Inizio febbraio 2026 segna una svolta nella politica daziaria statunitense: da un lato vengono ridotti in modo significativo i dazi sulle importazioni dall’India, dall’altro viene istituito un nuovo meccanismo daziario aggiuntivo verso i Paesi che continuano a commerciare con l’Iran.
IRAN
Sempre in data 6 febbraio 2026 è stato pubblicato l’Executive Order “Addressing threats to the United States by the Government of Iran”, che interviene nel quadro dello stato di emergenza nazionale già da tempo dichiarato nei confronti dell’Iran e del relativo regime sanzionatorio adottato ai sensi dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) e dei precedenti ordini esecutivi in materia. L’atto introduce un nuovo dazio ad valorem aggiuntivo sulle importazioni negli Stati Uniti di beni originari di Paesi terzi che, direttamente o indirettamente, acquistano, importano o comunque acquisiscono beni o servizi dall’Iran.
L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la pressione economica sul Governo iraniano, integrando il complesso sistema di misure già in vigore in materia di sanzioni finanziarie, restrizioni commerciali e blocco di beni. A decorrere dal 7 febbraio 2026, potrà essere applicata un’aliquota aggiuntiva di dazio ad valorem, indicata nel testo a titolo esemplificativo nella misura del 25%, sui beni importati negli Stati Uniti da qualsiasi Paese che, successivamente a tale data, sia ritenuto aver effettuato operazioni di acquisto, importazione o acquisizione di beni o servizi dall’Iran.
Sul piano operativo, il meccanismo di attivazione delle misure si articola in più fasi:
- in primo luogo, il Segretario al Commercio, in consultazione con il Segretario di Stato, accerta se un determinato Stato abbia effettuato operazioni di acquisto, importazione o acquisizione di beni o servizi dall’Iran e ne dà comunicazione al Segretario di Stato;
- sulla base di tale accertamento, il Segretario di Stato, sentiti il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento del Commercio, il Dipartimento della Homeland Security e l’U.S. Trade Representative, formula una raccomandazione al Presidente in merito all’applicazione e all’eventuale misura dei dazi aggiuntivi nei confronti dei prodotti originari di quello Stato;
- la decisione finale sull’imposizione dei dazi resta in ogni caso riservata al Presidente degli Stati Uniti, che conserva un ampio margine di discrezionalità sia in relazione all’an della misura, sia in relazione al quantum dell’aliquota aggiuntiva.
L’Executive Order fornisce alcune definizioni chiave per la sua interpretazione e applicazione:
- La nozione di “beni o servizi dall’Iran” è allineata alla normativa OFAC (31 C.F.R. § 560.306) e comprende esclusivamente beni e servizi il cui commercio è già vietato ai soggetti statunitensi.
- Il termine “indirectly” include le operazioni realizzate tramite intermediari o Paesi terzi, qualora l’origine iraniana del bene o servizio sia ragionevolmente riconducibile all’Iran, secondo la valutazione del Segretario al Commercio, con conseguente ampliamento dell’area di rischio anche per catene di fornitura complesse che coinvolgano hub regionali o operatori di transito.
- Le definizioni di “Iran” e “Governo dell’Iran” comprendono non solo il territorio nazionale, ma anche le aree marittime sottoposte al controllo iraniano o da cui l’Iran trae beneficio economico, nonché enti, agenzie e soggetti controllati, tra cui, a titolo esemplificativo, la Banca Centrale dell’Iran e il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), estendendo di fatto il perimetro soggettivo e oggettivo delle operazioni potenzialmente rilevanti.
L’ordine è entrato in vigore alle ore 00:01 (EST) del 7 febbraio 2026 e contiene una clausola di separabilità, che preserva la validità delle altre misure emergenziali relative all’Iran anche qualora singole disposizioni del nuovo atto dovessero essere dichiarate invalide o inefficaci.
INDIA
In data 2 febbraio 2026, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo commerciale con il Primo Ministro indiano che prevede la riduzione dei dazi USA sulle importazioni di beni provenienti dall’India dal 50% al 18%. Tale riduzione si inserisce in un più ampio framework di “Interim Agreement” tra Stati Uniti e India in materia di commercio reciproco, concepito come tappa intermedia verso un più ambizioso Bilateral Trade Agreement lanciato dai due Paesi nel 2025. L’obiettivo dichiarato è quello di riequilibrare il rapporto commerciale e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento tra le due economie.
L’Accordo Interinale contempla un ampio ventaglio di impegni di natura tariffaria e regolatoria. L’India si impegna a eliminare o ridurre i dazi su tutti i beni industriali statunitensi e su una vasta gamma di prodotti agricoli USA, tra cui sottoprodotti per mangimi, cereali, frutta fresca e trasformata, vino e liquori. Parallelamente, gli Stati Uniti si impegnano ad applicare un dazio “reciproco” del 18% sugli “originating goods” indiani, comprendenti, a titolo esemplificativo, prodotti tessili e abbigliamento, articoli in pelle e calzature, prodotti in plastica e gomma, talune categorie di prodotti chimici, articoli per la casa e prodotti artigianali.
L’intesa prevede inoltre la prospettiva di ulteriori riduzioni o eliminazioni tariffarie su settori particolarmente sensibili, quali farmaci generici, gemme e diamanti, parti di aeromobili e altri beni ad alto valore aggiunto, subordinatamente al buon esito del periodo di attuazione dell’Accordo Interinale. A ciò si affianca l’impegno dell’India ad aumentare in modo significativo gli acquisti di prodotti statunitensi nei prossimi anni, con particolare riferimento a energia, aeromobili e parti, metalli preziosi, prodotti tecnologici, carbone da coke e soluzioni per data center.
Un capitolo specifico è dedicato agli ostacoli non tariffari. L’Interim Agreement prevede infatti impegni volti alla rimozione di barriere di lungo corso per l’accesso al mercato indiano, in particolare per dispositivi medici, prodotti ICT e numerosi beni industriali.
Occorre inoltre ricordare che, nell’agosto 2025, il Presidente USA aveva introdotto, mediante l’Executive Order 14329, un dazio suppletivo del 25% ad valorem sui prodotti di origine indiana, in aggiunta al dazio del 25% già esistente, in risposta alla politica commerciale indiana di importazione di petrolio russo. L’effetto complessivo è stato quello di portare l’onere daziario sulle importazioni dall’India al 50%.
Dopo l’annuncio del 2 febbraio 2026, il 6 febbraio è stato pubblicato l’Executive Order “Modifying duties to address threats to the United States by the Government of the Russian Federation”, con cui, a partire dalle ore 00:01 (EST) del 7 febbraio 2026, i prodotti di origine indiana importati negli Stati Uniti non sono più soggetti al dazio aggiuntivo del 25% introdotto dall’Executive Order 14329. Tale decisione è il frutto della politica commerciale indiana di non importare più petrolio russo
Con la stessa decorrenza vengono altresì eliminate le voci tariffarie 9903.01.84–9903.01.89 e la suddivisione (z) della Nota 2 USA al sottocapitolo III del capitolo 99 della Tariffa Armonizzata degli Stati Uniti, che costituivano il supporto tecnico‑normativo per l’applicazione del dazio aggiuntivo. Eventuali dazi già riscossi e divenuti rimborsabili saranno restituiti secondo la normativa vigente e le ordinarie procedure della U.S. Customs and Border Protection.
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