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RUSSIA: ADOTTATO IL DICIANNOVESIMO PACCHETTO DI SANZIONI UE

Studio Legale Padovan

Il 23 ottobre 2025, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato tre nuovi regolamenti che costituiscono il diciannovesimo pacchetto di misure restrittive contro la Federazione Russa:

  • Regolamento (UE) 2025/2033 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014,
  • Regolamento (UE) 2025/2035 e Regolamento (UE) 2025/2037 che modificano il Regolamento (UE) n. 269/2014.

Di seguito, si riportano le novità di maggiore interesse.

REGOLAMENTO 833/2014

1. Divieti di import

Con il diciannovesimo pacchetto di sanzioni, l’Allegato XXI, che elenca i beni vietati all’importazione, è stato ampliato per includere gli idrocarburi aciclici 2901.10.00.

Accanto ai nuovi divieti, l’articolo 3 decies prevede deroghe temporali e settoriali mirate, quest’ultime soggette ad autorizzazione preventiva dell’autorità nazionale competente.

  • Clausola di grandfathering
    Per i beni con codice NC 2901.10.00, è prevista una deroga temporale per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025, con possibilità di importazione fino al 25 gennaio 2026.
  • Deroga temporale specifica per l’Ungheria
    Dal 26 gennaio al 25 luglio 2026, è ammessa l’importazione in Ungheria di beni con codice NC 2901.10.00, con vincolo di utilizzo esclusivamente nazionale. Tali beni non possono essere successivamente venduti o trasferiti ad altri Stati membri né riesportati verso Paesi terzi.
  • Deroga autorizzativa “Metro di Budapest”
    La deroga già prevista per i componenti tecnici destinati alla linea 3 della metropolitana di Budapest è stata ampliata. Oltre ai codici originari, sono ora inclusi anche gli estintori di cui al codice NC 8424.10.00 e i radiatori per convezione di cui al codice NC 8516.29.50.
  • Deroga autorizzativa per lampade UV
    Per i beni con codice NC 8539.49, è prevista una deroga finalizzata all’esercizio, alla manutenzione o alla riparazione di impianti di disinfezione dell’acqua potabile, qualora non sia disponibile sul mercato un fornitore alternativo non russo.

Riveste particolare importanza l’articolo 5 novodecies bis del Regolamento (UE) n. 833/2014, che introduce un nuovo divieto mirato alle importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) originario o esportato dalla Russia. A decorrere dal 25 aprile 2026, è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, GNL di cui al codice NC 2711.11.00 originario della Russia o esportato dalla Russia, nonché prestare i servizi connessi. Il divieto di acquisto, import e trasferimento si applica a partire dal 1° gennaio 2027 per le forniture coperte da contratti di durata superiore a un anno conclusi prima del 17 giugno 2025, a condizione che il contratto non sia stato modificato successivamente, salvo che per salvo per adeguamenti meramente tecnici o economici, menzionati nella norma.

È stato esteso l’elenco dei Paesi Partner di cui all’Allegato LI per l’importazione di prodotti siderurgici includendo Australia, Giappone e Nuova Zelanda.

2. Divieti di export

Tra i beni ristretti all’export è stato ampliato l’Allegato VII, ricomprendendo beni induttori SMDX, materiali e abbigliamento per combattimento militare, nonché alcuni prodotti chimici. Inoltre, nella parte B sono stati inseriti i seguenti codici doganali:

  • TABELLA 3 “Apparecchi fotografici, sensori e componenti ottici
90151000Telemetri
  • TABELLA 6 “Materiali energetici e precursori”
39121100Acetati di cellulosa non plastificati, in forme primarie
39121200Acetati di cellulosa plastificati, in forme primarie
391239Eteri di cellulosa, in forme primarie (escl. Carbossimetilcellulosa e i suoi Sali)
  • TABELLA 8 “Prodotti chimici, metalli, leghe, composti e altri materiali avanzati”
28258000Ossidi di antimonio
81032000Tantalio greggio, comprese le barre e le aste ottenute semplicemente per sintetizzare; polveri
81033000Cascami e avanzi di tantalio
81039100Crogiuoli di tantalio
810399Lavori di tantalio
811292Niobio (colombio), gallio, indio, vanadio e germanio greggi; polverie cascami e avanzi di tali metalli
811299Lavori di niobio (colombio), gallio. Indio, vanadio e germanio

Segnaliamo che è stato ampliato l’Allegato IV, che contiene l’elenco dei soggetti verso i quali è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie a duplice uso e beni e tecnologie elencati nell’allegato VII.

