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Novità CBAM: pubblicato il regolamento di esecuzione sulle condizioni e le procedure per la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

Studio Legale Padovan

Il 17 marzo, la Commissione Europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 (di seguito “Regolamento di esecuzione”), che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2023/956 (“Reg. 2023/956”).

Dal 1° gennaio 2026 solo gli operatori economici in possesso della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato potranno importare beni classificati nei codici doganali che rientrano nell’ambito di applicazione dalla normativa CBAM.

In tal senso, il Regolamento di esecuzione definisce in dettaglio le condizioni e le procedure per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, specificando le norme relative alla presentazione delle domande e al processo di autorizzazione. Questo regolamento si applicherà a decorrere dal 28 marzo 2025.

Di seguito si riportano le novità più rilevanti.

Domanda per diventare un dichiarante CBAM

Ai sensi del Regolamento di esecuzione la domanda di autorizzazione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento attraverso il registro CBAM, in formato elettronico, includendo le informazioni richieste dall’articolo 5 del Reg. 2023/956.

L’autorità competente ha 120 giorni di calendario per valutare la domanda a partire dalla data di ricezione. Tale termine può essere prorogato fino a 30 giorni nel caso in cui l’autorità ritenga siano necessarie informazioni supplementari per verificare il rispetto delle condizioni richieste per l’ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.

Criteri e requisiti per la qualifica di dichiarante CBAM

Il Regolamento di esecuzione chiarisce i criteri necessari per ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato. In conformità con l’articolo 17 del Reg. 2023/956, possono presentare domanda gli operatori economici che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Assenza di violazioni gravi o ripetute: Il richiedente non deve aver commesso, nei cinque anni precedenti la domanda, violazioni gravi o ripetute delle normative doganali e fiscali, delle disposizioni sugli abusi di mercato o delle norme stabilite dal Regolamento CBAM e dai relativi atti delegati ed esecutivi. Inoltre, non deve aver riportato condanne definitive per reati gravi legati alla sua attività economica;
  • Capacità finanziaria e operativa: Il richiedente deve dimostrare di avere le risorse economiche e organizzative necessarie per adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento CBAM;
  • Stabilimento nello Stato membro: L’operatore economico deve avere sede nello Stato membro in cui presenta la domanda;
  • Possesso di un codice EORI: Il richiedente deve disporre di un codice EORI valido.

Per quanto riguarda il requisito relativo all’assenza di violazioni gravi e ripetute, la Commissione precisa che tale criterio si applica non solo al richiedente, ma anche alle persone responsabili delle questioni CBAM all’interno dell’azienda, ai dirigenti e a coloro che esercitano il controllo sulla gestione dell’operatore economico.

Nel valutare l’assenza di violazioni gravi e ripetute, l’autorità competente verifica che:

  • Non ci siano decisioni amministrative o giudiziarie che abbiano accertato, nei tre anni precedenti la domanda, violazioni gravi o ripetute delle normative doganali e fiscali, delle disposizioni sugli abusi di mercato o del Regolamento CBAM;
  • Nessuna delle persone coinvolte abbia precedenti per reati gravi legati all’attività economica nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Nel valutare la capacità finanziaria e operativa del richiedente, l’autorità competente verifica che:

  • il richiedente non sia soggetto a procedure fallimentari;
  • il richiedente non ha arretrati significativi nel pagamento di dazi doganali, imposte o oneri riscossi per o in relazione all’importazione di merci e ad obblighi di regolamentazione finanziaria;
  • il richiedente dimostra una capacità finanziaria sufficiente per rispettare i propri obblighi e adempiere agli impegni, tenuto conto del tipo e del volume dell’attività economica svolta, indicando i dati finanziari e qualsiasi altra informazione finanziaria;
  • il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa idonea all’adempimento degli obblighi stimati di restituzione dei certificati CBAM e dispone di controlli interni in grado di prevenire, individuare e correggere gli errori nelle dichiarazioni CBAM e nella gestione dei certificati CBAM, nonché di prevenire e individuare le operazioni illegali o irregolari.

Per verificare la conformità ai criteri previsti dall’articolo 17, paragrafo 2, del Reg. 2023/956, l’autorità competente può basarsi su:

  • conclusioni di esperti;
  • valutazioni di terzi;
  • audit forniti dal richiedente.

Lo Studio Legale Padovan, grazie alla consolidata esperienza maturata sin dalla pubblicazione del Regolamento CBAM, è a disposizione delle aziende per fornire supporto ai fini della richiesta di autorizzazione prevista dalla normativa.

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