F-GAS: NUOVA DEROGA PER GLI ESSICCATORI D’ARIA A REFRIGERAZIONE, IMPATTI SU IMMISSIONE SUL MERCATO ED ESPORTAZIONI
Il 9 settembre 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1975, che autorizza una deroga ai divieti di immissione sul mercato previsti dal Regolamento (UE) 2024/573 (F-gas Regulation) per le apparecchiature utilizzate per l’essiccazione dell’aria compressa. Il provvedimento risponde alle istanze avanzate dalle autorità tedesche nel febbraio 2026 e riconosce la non ancora piena maturità commerciale delle tecnologie alternative per l’intera gamma di applicazioni industriali coinvolte.
I. Il contesto: i divieti dal 1° gennaio 2027
A decorrere dal 1° gennaio 2027, l’allegato IV del Regolamento (UE) 2024/573 avrebbe vietato l’immissione sul mercato delle seguenti apparecchiature contenenti o dipendenti da gas fluorurati con GWP pari o superiore a 150:
- refrigeratori fissi (chillers) di capacità nominale fino a 12 kW (punto 7, lettera b);
- apparecchiature fisse autonome di condizionamento d’aria fino a 12 kW e tra 12 kW e 50 kW (punto 8, lettere b e d).
Tali divieti avrebbero investito anche gli essiccatori d’aria a refrigerazione, componenti essenziali degli impianti ad aria compressa diffusi in tutti i settori industriali.
II. La deroga: perimetro, condizioni e durata
Il Regolamento 2026/1975 autorizza l’immissione sul mercato delle apparecchiature destinate specificamente all’essiccazione dell’aria compressa nelle categorie sopra richiamate, a condizione che siano etichettate ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2024/573.
La deroga si applica dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2030, periodo ritenuto dalla Commissione adeguato e proporzionato a consentire lo sviluppo e la diffusione di alternative conformi, evitando nel contempo sostituzioni premature e costi operativi sproporzionati per fabbricanti e operatori.
III. Effetti sull’esportazione
L’articolo 22, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2024/573 vieta in via generale l’esportazione di apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria contenenti gas fluorurati con GWP pari o superiore a 1.000, soglia che può ricomprendere, astrattamente, i refrigeranti tipicamente impiegati negli essiccatori d’aria a refrigerazione (quali R-134a, R-410A e simili). Tale divieto si applica quindi anche alle apparecchiature oggetto della deroga.
Lo stesso articolo 22, paragrafo 3, prevede tuttavia un’eccezione esplicita: il divieto non si applica ai prodotti che possono essere immessi sul mercato dell’Unione conformemente all’allegato IV. Poiché la deroga 2026/1975 abilita l’immissione sul mercato UE degli essiccatori d’aria a refrigerazione per il periodo 2027-2030, questi rientrano nell’eccezione e l’esportazione è conseguentemente consentita per tutta la durata della deroga.
Rimane fermo l’obbligo, previsto dall’articolo 22, paragrafo 5, di verificare che l’esportazione non violi le restrizioni all’importazione notificate dallo Stato di destinazione nell’ambito del Protocollo di Montreal: un adempimento da non trascurare nella strutturazione delle supply chain verso paesi terzi.
Conclusioni
Il Regolamento 2026/1975 produce un duplice effetto per gli operatori del settore: consente sia l’immissione sul mercato UE sia, per effetto della concatenazione normativa con l’articolo 22, paragrafo 3, l’esportazione degli essiccatori d’aria a refrigerazione con gas fluorurati ad alto GWP, per il periodo 2027-2030.
La finestra temporale aperta dalla deroga non sospende tuttavia le pianificazioni strategiche di transizione: il regime ordinario post-2030 resta immutato, rendendo necessario avviare sin d’ora lo sviluppo e la qualificazione delle tecnologie alternative.
Si segnala che il provvedimento in esame si inserisce in un quadro più ampio: la Commissione ha fatto ricorso in più occasioni allo strumento della deroga, adottando distinti regolamenti di esecuzione per specifiche categorie di apparecchiature, delineando un sistema normativo stratificato e in continua evoluzione, il cui monitoraggio rappresenta un elemento imprescindibile nella gestione della compliance per gli operatori del settore.
Lo Studio Legale Padovan è a disposizione di operatori economici, associazioni di categoria e altri soggetti interessati per supportarli nella valutazione degli impatti operativi derivanti dalla normativa F-gas, nell’istruzione e gestione di eventuali richieste di deroga alle autorità competenti, nonché negli adempimenti connessi alla disciplina vigente.