È stato ampliato anche l’Allegato XXXIII del Regolamento (UE) n. 833/2014.  Tra i nuovi beni aggiunti, evidenziamo che sono stati inseriti i  pneumatici nuovi di gomma della voce 4011, ad esclusione degli pneumatici dei tipi utilizzati per veicoli aerei (codice NC 4011.30.00) e le camere d’aria della voce 4013. Inoltre sono state diverse voci del capitolo 68 (6804, 6810, 6815) che ricomprende lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili e del capitolo 69 (6902, 6903 e 6909) che include i prodotti ceramici.

Alcuni dei beni aggiunti all’Allegato XXIII figurano parallelamente anche nell’Allegato XXXIII octies, al quale si applicano specifiche deroghe temporanee. In particolare, i divieti di esportazione non si applicano all’esecuzione dei contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 fino al 25 gennaio 2026. Per i beni con codice NC 6902 (Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili) e NC 6909 19 (alcuni apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica), il termine per l’esecuzione dei contratti preesistenti è esteso fino al 25 aprile 2026.

È stata inoltre estesa la deroga autorizzativa di cui al paragrafo 5 bis relativa alle esportazioni di beni per uso personale o domestico da parte di persone fisiche residenti nella Federazione Russa per i beni con codice NC 8423.10 (pesapersone e bilance per uso casalingo).

3. Divieto di accesso e di operazioni con porti e chiuse

Il nuovo articolo 3 vicies estende il divieto di accesso ai porti e alle chiuse dell’UE alle navi elencate nell’Allegato XLII (che è stato ampliato) che trasportano non solo petrolio greggio e prodotti petroliferi elencati nell’Allegato XXV, ma anche minerali originari o provenienti dalla Russia. Inoltre, il divieto sui servizi assicurativi è ampliato: oltre all’assicurazione, è ora vietata anche la prestazione di servizi di riassicurazione alle navi listate.

È stato modificato anche l’articolo 5 bis sexies.  Oltre al già vigente divieto di effettuare operazioni con certi porti e chiuse situati in Russia, elencati nell’Allegato XLVII, parte A, il divieto è ora esteso anche ai porti e alle chiuse situati al di fuori della Russia, indicati nell’Allegato XLVII, parte C; ad oggi, tuttavia, quest’ultimo allegato risulta vuoto.

4. Navi e aereomobili russi

Con l’articolo 5 duovicies siintroduce un nuovo divieto legato alla copertura assicurativa di navi e aeromobili precedentemente operati, direttamente o indirettamente, dal governo russo o da soggetti stabiliti in Russia.

Per un periodo di cinque anni dalla vendita o dalla locazione di tali navi o aeromobili, è vietato:

  • vendere o fornire contratti assicurativi o riassicurativi,
  • sottoscrivere o concludere accordi che comportino il trasferimento di rischi derivanti da tali coperture,
  • cedere l’esposizione a rischi associati alla copertura assicurativa

5. Divieti articolo 5 bis bis

È stata estesa l’esenzione al divieto di effettuare transazioni con soggetti direttamente o indirettamente sanzionati elencati nell’Allegato XIX. In particolare, è stata prorogata al 31 dicembre 2026 la scadenza per completare la liquidazione di imprese in partecipazione o dispositivi giuridici analoghi conclusi prima del 16 marzo 2022 con tali soggetti.

È stata introdotta inoltre l’esenzione per effettuare operazioni con le entità elencate nell’Allegato XIX, parte A, voci 4 e 6, per attività legate al commercio e trasporto di petrolio greggio (NC 2709 00) e prodotti petroliferi (NC 2710) verso Paesi terzi, incluse operazioni nave a nave, purché il prezzo non superi il price cap fissato nell’Allegato XXVIII.

