Il 25 febbraio 2025, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il Regolamento (UE) 2025/407 (“Reg. 2025/407”) e il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/408 (“Reg. 2025/408”), che modificano il Regolamento (UE) 36/2012 (“Reg. 36/2012”) sospendendo alcune delle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria.
Tali modifiche, adottate alla luce dai recenti cambiamenti politici avvenuti in Siria a seguito della caduta del regime di Bashar Al-Assad, intendono facilitare gli scambi commerciali con la Siria, i suoi cittadini e le sue imprese, in relazione a specifici settori quali l’energia, i trasporti e le transazioni bancarie. Rimangono comunque in vigore, tra le altre, le misure restrittive relative al regime di Al-Assad, alle armi chimiche, al traffico di sostanze illecite e a molteplici settori merceologici come quelli dei prodotti a duplice uso, dei materiali d’armamento, dei software per la sorveglianza e del commercio dei beni archeologici siriani.
Di seguito le principali novità introdotte con i menzionati regolamenti.
Disposizioni sospese
Il Reg. 2025/407 ha sospeso l’applicabilità dei seguenti divieti (e delle deroghe ad essi connesse):
- Divieto di importazione nell’UE di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Siria o esportati dalla Siria, di acquisto e di trasporto degli stessi prodotti, di fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria relativi a tali prodotti e partecipazione ad attività elusive dei suddetti divieti (art. 6, Reg. 36/2012);
- Divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, carboturbi e additivi per carburanti elencati nell’Allegato V bis del Reg. 36/2012 a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria, o per uso in Siria, fornire finanziamenti, assistenza finanziaria e servizi di intermediazione relativi alle operazioni di cui sopra (art. 7 bis, Reg. 36/2012);
- Divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le attrezzature o le tecnologie elencate nell’Allegato VI (attrezzatura necessaria per il settore industriale del petrolio e del gas) a qualsiasi persona, entità o organismo siriani o per un uso in Siria (art. 8, Reg. 36/2012), nonché di fornire assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria e partecipare a qualsiasi attività elusiva dei divieti di cui sopra (art. 9);
- Divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nuove banconote e monete siriane, stampate o coniate nell’Unione, alla Banca centrale della Siria (art. 11, Reg. 36/2012);
- Divieto di vendere fornire, trasferire o esportare le apparecchiature o le tecnologie elencate nell’allegato VII per essere utilizzate nella costruzione o installazione in Siria di nuove centrali per la produzione di energia elettrica e di fornire assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi strumenti finanziari derivati, nonché assicurazioni o riassicurazioni in relazione con qualsiasi progetto di cui sopra (art. 12, Reg. 36/2012).
- Divieto di concedere prestiti o crediti finanziari, di acquisizione o aumento di partecipazione, di costituzione di imprese comuni con persone, entità o organismi siriani attivi nel settore petrolifero e nella costruzione di centrali elettriche e divieto di partecipazione ad attività aventi l’obiettivo di eludere i divieti di cui sopra (art. 13, Reg. 36/2012);
- Divieto di consentire o fornire l’accesso agli aeroporti dell’Unione ai voli esclusivamente cargo effettuati da vettori siriani e a tutti i voli effettuati dalla Syrian Arab Airlines (art. 26 bis, Reg. 36/2012).
Disposizioni modificate
Tra le disposizioni non oggetto di sospensione da parte del Reg. 2025/407, e dunque ancora in vigore, sono state modificate le seguenti:
- L’articolo 11 ter, il quale prevede il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare i beni di lusso elencati nell’Allegato X in Siria e di partecipare ad attività aventi l’obiettivo o l’effetto, diretto o indiretto, di eludere tale divieto non si applicherà ai beni elencati nell’Allegato X purché l’operazione sia destinata all’uso personale di persone fisiche che si spostano dall’UE o dei familiari diretti che le accompagnano, limitatamente a effetti personali, masserizie o veicoli di loro proprietà non destinati alla vendita in Siria.
- L’articolo 14, il quale dispone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati negli Allegato II e II bis prevede oggi che rimangono congelati tutti i fondi e le risorse economiche che appartengono, sono posseduti, detenuti o controllati dalle entità elencate nell’Allegato II ter e che il 27 febbraio 2012 si trovavano al di fuori della Siria. Tale allegato contiene, ad oggi, solamente la Central Bank of Syria.
- L’articolo 16 bis prevede oggi che i divieti previsti dall’art. 14 non si applicano alla messa a disposizione dei fondi o delle risorse economiche necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta da determinate organizzazioni internazionali.
- L’articolo 25 bis prevede oggi che i divieti disposti per gli enti creditizi di aprire rapporti bancari in Siria non si applicano alle attività ivi previste, purché queste, comprese le attività accessorie, siano svolte al solo scopo di assistere la popolazione siriana tramite l’inoltro tempestivo di assistenza umanitaria o il sostegno di altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali, l’erogazione dei servizi di base o altri scopi civili. Tali divieti non si applicano alle stesse attività, purché queste, comprese le attività accessorie, siano svolte allo scopo di assistere la popolazione siriana tramite la ricostruzione, la stabilizzazione, il ripristino dell’attività economica, la costruzione istituzionale, l’erogazione dei servizi di base o altri scopi civili. Inoltre, gli stessi divieti non si applicano alle attività di cui sopra purché tali attività siano volte a uno degli scopi previsti dall’articolo, tra i quali figurano l’importazione nell’Unione di petrolio greggio o prodotti petroliferi dalla Siria partecipazione alla costruzione o installazione di nuove centrali per la produzione di energia elettrica in Siria.
Modifiche all’Allegato II del Reg. 36/2012
Da ultimo, si rileva che sono state delistate le seguenti entità: Industrial Bank; Popular Credit Bank; Saving Bank; Agricultural Cooperative Bank; Central Bank of Syria; Syrian Arab Airlines.
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