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MODIFICATO IL D. LGS. N. 221/2017: IMPORTANTI NOVITÀ SU DUAL USE E MISURE RESTRITTIVE UE

Studio Legale Padovan

In data 14 giugno 2023, è entrato in vigore il Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69 che, inter alia, modifica il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 221. Il decreto legge è stato adottato dal Governo per introdurre nel nostro ordinamento disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da attività dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Come ogni decreto legge, deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia sin dall’inizio.

Ricordiamo che il D. Lgs. n. 221/2017 è l’atto legislativo che stabilisce la disciplina italiana riguardante la movimentazione dei prodotti a duplice uso definiti dal Regolamento (UE) 2021/821 (c.d. “Regolamento Dual Use”), dei beni soggetti al Regolamento (UE) 2019/125 (c.d. Regolamento anti-tortura), nonché l’apparato sanzionatorio relativo alle misure restrittive di carattere merceologico imposte dall’Unione europea (come ad esempio le misure restrittive contro la Russia imposte dal Regolamento (UE) n. 833/2014).

È proprio con riferimento alle misure restrittive unionali che il D.L. n. 69/2023 introduce le novità più significative. In particolare, con l’entrata in vigore del decreto in questione, le violazioni dei divieti di importazione imposti dalle misure restrittive UE divengono condotte penalmente sanzionate. Con il nuovo decreto legge, viene dunque finalmente definita una disciplina domestica organica della materia delle sanzioni UE, che finora era invece stata sbilanciata e in parte non del tutto logica. A fronte di comportamenti simili, fino all’entrata in vigore del D.L. n. 69/2023, la disciplina italiana prevedeva infatti reazioni sanzionatorie gravemente squilibrate: da un lato sanzioni penali di rilevante gravità e, dall’altro, mere sanzioni amministrative di non eccessiva rilevanza.

Di seguito sono sintetizzate le principali modifiche introdotte dal D.L. n. 69/2023 in tema di prodotti a duplice uso e misure restrittive unionali, a partire da quelle che incidono sull’impianto sanzionatorio riguardante la violazione delle disposizioni UE.

  • Modifiche all’impianto sanzionatorio riguardante la violazione delle misure restrittive UE

Per quel che concerne le misure restrittive unionali, le modifiche apportate dal D. L. n. 69/2023 sono dirompenti.

Prima di tale modifica legislativa, infatti, l’art. 20 del D. Lgs. n. 221/2017 prevedeva la reclusione dai due ai sei anni per chiunque effettuasse operazioni di esportazione, intermediazione o assistenza tecnica vietati ai sensi di misure restrittive unionali.

Tale previsione è stata modificata sia con riferimento alle condotte vietate, sia con riferimento alla pena prevista in caso di violazione delle misure restrittive UE.

In virtù della modifica in commento, oggi l’art. 20 del D. Lgs. n. 221/2017 punisce con la reclusione fino a sei anni (viene, quindi, eliminato il precedente riferimento al minimo edittale di due anni) chiunque effettui, in violazione delle misure restrittive unionali, le seguenti operazioni:

  • esportazione o importazione di prodotti listati;
  • prestazione di servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive;
  • partecipazione a qualsiasi titolo a procedure per l’affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali.

Con esplicito riferimento alla Russia, quindi, ora vi è piena certezza del fatto che l’eventuale violazione dei divieti di importazione dalla Russia e di prestazione di servizi a beneficio di entità russe ovvero su beni ristretti in Russia di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 sono puniti non con una sanzione amministrativa, bensì con una sanzione penale. Preme ricordare che il D.lgs. 221/2017, prima del nuovo decreto legge, non recava alcuna disciplina sanzionatoria per il caso dell’importazione di beni ristretti all’importazione e pertanto, in assenza di diversa disciplina, era di applicazione l’art. 11 del R.D. 1923/1926 sul contrabbando economico, che prevede una blanda sanzione amministrativa pecuniaria.

Restano invece puniti con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 500.000, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. n. 109/2007 la violazione delle misure soggettive di cui al Regolamento (UE) n. 269/2014 e, salvo ipotesi di concorso nel reato, l’elusione dei divieti di cui alle misure restrittive imposte nei confronti della Russia.

Inoltre, l’effettuazione di operazioni sopra descritte in assenza della prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è ora punita con la reclusione fino a sei anni e la multa dai 25.000 ai 250.000 euro (cfr. art. 20, c. 2, D. Lgs. n. 221/2017). Analoga considerazione vale per l’esecuzione di operazioni ristrette in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, oggi sanzionata con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro. In caso di simili violazioni, quindi, in base al decreto legge la pena detentiva e la pena pecuniaria costituiscono misure sanzionatorie da applicarsi congiuntamente, laddove precedentemente erano previste quali misure alternative.

