La Direzione Generale Fiscalità e Unione Doganale della Commissione europea (DG TAXUD) ha pubblicato, con nota Ares(2024)6896255 aggiornata al 23 settembre 2026 (Revisione 1), il documento tecnico recante i codici TARIC predisposti per l’attuazione del Regolamento (UE) 2023/1115 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (c.d. EUDR).
La Revisione 1 recepisce le modifiche introdotte da:
- Regolamento (UE) 2025/2650 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, che ha ridefinito le categorie di operatori (introducendo la figura del micro o piccolo operatore primario e dell’operatore a valle) e il requisito della dichiarazione semplificata;
- Regolamento Delegato (UE) 2026/2102 del 13 luglio 2026, che ha aggiornato l’elenco delle materie prime e dei prodotti rilevanti di cui all’allegato I.
Di seguito, i principali profili di interesse operativo.
I. Quadro generale: la struttura dei codici TARIC EUDR
Il sistema TARIC EUDR si articola attorno a due tipologie di misure doganali:
- Tipo 776: controllo all’importazione per deforestazione e degrado forestale;
- Tipo 777: controllo all’esportazione per deforestazione e degrado forestale.
I codici documento TARIC sono utilizzabili sia per le procedure di importazione che di esportazione, con quattro eccezioni: i codici C720 e C725 sono riservati esclusivamente alla reimportazione, mentre i codici Y188 e Y196 sono riservati esclusivamente all’esportazione da parte degli operatori a valle.
II. I codici documento TARIC: tavola di sintesi
a) Codici principali (importazione ed esportazione)
| Codice | Descrizione sintetica |
| C716 | Dichiarazione di dovuta diligenza presentata per importazioni/esportazioni ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento (UE) 2023/1115 |
| C717 | Identificativo della dichiarazione semplificata presentata da micro o piccoli operatori primari, o resa disponibile dagli Stati membri nel Sistema di informazione, ai sensi dell’articolo 4bis |
| C718 | Esenzione per prodotti immessi sul mercato UE durante il periodo transitorio (dal 30.6.2023 fino alla data di applicazione), export o reimportazione |
| Y129 | Merci non rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2023/1115, utilizzato per i codici SA con prefisso “ex“ |
| Y132 | Esenzione per prodotti elencati nell’allegato I prodotti prima del 29 giugno 2023 (art. 1, par. 2) |
| Y133 | Esenzione per prodotti usati, di seconda mano, rifiuti, prodotti recuperati e prodotti derivati da materiali che hanno concluso il ciclo di vita |
| Y141 | Esenzione per operatori persone fisiche o micro/piccole imprese costituite entro il 31 dicembre 2024, applicabile fino al 29 giugno 2027 (art. 38, par. 3) |
| Y142 | Esenzione per attività non commerciale, spedizioni da consumatore a consumatore (C2C) |
| Y187 | Esenzione per campioni di prodotti di valore e quantità trascurabili e per prodotti destinati a esami, analisi o prove |
| Y190 | Esenzione per imballaggi monouso e riutilizzabili usati esclusivamente per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto |
| Y191 | Esenzione per prodotti utilizzati nella fabbricazione di medicinali (direttiva 2001/83/CE, reg. 726/2004, reg. 2019/6) e per invii di corrispondenza e materiali informativi/promozionali che accompagnano un altro prodotto |
b) Codici esclusivi per la reimportazione (operatori a valle)
| Codice | Destinatari | Descrizione sintetica |
| C720 | Operatore a valle non PMI (registrato nel Sistema di informazione) | Numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza/convenzionale o identificativo dichiarazione, fornito dall’operatore a monte |
| C725 | Operatore a valle PMI (non registrato nel Sistema di informazione) | Numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza/convenzionale o identificativo dichiarazione, fornito dall’operatore a monte |
c) Codici esclusivi per l’esportazione (operatori a valle)
| Codice | Destinatari | Descrizione sintetica |
| Y196 | Operatore a valle non PMI (registrato nel Sistema di informazione) | Esenzione dall’obbligo di indicare il numero di riferimento all’esportazione (art. 2, par. 15bis e art. 26, par. 4) |
| Y188 | Operatore a valle PMI (non registrato nel Sistema di informazione) | Esenzione dall’obbligo di indicare il numero di riferimento all’esportazione (art. 2, par. 15bis e art. 26, par. 4) |
III. Note TM
Il documento tecnico introduce altresì specifiche footnotes, collegate alle condizioni TARIC, che il sistema doganale associa automaticamente alle merci soggette a controllo EUDR:
| Footnote | Riferimento | Contenuto |
| TM972 | C716 / C717 | Obbligo generale di presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza o dichiarazione semplificata (art. 3 EUDR) |
| TM974 | Y132 | Esenzione per data di produzione antecedente al 29 giugno 2023 |
| TM975 | Y133 | Esenzione per materiali riciclati, prodotti usati/seconda mano, rifiuti e prodotti recuperati |
| TM985 | Y141 | Esenzione per micro/piccole imprese costituite entro il 31 dicembre 2024, fino al 29 giugno 2027 |
| TM986 | Y142 | Esenzione per attività non commerciali (C2C) |
IV. Profili di maggiore rilevanza operativa
i) Distinzione operatore a monte / operatore a valle all’esportazione
Il tema di maggiore novità della Revisione 1 riguarda la distinzione tra operatore (a monte) e operatore a valle in sede di esportazione. L’operatore a valle, che immette sul mercato un prodotto già oggetto di dovuta diligenza da parte di un soggetto a monte, non è tenuto a indicare un numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza all’atto dell’esportazione, potendo avvalersi dei codici Y196 (non PMI) o Y188 (PMI). Si tratta di un’agevolazione sostanziale rispetto al regime generale, che riduce significativamente l’onere amministrativo per le imprese trasformatrici e distributrici.