6. Restrizioni finanziarie

L’articolo 5 bis quater, come modificato dal diciannovesimo pacchetto di sanzioni, rafforza in modo significativo le restrizioni relative all’utilizzo dei sistemi finanziari russi. Rispetto alla versione precedente, oltre al divieto già in vigore di collegarsi allo SPFS della Banca centrale di Russia o a servizi messagistica finanziaria equivalenti, è stato esteso il campo di applicazione anche ai servizi di messaggistica di pagamento istituiti dalla Banca centrale di Russia. A partire dal 25 gennaio 2026, il divieto si applicherà inoltre a qualsiasi sistema della Banca centrale di Russia o a sistemi forniti da qualsiasi entità russa, che comprendano funzionalità di messaggistica finanziaria, inclusi il sistema di pagamento rapido (SBP) e il Mir.

Resta vietato effettuare operazioni con le entità elencate nell’Allegato XLIV, che utilizzano tali sistemi, con un ampliamento che ricomprende ora anche i sistemi diversi dallo SPFS. A tale Allegato sono stati aggiunti i seguenti soggetti: CJSC Alfa-Bank (Bielorussia), OJSC Sber Bank (Bielorussia), VTB Bank (Bielorussia), VTB Bank (Kazakhstan).

È stata inoltre stabilita una deroga temporale: le operazioni con i soggetti aggiunti nell’Allegato XLIV dal Regolamento 2025/2033 sono consentite fino al 25 aprile 2026, esclusivamente per contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o per contratti accessori strettamente necessari alla loro esecuzione. È altresì consentito ricevere pagamenti relativi a questi contratti entro lo stesso termine.

Sono state introdotte nuove esenzioni al divieto di utilizzo dei sistemi finanziari e di pagamento russi in relazioni alle operazioni:

  •  necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri in Paesi terzi (incluse delegazioni, ambasciate e missioni) o di organizzazioni internazionali in Paesi terzi che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;
  • effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Paesi terzi;
  • necessarie per i programmi di responsabilità storica degli Stati membri o per il sostegno delle minoranze etniche degli Stati membri in Russia.

Anche l’articolo 5 bis quinquies è stato modificato. In particolare, il divieto di operare con enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività è stato esteso anche ai prestatori di servizi di pagamento, elencati nell’Allegato XLV. In particolare, nella parte A sono stati inseriti i seguenti soggetti: Payeer, CJSB JSCB Tolubay, OJSC Eurasian Savings Bank, CJSC Dushanbe City Bank, CJSC Spitamen Bank (Tagikistan), OJSC Commerzbank of Tajikistan e nella parte C: Blackford Corporation Limited, Fuel and Oil Dynamics FZE.

È introdotta la nozione di “entità speculare o subentrante”, per includere nel divieto soggetti che in relazione ai soggetti listati soddisfino almeno due dei seguenti criteri:  a) contenuti, feed o flussi di operazioni sostanzialmente identici; b) continuità di marchio, progettazione o interfaccia utente; c) assetto proprietario, controllo o gestione coincidente; d) reindirizzamento o migrazione di utenti da un’entità che figura nell’elenco; e) continuità dell’infrastruttura tecnica, compreso l’uso della stessa base di codici, degli stessi domini o della stessa applicazione.

È prevista una deroga transitoria per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025, con soggetti aggiunti all’allegato XLV, parte A, dal Regolamento 2025/2033, valida fino al 25 aprile 2026, con possibilità di ricevere i relativi pagamenti.

Il divieto di cui all’articolo 5 ter, par. 2 limitato alla fornitura di servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini o residenti russi e a persone giuridiche stabilite in Russia è stato esteso a tutti i servizi di cripto-attività; emissione di strumenti di pagamento, convenzionamento e servizi di disposizione di ordini di pagamento; emissione di moneta elettronica.