Con il nuovo comma 3-bis, è stata poi introdotta una sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 per chi omette di effettuare certi adempimenti richiesti dalla normativa vigente (es. comunicazione all’Autorità di variazioni dei dati contenuti nell’istanza di autorizzazione, conservazione della documentazione rilevante, esibizione all’Autorità della documentazione richiesta).

Per una comparazione tra la disciplina sanzionatoria previgente e quella attualmente in vigore, si fa rimando all’Appendice riportata in calce al presente post.

  • Modifiche all’impianto sanzionatorio riguardante la violazione degli obblighi imposti dal Regolamento Dual Use

Con riferimento alle violazioni degli obblighi imposti dal Regolamento Dual Use – punite ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 221/2017 – si segnala quanto segue.

In primo luogo, si osserva che la movimentazione di prodotti a duplice uso senza la dovuta autorizzazione o con autorizzazione ottenuta con informazioni false è oggi punita con la reclusione fino a sei anni e la multa dai 25.000 ai 250.000 euro (cfr. art. 18, c. 1, D. Lgs. n. 221/2017). Analoga considerazione vale per l’effettuazione di tali movimentazioni in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, sanzionata in base al decreto legge con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro a 150.000 euro. Anche in tal caso, il legislatore ha quindi disposto che la pena detentiva e la pena pecuniaria costituiscano misure sanzionatorie da applicarsi congiuntamente, laddove precedentemente erano previste quali misure alternative.

Inoltre, in base al novellato art. 18, comma 3, sono soggetti alla pena dell’arresto fino a due anni e dell’ammenda da euro 15.000 a euro 90.000 gli operatori che non informino UAMA nel caso in cui ricorrano le condizioni per l’applicazione delle clausole onnicomprensive mirate (c.d. catch-all) previste dal Regolamento Dual Use.

Relativamente all’applicazione di clausole catch-all è stato altresì modificato l’art. 9 del D.Lgs. 221/2017, che, conformemente alle previsioni del Regolamento 2021/821, legittima oggi l’autorità italiana a subordinare ad autorizzazione transazioni legate a prodotti di sorveglianza informatica o comunque prodotti non sempre ricompresi nell’allegato I del Regolamento 2021/821. In questo modo, il legislatore nazionale ha inteso colmare il vuoto generato dal disallineamento tra la precedente versione del D. Lgs. n. 221/2017 (adottata sotto la vigenza del Regolamento (CE) n. 428/2009) e il disposto del Regolamento (UE) 2021/821, che ha affiancato alla catch-all generale, già inclusa nel regolamento previgente, anche catch-all specifiche per l’esportazione di talune categorie di beni (es. prodotti di sorveglianza informatica, cfr. art. 5 Regolamento Dual Use), per la prestazione di determinati servizi (es. servizi di intermediazione e assistenza tecnica, cfr. art. 6 e 8 Regolamento Dual Use) o comunque per motivi di pubblica sicurezza (art. 9 Regolamento Dual Use).

Infine, si segnala che la mancata presentazione dei rapporti semestrali relativi all’uso di autorizzazioni generali dell’Unione (c.d. AGEU) e nazionali (c.d. AGN) è ora censurata con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000, in virtù del nuovo art. 18, comma 4, lett. c). Il legislatore, invece, non si è espresso con riferimento al caso in cui la medesima condotta omissiva sia riferita all’uso di un’autorizzazione globale individuale.

Infine, per una comparazione tra la disciplina sanzionatoria previgente e quella attualmente in vigore, si fa rimando all’Appendice riportata in calce al presente post.

  • Confisca obbligatoria

La previsione della confisca obbligatoria dei beni coinvolti nella commissione delle fattispecie criminose previste dal D. Lgs. n. 221/2017, precedentemente inclusa all’interno dei singoli articoli di riferimento, è stata rifusa all’interno del nuovo articolo 21-bis.

Rispetto alla normativa previgente tuttavia, il nuovo art. 21-bis stabilisce che – quando non è possibile procedere alla confisca dei beni, del denaro o delle altre utilità derivanti dalla commissione dei suddetti reati – il giudice possa ordinare la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità per un valore equivalente facenti capo al condannato, non solo in via diretta ma anche per interposta persona.

  • Modifiche inerenti alla disciplina autorizzativa e altri aspetti

Le novità introdotte dal D. L. n. 69/2023 hanno avuto anche un impatto sulla disciplina autorizzativa relativa alle movimentazioni regolate dal D. Lgs. n. 221/2017.

In questo senso, rileva certamente la modifica degli articoli relativi alle autorizzazioni specifica individuale (cfr. art. 10, D. Lgs. n. 221/2017) e globale individuale (cfr. art. 11, D. Lgs. n. 221/2017). In particolare, i nuovi articoli 10 e 11 specificano che tali autorizzazioni possono essere concesse per una durata massima pari a quanto previsto dal Regolamento Dual Use, vale a dire per un massimo di due anni.

