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La Corea del Sud modifica il proprio regime di controllo delle esportazioni a duplice uso e militari

Studio Legale Padovan

Il 31 agosto 2026, attraverso l’avviso 2026-101, il Ministry of Trade, Industry and Resources (“MOTIR”) della Repubblica di Corea ha pubblicizzato l’emendamento della Public Notice on Trade of Strategic Items (“Notice”), che contiene le norme sudcoreane in materia di controllo delle esportazioni e delle importazioni dei cosiddetti Strategic Items (“beni strategici”).

Dal primo articolo della Notice si evincono sia gli atti legislativi da cui trae fondamento giuridico, sia i suoi obiettivi: il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonché la sicurezza nazionale. Fra i suddetti atti viene menzionata la Foreign Trade Law, ai sensi del cui articolo 19 è stato apportato, da parte del MOTIR, l’emendamento alla Notice. Come enunciato dall’articolo 2, paragrafo 2 della Notice, i beni strategici da essa controllati comprendono sia i prodotti a duplice uso elencati nell’Allegato 2, sia i materiali d’armamento elencati nell’Allegato 3.

Gli emendamenti del MOTIR alla Notice hanno essenzialmente comportato, oltre a modifiche nella modulistica collegata alle istanze autorizzative, quanto segue:

Aggiornamento degli elenchi di controllo

Gli emendamenti apportati alla Notice hanno innanzitutto aggiornato gli elenchi di controllo dei beni strategici, al fine di allinearli ai principali regimi internazionali di controllo delle esportazioni. Con un’ottantina di modifiche sono stati aggiunti o depennati beni strategici dagli elenchi, ed aggiornati i rispettivi codici di controllo e definizioni. In particolare, rileviamo che:

  • per quanto riguarda i prodotti a duplice uso, sono stati rafforzati i controlli sui circuiti integrati ad alte prestazioni e sui dispositivi per la produzione di semiconduttori; sono altresì state aggiunte alcune voci di controllo per prodotti nei settori nucleare e della biotecnologia.
  • Per quanto riguarda i materiali d’armamento, i veicoli suborbitali e il relativo equipaggiamento sono ora soggetti a controllo, mentre sono state aggiornate le definizioni di “sviluppo” e “produzione” di software e tecnologie militari.

Obblighi degli esportatori coreani

In secondo luogo, gli emendamenti apportati dal MOTIR alla Notice hanno modificato gli obblighi gravanti sugli esportatori coreani, superando il precedente sistema basato sulla dichiarazione dell’Exporter’s Undertaking.

In particolare, il nuovo articolo 18-3 della Notice, intitolato appunto “Obblighi degli esportatori”, richiede ora un ruolo più proattivo da parte degli esportatori coreani, identificandoli come parte integrante del regime di controllo delle esportazioni di beni strategici.

Ai sensi di tale disposizione, gli esportatori coreani sono tenuti a verificare sia l’identità di tutte quante le cosiddette “parti collegate alla transazione” (gli acquirenti, i destinatari finali e gli utilizzatori finali), sia l’uso finale previsto per il bene strategico oggetto dell’esportazione. Questi obblighi andranno adempiuti prima di depositare l’istanza per l’esportazione presso le competenti autorità coreane.

Inoltre, anche in seguito all’ottenimento dell’autorizzazione ministeriale e all’avvio dell’esportazione, gli esportatori coreani sono chiamati a monitorare eventuali sviluppi, per segnalare alle autorità potenziali inesattezze rispetto alle informazioni precedentemente dichiarate circa le “parti collegate alla transazione” e l’uso finale e, in tal caso, sospendere tempestivamente le operazioni verso l’estero.

La consultazione delle competenti autorità coreane da parte degli esportatori viene prescritta dal nuovo articolo 18-3 anche qualora tali potenziali inesattezze emergano in seguito alla conclusione dell’operazione, ovvero qualora una “parte correlata alla transazione” richieda all’esportatore coreano un consenso preventivo per la rivendita, la riesportazione o la nuova fornitura all’estero dei beni strategici precedentemente esportati dalla Corea del Sud.

Infine, si segnala che l’Allegato 6 della Notice, relativo alla classificazione delle regioni estere di esportazione ai sensi dell’articolo 10, sostituisce il criterio del “Paese di destinazione” con quello del “Paese di destinazione finale”. Pertanto, ai fini dei requisiti autorizzativi applicabili da parte delle competenti autorità coreane, gli operatori coreani dovranno tener conto non solo della destinazione diretta, ma anche della destinazione finale dei beni strategici oggetto di esportazione.

Conseguenze per gli operatori unionali

Nell’ambito dei rapporti commerciali fra l’Unione Europea e la Corea del Sud, le attività e le informazioni degli operatori unionali potrebbero essere soggette a maggiore scrutinio da parte degli esportatori coreani, affinché adempiano agli obblighi nei confronti delle proprie autorità di controllo, alla luce di quanto esposto sopra.

Per quanto riguarda le novità negli elenchi di controllo di prodotti a duplice uso e materiali d’armamento coreani, come menzionato, esse hanno avuto come obiettivo l’aggiornamento rispetto a regimi internazionali con cui anche l’Unione Europea risulta allineata, quali il Gruppo dei Fornitori Nucleari (1977), il Gruppo Australia (1985), il Regime di non proliferazione nel settore missilistico (1987) e l’Intesa di Wassenaar (1994).

A livello globale, oltre a tener conto del tradizionale obiettivo della non-proliferazione, il controllo delle esportazioni prende ormai in considerazione altri aspetti più generalmente strategici e geopolitici, ad esempio collegati alle dipendenze rispetto alle catene di fornitura. Nel contesto di un irrigidimento dei controlli di beni strategici da parte di altri attori globali, quali la Cina, il provvedimento del MOTIR coreano va dunque contestualizzato in un’ottica di sicurezza nazionale ed economica.

Lo Studio Legale Padovan si mette a disposizione degli operatori unionali che si interfacciano con controparti coreane, per monitorare attentamente gli aggiornamenti della normativa coreana, effettuare valutazioni preventive e collaborare con le controparti coreane per garantire la conformità delle operazioni commerciali alle regole applicabili.

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