Con riferimento a tale divieto sono state introdotte (i) un’esenzione per la fornitura delle credenziali di sicurezza personalizzate necessarie per accedere a un conto presso un ente creditizio o un istituto di moneta elettronica stabilito in uno Stato membro o in un paese partner di cui all’allegato VIII e (ii) una deroga autorizzativa in caso di uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di un paese partner compreso nell’elenco di cui all’allegato VIII.

È stato poi introdotto con l’articolo 5 ter bis il divieto di effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione riguardante le cripto-attività elencate nell’allegato LIII (ad oggi solo A7A5).

Sono state poi previste delle nuove esenzioni al divieto di cui all’articolo 5 nonies di effettuare, operazioni con soggetti elencati nell’allegato XIV o con soggetti da questi detenuti per oltre il 50 %.

7. Divieti legati alle zone economiche speciali russe

Con il 19° pacchetto di sanzioni, è stato introdotto l’articolo 5 bis nonies, che stabilisce nuovi divieti relativi alle zone economiche speciali, preferenziali e di innovazione della Federazione russa elencate nell’Allegato LII.

Il nuovo articolo prevede:

  • il divieto di acquisire o aumentare partecipazioni nella proprietà o nel controllo di persone giuridiche, entità o organismi registrati come residenti in tali zone, o con sede legale o stabile organizzazione al loro interno;
  • il divieto di creare nuove imprese in partecipazione, filiali o uffici di rappresentanza in tali zone;
  • il divieto di stipulare nuovi contratti o accordi per la fornitura di beni, servizi, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali a favore o da parte di soggetti situati in tali zone.

A decorrere dal 25 gennaio 2026, i divieti si estendono anche al mantenimento di partecipazioni, joint venture, filiali, uffici di rappresentanza e contratti con soggetti localizzati nelle zone in questione.

È inoltre vietato concedere prestiti, crediti o altre forme di finanziamento, nonché prestare servizi di investimento connessi alle attività sopra indicate.

Tali divieti si applicano anche a soggetti al di fuori delle zone elencate nell’Allegato LII che siano posseduti o controllati da entità soggette al divieto.

Per tali divieti sono state previste esenzioni e deroghe autorizzative.

8. Divieti di servizi

È stato modificato anche l’articolo 5 quindecies relativo al divieto di prestare certi servizi professionali al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

In particolare, sono stati aggiunti al divieto i seguenti servizi:

  • servizi spaziali commerciali consistenti nell’osservazione della Terra o nella navigazione satellitare;
  • servizi di intelligenza artificiale consistenti nell’accesso a modelli o piattaforme per l’addestramento, la messa a punto e l’inferenza degli stessi;
  • servizi di calcolo ad alte prestazioni, compreso l’accesso a servizi di calcolo accelerato con unità di elaborazione grafica, o servizi di calcolo quantistico.

Per la prestazione di tali servizi è stata prevista una deroga temporale, in quanto il divieto si applicherà dal 25 novembre 2025.

Inoltre, è introdotto il divieto di prestare servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Russia.

In generale è richiesta un’autorizzazione preventiva per la prestazione diretta o indiretta di servizi non vietati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 5 quindecies al governo russo, che le autorità nazionali competenti rilasceranno sulla base di una valutazione specifica e caso per caso.

Anche per queste due ultime restrizioni, è stata prevista una deroga temporale fino al 1° gennaio 2026 per l’esecuzione di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025.

9. Personale diplomatico russo

L’articolo 5 tervicies introduce dal 25 gennaio 2026 un nuovo obbligo di notifica preventiva per i cittadini russi che fanno parte del personale diplomatico o consolare della Federazione russa, nonché per i membri del personale amministrativo, tecnico e di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari russi e i loro familiari, titolari di permessi di soggiorno o visti validi rilasciati da uno Stato membro o da un Paese terzo.

Questi soggetti, se intendono recarsi o transitare nel territorio di un altro Stato membro utilizzando tali titoli di soggiorno o visto, devono informare lo Stato membro interessato almeno 24 ore prima dell’ingresso previsto.

Ai sensi dell’articolo 5 quatervicies, gli Stati membri hanno la facoltà di vietare o subordinare ad autorizzazione preventiva l’ingresso o il transito nel proprio territorio di tali soggetti.