Infine, il nuovo comma 2-bis dell’art. 15 del D. Lgs. n. 221/2017 ha introdotto un nuovo obbligo autorizzativo con riferimento ai trasferimenti intra-UE di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso, che sono stati assoggettati alla preventiva autorizzazione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Lo Studio Legale Padovan, che vanta un’esperienza ultradecennale in materia di dual use e misure restrittive UE verso Paesi terzi, è a disposizione sia per qualsiasi chiarimento e approfondimento in relazione alla nuova disciplina, sia per supportare gli operatori commerciali e finanziari nell’aggiornamento delle analisi del rischio e nella definizione degli idonei presidi aziendali di controllo per la prevenzione dei nuovi reati.

Appendice

TABELLA COMPARATIVA DELLE MODIFICHE ALL’IMPIANTO SANZIONATORIO INTERNO PER LE VIOLAZIONI RELATIVE AL REGOLAMENTO “DUAL USE” E ALLE MISURE RESTRITTIVE UE

 

Schema di sintesi

 

Rif. D. lgs. n. 221/2017

Condotta Sanzione pre-modifica

Sanzione in vigore

Art. 18, c. 1 Esportazione di prodotti a duplice uso e/o prestazione di relativi servizi di intermediazione senza la necessaria autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false Reclusione dai due ai sei anni o multa dai 25.000 ai 250.000 euro Reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro
Art. 18, c. 1 Prestazione di assistenza tecnica non autorizzata con riferimento a beni a duplice uso o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 Reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro
Art. 18, c. 2 Esportazione e/o intermediazione di beni a duplice uso in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione Reclusione da uno a quattro anni o multa da 15.000 a 150.000 euro Reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro
Art. 18, c. 2 Assistenza tecnica con riferimento a beni a duplice uso in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 Reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro
Art. 18, c. 3 Mancata comunicazione di informazioni relative all’applicazione delle clausole di catch-all ex artt. 4, par. 2, 5, par. 2, 6, par. 2, e 8, par. 2, del Regolamento Dual Use Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 Arresto fino a due anni e ammenda da 15.000 a 90.000 euro
Art. 18, c. 3 Violazione dell’obbligo di informazione ai sensi dell’art. 9, co. 7 del D. lgs. n. 221/2017 Arresto fino a due anni o ammenda da 15.000 a 90.000 euro Arresto fino a due anni e ammenda da 15.000 a 90.000 euro
Art. 18, c. 4 Altre violazioni di obblighi di comunicazione/tenuta di registri Sanzione amministrativa da 15.000 a euro 90.000 Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro
Art. 20, c. 1 Esportazione di beni listati ai sensi delle misure restrittive UE, prestazione di relativi servizi di assistenza tecnica/intermediazione e altri servizi ristretti Reclusione dai due ai sei anni Reclusione fino a sei anni
Art. 20, c. 1 Importazione di prodotti listati ai sensi delle misure restrittive UE, partecipazione a procedure per l’affidamento di

appalti pubblici o concessioni nonché esecuzione di simili contratti ristretti ai sensi delle misure restrittive UE

Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 Reclusione fino a sei anni
Art. 20, c. 2 Esportazione e prestazione di servizi ristretti ai sensi delle misure restrittive unionali senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false Reclusione dai due ai sei anni o multa dai 25.000 ai 250.000 euro Reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro
Art. 20, c. 2 Importazione o partecipazione/esecuzione appalti, concessioni o contratti pubblici ristrette ai sensi delle misure restrittive UE senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 Reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro
Art. 20, c. 3 Esportazione e/o prestazione di servizi ristretti ai sensi delle misure restrittive UE in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione Reclusione da uno a quattro anni o multa da 15.000 a 150.000 euro Reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro
Art. 20, c. 3 Importazione o partecipazione/esecuzione appalti, concessioni o contratti pubblici ristrette ai sensi delle misure restrittive UE in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 Reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro
Art. 20, c. 3-bis Altre violazioni di obblighi di comunicazione/tenuta di registri Non prevista nel D. lgs. n. 221/2017 Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro
N.B.: Ai sensi del novellato art. 21-bis del D. lgs. n. 221/2017, “nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati” di cui agli artt. 18, commi 1 e 2, e 20, commi 1 e 2. Benché una previsione simile fosse già presente nel D. lgs. n. 221/2017 prima della modifica del 13 giugno 2023, il nuovo art. 21-bis introduce la possibilità di ordinare tale confisca anche sui beni di cui il condannato abbia disponibilità per interposta persona.

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