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EUDR: APPROVATO IL DDL “MISURE DI CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO” CON LA NUOVA DELEGA AL GOVERNO

Studio Legale Padovan

Il 4 novembre 2026 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge S. 2015, recante “Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo” (collegato alla legge di bilancio), già approvato dalla Camera il 6 agosto 2026. L’articolo 29 conferisce al Governo una delega per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR).

Il provvedimento è attualmente in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Trovate nel seguito le novità più rilevanti.

I. Delega già conferita e non esercitata

La delega era già stata prevista dall’articolo 26 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (“Legge di delegazione europea 2024”), che assegnava al Governo sei mesi dall’entrata in vigore della legge per adottare i decreti legislativi. Il termine è scaduto il 10 gennaio 2026 senza che il Governo abbia emanato alcun decreto, come rilevato anche dal dossier del Servizio Studi del Senato.

II. Nuova delega: termine e procedura

L’articolo 29, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento all’EUDR, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure dell’articolo 31 della legge n. 234/2012.

Ai sensi del comma 3:

  • i decreti sono adottati previa intesa in Conferenza Stato-Regioni;
  • gli schemi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere, che si pronunciano entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati.

III. Principi e criteri direttivi specifici

I criteri del comma 2 ricalcano in larga parte quelli della delega scaduta. Riguardano in particolare:

  • l’individuazione del MASAF quale autorità nazionale competente;
  • la cooperazione con le autorità doganali per i controlli in importazione ed esportazione (artt. 21 e 26, par. 3, EUDR);
  • i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti informativi (art. 15, parr. 1 e 2), affidabili anche a soggetti privati con esperienza in materia di due diligence;
  • il sistema sanzionatorio amministrativo, in deroga all’art. 32, comma 1, lett. d), della legge n. 234/2012, con sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore dei prodotti, confisca e sanzioni interdittive (art. 25 EUDR);
  • le misure provvisorie (art. 23), la diffida per le violazioni sanabili e le misure correttive (art. 24);
  • il coordinamento con la Consulta FLEGT;
  • la possibilità di porre a carico dell’operatore i costi dei controlli in caso di non conformità;
  • la tutela dell’identità dei segnalanti;
  • il coordinamento transitorio con il Regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR) e la conservazione del registro nazionale degli operatori del legno.

VI sono state, inoltre, alcune modifiche del testo della nuova delega rispetto all’articolo 26 della legge n. 91/2025, in particolare:

  • Autorità competente (lett. a): il MASAF si avvale ora delle “Autorità competenti in materia di controlli“, e non più espressamente del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri e della Guardia di finanza.
  • Soggetti controllati (lett. f): il riferimento è agli operatori, agli operatori a valle e ai commercianti, in luogo della distinzione tra operatori e commercianti non PMI e commercianti PMI. Il nuovo testo recepisce la terminologia dell’EUDR come modificato dal Regolamento (UE) 2025/2650.
  • Struttura organizzativa del MASAF (lett. i): sono confermati due uffici dirigenziali non generali, con due dirigenti, trenta funzionari e sei assistenti. Cambia il riferimento al CCNL funzioni centrali (triennio 2022-2024 anziché 2019-2021) e si prevedono concorso pubblico, passaggi diretti ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e scorrimento di graduatorie vigenti.
  • Oneri (comma 4): 1.711.206 euro per il 2027 (1.138.899 per assunzioni e 572.307 per funzionamento) e 2.424.411 euro annui dal 2028 (2.277.797 per assunzioni e 146.614 per funzionamento), a valere sul fondo per il recepimento della normativa europea.

IV. Date di applicazione dell’EUDR

Ricordiamo che per effetto del Regolamento (UE) 2025/2650, gli articoli 3-13, 16-24, 26, 31 e 32 dell’EUDR si applicano dal 30 dicembre 2026.

Tuttavia, per le persone fisiche, i microimprenditori e le piccole imprese costituiti entro il 31 dicembre 2024 l’applicazione decorre dal 30 giugno 2027, con esclusione dei prodotti già rientranti nell’allegato dell’EUTR.

V. Profili di tempistica

Il termine di sei mesi, per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) da parte del Governo, decorre dall’entrata in vigore della legge, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Anche ipotizzando una pubblicazione a breve, la delega scadrebbe nella primavera 2027, dopo l’inizio dell’applicazione dell’EUDR per i grandi e medi operatori.

Per evitare un periodo privo di disciplina nazionale, il decreto legislativo dovrebbe essere adottato entro il 30 dicembre 2026. Restano da completare la pubblicazione della legge, la predisposizione degli schemi, l’intesa in Conferenza e i pareri parlamentari.

Il Regolamento è direttamente applicabile e gli obblighi degli operatori non dipendono dall’adozione del decreto. In assenza di quest’ultimo mancherebbero tuttavia l’individuazione formale dell’autorità competente, il sistema sanzionatorio nazionale e la disciplina dei controlli, con conseguenti incertezze applicative.

VI. Indicazioni operative per le imprese

In attesa del decreto legislativo, operatori, operatori a valle e commercianti dovrebbero:

  • verificare la propria qualifica ai sensi dell’EUDR e la data di applicazione che li riguarda;
  • adeguare il sistema di due diligence (raccolta delle informazioni e geolocalizzazione, valutazione e mitigazione del rischio, riesame annuale, conservazione della documentazione per cinque anni);
  • monitorare l’iter dei decreti legislativi, in particolare per sanzioni, misure correttive e costi dei controlli.

Lo Studio Legale Padovan seguirà la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’iter dei decreti attuativi, ed è a disposizione delle aziende per assistenza nell’analisi delle novità e nell’adeguamento dei processi di compliance.

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