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Pubblicato il Regolamento di esecuzione UE 2026/2354 riguardante i formati per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva

Studio Legale Padovan

In data 22 ottobre 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2354 della Commissione (di seguito, “Reg. 2026/2354”) (link), concernente i formati per la trasmissione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai registri centrali.

  • Contesto

Il Regolamento si inserisce nel più ampio quadro normativo europeo, già analizzato dal nostro Studio (link), in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, delineato dalla Direttiva (UE) 2024/1640 (di seguito “Dir. 2024/1640”) (link) e dal Regolamento (UE) 2024/1624 (link).

In particolare, l’art. 10, par. 6, della Dir. 2024/1640demanda alla Commissione europea la definizione di formati comuni per la trasmissione ai registri centrali delle informazioni sulla titolarità effettiva, al fine di garantire maggiore chiarezza per i soggetti tenuti alla comunicazione, uniformità nella qualità dei dati raccolti e una più efficace interoperabilità tra i registri nazionali. In questo contesto, il Reg. 2026/2354 introduce standard comuni per la comunicazione delle informazioni relative ai titolari effettivi, ai soggetti giuridici, agli istituti giuridici, ai fiduciari e alle strutture di proprietà e controllo. Di seguito si segnalano le principali novità.

  • Formati per la trasmissione dei dati sui titolari effettivi

Il Regolamento individua in modo puntuale le informazioni da trasmettere sui titolari effettivi, includendo i dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e paese di residenza, cittadinanza e dati del documento d’identità), con formati uniformi per date, indirizzi e paesi. Sono inoltre disciplinati i formati dei dati relativi alla natura e all’estensione della titolarità effettiva, compresi la tipologia di partecipazione, la natura del controllo esercitato e, il ruolo del titolare effettivo (ad esempio, per i trust, costituente, trustee, beneficiario, guardiano), la data da cui l’interesse beneficiario è detenuto e, ove applicabile, la relativa percentuale, espressa con un massimo di due cifre decimali. Disciplina inoltre specifiche casistiche, tra cui il decesso del titolare effettivo, la natura del soggetto giuridico o istituto giuridico quale organismo d’investimento collettivo e l’ipotesi in cui non sia possibile identificare un titolare effettivo, prevedendo in quest’ultimo caso la comunicazione della relativa motivazione mediante un elenco strutturato di opzioni predefinite.

  • Formati per la trasmissione dei dati relativi ai soggetti giuridici, agli istituti giuridici e ai fiduciari

Il Regolamento disciplina, inoltre, i formati per la trasmissione dei dati relativi ai soggetti giuridici, agli istituti giuridici e ai fiduciari, introducendo specifiche modalità di rappresentazione degli assetti proprietari e di controllo.

Particolare rilievo assume la rappresentazione grafica dell’assetto proprietario e di controllo dei soggetti e degli istituti giuridici, da fornire mediante caricamento di file o dati strutturati. Tale rappresentazione deve consentire di ricostruire la catena di proprietà e controllo, indicando i soggetti coinvolti, i rapporti diretti o indiretti, la natura e l’estensione del controllo e, ove pertinente, le percentuali di partecipazione fino a due decimali, nonché la posizione di eventuali fiducianti e fiduciari. È inoltre prevista la documentazione dell’eventuale frammentazione della proprietà, qualora nessun soggetto detenga una partecipazione di controllo o eserciti il controllo con altri mezzi.

  • Deroghe per i dati già presenti in altri registri

Se i dati necessari sono già disponibili o comunicati a un altro registro e possono essere visualizzati all’utente finale nel rispetto dei Regolamenti (UE) 2024/1624 e 2026/2354, il registro centrale li riutilizza o li richiede nel formato già disponibile, anziché imporre i nuovi formati. La misura mira a ridurre gli oneri amministrativi.

  • Lista di controllo

È stata prevista una lista di controllo dei requisiti minimi per garantire la completezza delle registrazioni e dei dati contenuti nei registri centrali. Gli organismi responsabili dei registri centrali possono accettare le informazioni trasmesse solo se contengono almeno gli elementi minimi indicati per il titolare effettivo, il soggetto giuridico e l’istituto giuridico e se la trasmissione rispetta i formati previsti; per le società, deve essere indicato anche l’EUID, se disponibile.

  • Registrazioni esistenti e dati aggiuntivi nazionali

Le registrazioni effettuate prima del 10 luglio 2027 non sono immediatamente toccate dai nuovi requisiti di formato, ma gli Stati membri possono esigere che i successivi aggiornamenti vi si conformino (considerando 10). Restano inoltre ferme le norme nazionali che prevedono punti di dati aggiuntivi per finalità diverse, se conformi al diritto dell’Unione (considerando 5).

  • Conclusioni

L’obiettivo dell’intervento normativo è favorire una maggiore uniformità, completezza e interoperabilità delle informazioni raccolte dai registri centrali europei, rendendo più agevole la ricostruzione degli assetti proprietari e l’identificazione dei titolari effettivi. Il Reg. 2026/2354 si applica a decorrere dal 10 luglio 2027.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti di un’esperienza ultraventennale in materia di AML, sono a disposizione dei soggetti obbligati per fornire assistenza in relazione alla conformità alle regole introdotte dall’AML Package.

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