Tribunale federale svizzero, 4A_305/2025, sentenza del 13 marzo 2026
Il 13 marzo 2026, il Tribunale ha emesso una sentenza con la quale ha vietato, ai sensi dell’art. 15 dell’Ordinanza, il trasferimento di fondi sul conto corrente della ricorrente in quanto società controllata da una società russa.
La ricorrente è una società di diritto angolano avente ad oggetto sociale la ricerca, l’esplorazione, la lavorazione e la commercializzazione di diamanti e altri minerali, sia in Angola che all’estero. Nel gennaio 2024 la ricorrente ha presentato dinanzi al Tribunale distrettuale di Aarau un’istanza di sequestro conservativo nei confronti del convenuto. Come oggetto del sequestro essa ha fatto valere sia un partial final award del 2 febbraio 2023, sia un final award (sui costi di arbitrato) del 28 aprile 2023 della LCIA. Con quest’ultimo lodo, il convenuto è stato condannato a rimborsare alla ricorrente (entro il 12 maggio 2023) le spese processuali pari a CHF 368,207.06. Il Tribunale distrettuale ha accolto con ordinanza l’istanza di sequestro conservativo, avverso la quale il convenuto ha poi proposto opposizione. Quest’ultima è stata accolta dal Tribunale superiore del Cantone di Argovia, che ha annullato il sequestro. Avverso tale decisione la ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale svizzero e, contemporaneamente, ha avviato un procedimento esecutivo nei confronti del convenuto, ponendo come titolo esecutivo alla base dello stesso il lodo del 28 aprile 2023. Il convenuto ha presentato a sua volta opposizione al procedimento esecutivo e la ricorrente ha chiesto al Tribunale distrettuale di Aarau il rigetto definitivo dell’opposizione.
La Corte d’appello del Cantone di Argovia ha accolto il ricorso del convenuto, annullato la decisione del Tribunale distrettuale e respinto la domanda di rigetto dell’opposizione. A sostegno della propria decisione, la Corte d’appello ha ritenuto che il credito oggetto dell’esecuzione fosse estinto per impossibilità oggettiva sopravvenuta. Nello specifico, ha affermato che, poiché la ricorrente è soggetta alle sanzioni economiche previste dall’Ordinanza, il divieto di pagamento che ne deriva integra un’ipotesi di impossibilità giuridica di durata imprevedibile, tale da rendere impossibile l’adempimento.
La ricorrente chiede al Tribunale federale svizzero di annullare la decisione della Corte d’appello. Il Tribunale federale ha stabilito che il credito oggetto della controversia è sospeso. Per le ragioni che si espongono di seguito. In primo luogo, ai soggetti sanzionati dall’Ordinanza si applica un divieto di messa a disposizione, in base al quale non è consentito né trasferire fondi né mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche. Lo scopo dell’Ordinanza è quello di vietare, nella misura più ampia possibile, a ogni terzo di far pervenire beni alle persone soggette a sanzioni, aggiungendo al congelamento dei beni anche il divieto di trasferimento di fondi. Il Tribunale federale svizzero afferma che questo divieto deve logicamente riguardare anche l’esecuzione di un obbligo di pagamento basato su una sentenza o un lodo arbitrale. Se così non fosse, spiega il Tribunale federale, si verificherebbe una situazione contraddittoria in cui il debitore, pur non potendo adempiere ai sensi dell’Ordinanza, potrebbe essere invece costretto al pagamento del debito derivante dal lodo arbitrale. Le disposizioni dell’Ordinanza sono entrate in vigore il 15 settembre 2025 (successivamente all’emanazione della decisione impugnata). Tuttavia, il Tribunale federale specifica che la ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio dalla propria posizione in virtù dell’Ordinanza. Quest’ultima prevede altresì che il divieto di trasferimento di fondi non si applica all’accredito su conti bloccati di pagamenti derivanti da decisioni arbitrali, a condizione che anche gli importi accreditati siano a loro volta bloccati. L’art. 15 dell’Ordinanza stabilisce che i fondi trasferiti da terzi a persone soggette a sanzioni possano essere accreditati su conti bloccati, a condizione che anche tali importi accreditati siano a loro volta bloccati. Non appare chiaro, tuttavia, se anche i debitori possano effettuare tali pagamenti su conti bloccati.
Il Tribunale federale ha poi sintetizzato la questione, muovendo dal presupposto che la ricorrente sia effettivamente una persona soggetta a sanzioni e che dunque l’esecuzione del lodo arbitrale violerebbe le disposizioni dell’Ordinanza, ciò indipendentemente dal fatto che alla valutazione della dilazione del credito sia applicabile o meno il diritto svizzero. Il Tribunale sottolinea, inoltre, che le sanzioni internazionali costituiscono misure sovrane volte a far rispettare le norme e gli obblighi di diritto internazionale e mirano a indurre un soggetto di diritto internazionale a desistere dal proprio comportamento e ad agire in futuro in conformità con il diritto internazionale. L’Ordinanza può, dunque, essere qualificata come misura di politica estera volta a salvaguardare il diritto internazionale e a perseguire obiettivi imperativi di politica estera della Svizzera. Il Tribunale conclude sul punto stabilendo che la disposizione dell’Ordinanza trova applicazione indipendentemente dalla legge applicabile al rapporto giuridico.
Rimangono, tuttavia, da chiarire le conseguenze giuridiche di tale divieto sul credito oggetto di esecuzione. Né l’Ordinanza né la legge sull’embargo (sulla quale si basa l’Ordinanza) contengono indicazioni concrete sul destino giuridico di un credito appartenente a un creditore soggetto a sanzioni. In ogni caso, il divieto impedisce al creditore soggetto a sanzioni, per tutta la durata delle stesse, di esigere l’adempimento dal debitore. Il divieto comporta dunque che la scadenza del credito venga sospesa per tutta la durata delle sanzioni. Il Tribunale afferma che la situazione si avvicina alla dilazione disposta per legge, per cui non maturano gli interessi di mora. In questo modo si ottiene una soluzione equa per entrambe le parti coinvolte.
Infine, il Tribunale federale sottolinea che il carattere imperativo e sovrano delle sanzioni richiede che non spetti alle parti decidere, nell’ambito della loro autonomia privata, se le misure sanzionatorie debbano essere rispettate. Infatti, le sanzioni non tutelano gli interessi delle parti, ma l’interesse pubblico. La volontà di applicazione imperativa e lo scopo delle sanzioni possono essere verificati d’ufficio e senza restrizioni. Ciò, pur essendo in contraddizione con alcune disposizioni di diritto svizzero e con il principio del contraddittorio, deve cedere il passo all’Ordinanza per la tutela degli interessi pubblici.