ii) Reimportazione e numero di riferimento convenzionale
Per la reimportazione di prodotti già immessi sul mercato UE durante il periodo transitorio (30 giugno 2023, data di applicazione), il dichiarante può utilizzare il codice C718, unitamente al numero di riferimento convenzionale nel formato 99EU9999999999, senza necessità di presentare una nuova dichiarazione di dovuta diligenza nel Sistema di informazione.
Le FAQ precisano che l’operatore che reimporta un prodotto precedentemente esportato dall’UE può qualificarsi come operatore a valle, e quindi avvalersi di questo regime semplificato, solo se è in grado di dimostrare che i prodotti interessati erano già stati immessi sul mercato UE e sottoposti a dovuta diligenza prima dell’esportazione. In assenza di tale prova, il prodotto è considerato importato per la prima volta e l’operatore è tenuto a esercitare la piena dovuta diligenza e a presentare una dichiarazione ordinaria (i.e. codice C716)
iii) Esenzione per imballaggi
Il codice Y190, di particolare interesse per le imprese del settore manifatturiero e della distribuzione, copre gli imballaggi monouso e riutilizzabili presentati insieme al prodotto principale. Si precisa tuttavia che tale codice è applicabile solo per i codici NC espressamente indicati nell’allegato I del Regolamento (in particolare: 4401, 4405, 4415, 4416 e capitolo 48), e non in via generalizzata.
iv) Esenzione per campioni e prodotti destinati ad analisi
Le FAQ della Commissione forniscono esempi concreti di forniture che possono beneficiare del codice Y187: un fornitore che invia pneumatici a un costruttore di veicoli per prove di qualità e durabilità (distrutti nel corso delle prove); un fornitore che invia piccole quantità di cacao in grani o chicchi di caffè a un produttore alimentare per valutazione sensoriale, a condizione che l’ingrediente sia interamente consumato nel corso delle analisi; un’impresa che importa un piccolo campione da una nuova zona di produzione per decidere se ordinare quantitativi maggiori.
La condizione essenziale è che i prodotti siano interamente consumati o distrutti nel corso degli esami, oppure conservati o restituiti per il solo rispetto di obblighi giuridici o contrattuali relativi alle prove stesse
v) Assenza o errata indicazione dei codici
Come per il CBAM, l’assenza o l’errata valorizzazione dei codici documento TARIC nella dichiarazione doganale comporta il blocco dell’operazione di importazione o esportazione, con attivazione delle conseguenti misure di controllo e, ove ricorrano i presupposti, sanzionatorie.
La condizione B090, mancata presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza o dichiarazione semplificata in assenza di qualsiasi esenzione applicabile, determina automaticamente il diniego dell’operazione (azione 09: importazione/esportazione non consentita).
Scadenze operative di riferimento
| Scadenza | Evento |
| 30 dicembre 2026 | Data di applicazione per grandi e medie imprese |
| 29 giugno 2027 | Data di applicazione per micro/piccole imprese (art. 38, par. 3, termine di operatività del codice Y141 |
I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza maturata in materia di diritto doganale, international trade compliance e regolamentazione ambientale, sono a disposizione delle imprese per supportarle nella corretta valorizzazione delle dichiarazioni doganali, nell’individuazione della categoria di appartenenza lungo la catena di approvvigionamento e nell’adempimento degli obblighi derivanti dall’EUDR nella fase definitiva.