile all’allegato VII del Reg. 833/2014, è ad oggi vietato vendere, fornire, esportare o trasferire in Bielorussia o per un uso in Bielorussia anche i controller per videogiochi, controller per gaming, controller per simulatori di volo, gamepad, joystick e altre unità di entrata, per console per videogiochi o sistemi di intrattenimento, con o senza filo.

Sempre con riferimento al succitato allegato V bis, sono stati inseriti nello stesso prodotti come cromo, triossido di cromo e minerali di cromo

L’aggiunta dell’articolo 1 octies quinquies, poi, ha stabilito il divieto di vendere, fornire, trasferire, esportare o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, i software connessi al settore della trivellazione e delle indagini geologiche elencati nell’allegato XXXII, aggiunto dal regolamento in commento, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia. Tale divieto si estende anche alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi, nonché alla concessione di finanziamenti, assistenza finanziaria, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali relativi a tali beni. Tuttavia, tale divieto non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all’esportazione o alla messa a disposizione dei software necessari per l’esecuzione fino al 26 maggio 2025 di contratti conclusi prima del 25 febbraio 2025, o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

Di particolare rilievo è l’estensione dell’elenco dei prodotti di vietato transito attraverso la Bielorussia (in caso di esportazione dall’Unione) di cui all’allegato XIV bis del Reg. 765/2006, che ora include, inter alia, paranchi a motore elettrico, portapezzi per macchine utensili, parti di cuscinetti e candele di accensione per motori, nonché di cui all’allegato XIX del medesimo regolamento, in cui figurano ora anche, tra gli altri, prodotti come catalizzatori, laminati, tubi di rivestimenti e parti di autoveicoli.

Rileva anche l’ampliamento dell’elenco di prodotti di vietata esportazione in Bielorussia di cui all’allegato XVIII del Reg. 765/2006, che ora comprende, tra gli altri, tutti i prodotti di cui alle intere voci doganali 2518 (dolomite), 2519 (magnesite) e 2520 (pietra da gesso), nonché articoli per fuochi d’artificio, fiammiferi e leghe piroforiche, vetri di sicurezza, molle e fogli di molle.

Da ultimo, è stato esteso anche il divieto di acquistare, importare o trasferire nell’Unione, se originari o provenienti dalla Bielorussia, i prodotti di cui all’allegato XXVII del Reg. 765/2006, che ora include anche l’alluminio greggio di cui alla voce 7601.

Restrizioni soggettive

Per quel che concerne le misure di carattere soggettivo e, in particolare, le misure c.d. di congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi direttamente o indirettamente designati ai sensi dell’allegato I del Reg. 765/2006, segnaliamo di seguito le principali novità.

Particolarmente rilevante è il fatto che, con il Reg. 2025/386, non sono state designate né nuove persone fisiche, né nuove entità nel succitato allegato I, che continua quindi a elencare 40 entità e quasi 290 persone.

Sono invece state modificate le motivazioni alla base delle designazioni di 10 persone fisiche e 2 entità già designate, mentre sono stati cancellati dall’allegato I il duplicato “Iryna Vladimirovna Padkavyrava”, erroneamente elencata due volte, e Uladzimir Viktaravich Kalach, deceduto.

Armonizzazione con le misure restrittive nei confronti della Russia: le principali novità

Coerentemente con l’obiettivo di armonizzare il regime sanzionatorio contro la Russia e quello contro la Bielorussia, le seguenti novità, analizzate più nel dettaglio nel nostro post sul XVI pacchetto di misure restrittive contro la Federazione Russa, sono state inserite nel Reg. 765/2006:

  • Finanziamenti pubblici: la deroga al divieto previsto dall’articolo 1 unvicies riguardo alla fornitura di finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Bielorussia o per gli investimenti nel paese consente alle autorità competenti di autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura di finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica, fino a un valore complessivo di 10.000.000 EUR per progetto, a beneficio delle piccole e medie imprese stabilite nell’Unione.
  • Depositi: il divieto di accettare depositi da cittadini bielorussi, persone fisiche residenti in Bielorussia, persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia ora include anche le persone giuridiche, le entità o gli organismi stabiliti fuori dall’Unione, ma con una partecipazione bielorussa superiore al 50%. Inoltre, è stato introdotto un nuovo divieto che impedisce di fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini bielorussi o entità stabilite in Bielorussia. Un’altra novità riguarda la restrizione che, a partire dal 26 marzo 2025, i cittadini bielorussi non potranno avere il controllo diretto o indiretto di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati nell’UE che forniscano tali servizi di cripto-attività.
  • Controlli e procedure: sono estesi gli obblighi previsti dall’art. 8 octies bis in materia di politiche, procedure e controlli anche a tutte le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che vendono, forniscono, trasferiscono o esportano i beni elencati nell’Allegato XXXI, ad oggi contenente solamente i seguenti codici: “NC 8502 20” (gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla) e “NC 8536 50” (altri interruttori, sezionatori e commutatori).

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