10. Deroga per disinvestimento

È stata estesa la deroga per il disinvestimento prevista per varie restrizioni del Regolamento al 31 dicembre 2026.  

REGOLAMENTO 269/2014

L’ampliamento delle liste soggettive dimostra, ancora una volta, l’attenzione dell’Unione europea nei confronti dei fenomeni di circumvention delle misure restrittive. Tale approccio riflette la volontà di contrastare non solo i soggetti direttamente coinvolti in azioni lesive dell’integrità territoriale dell’Ucraina, ma anche coloro che facilitano o consentono indirettamente la violazione delle sanzioni, ad esempio attraverso la circolazione di capitali, beni o servizi verso soggetti già designati. In questa prospettiva, il nuovo pacchetto sanzionatorio pone particolare enfasi sul rischio di coinvolgimento di entità terze, incluse quelle stabilite in Paesi terzi, che potrebbero fungere da intermediari o veicoli per l’aggiramento delle restrizioni unionali.  Infatti, sono stati ampliati gli elenchi delle persone fisiche e giuridiche, nonché delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di carattere soggettivo. Tale ampliamento, come di consueto, rende necessario un aggiornamento delle attività di screening condotte sulle controparti da parte degli operatori unionali.

Misure di congelamento

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2035 ha modificato l’Allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014, introducendo 22 nuove persone fisiche – di cui 21 di nazionalità russa e una di nazionalità coreana – e 44 entità, tra cui 31 russe, una del Regno Unito, due statunitensi, quattro cinesi, due degli Emirati Arabi Uniti e una del Kirghizistan. Tra le entità listate, figurano molte entità russe del settore della difesa, PJSC “Polyus” (una delle principali società russe di estrazione dell’oro), Litasco Middle East DMCC (una controllata di PJSC Lukoil con sede a Dubai) e Evraz PLC (una società, con sede nel Regno Unito, leader nei settori siderurgico e minerario e la cui attività principale si svolge nella Federazione russa). Tali soggetti sono stati designati in quanto ritenuti responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Articolo 1 del Regolamento (UE) n. 269/2014: introduzione dei concetti di “proprietà” e “controllo”

Un’ulteriore novità introdotta dal Reg. 2025/2035 riguarda la definizione dei concetti di “proprietà” e “controllo” ora espressamente inseriti all’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 269/2014, rispettivamente alle lettere “i)” e “j)”.

Le nuove definizioni recepiscono quanto già previsto nei paragrafi 63 e 64 delle EU Best Practices for the effective implementation of restrictive measures (“Best Practices”), argomento già trattato in precedenza al seguente post.

In particolare, il concetto di “proprietà” viene identificato con il possesso di almeno il 50% dei diritti di proprietà di una persona giuridica, entità o organismo, oppure con la detenzione di una partecipazione maggioritaria. Con riferimento il “controllo”, il Regolamento elenca una serie di criteri, coerenti con le “Best Practices”, introducendo una novità significativa: la definizione di controllo si estende ora anche agli “organismi”, non più soltanto alle persone giuridiche ed entità. Tra i criteri di controllo rientrano, ad esempio, il potere di nominare o destituire la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione, la possibilità di esercitare un’influenza dominante, la gestione su base unificata e la condivisione delle passività finanziarie.

Sebbene il Regolamento non aggiunga ulteriori chiarimenti rispetto a quanto già previsto nelle Best Practices, l’inserimento di tali definizioni direttamente nel testo normativo conferisce loro valore giuridico vincolante, favorendo una maggiore armonizzazione terminologica tra gli atti giuridici dell’Unione.  Ciò contribuisce a garantire un’applicazione coerente delle misure restrittive, riducendo le ambiguità interpretative e rafforzando al contempo la certezza del diritto e l’efficacia complessiva del regime sanzionatorio europeo.

Come dall’inizio della crisi ucraina, i professionisti dello Studio Legale Padovan, tramite l’apposita task force costituita per far fronte alla crisi ucraina (ucraina@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per fornire qualsiasi approfondimento e supporto necessario.

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