LAVORO FORZATO: CONSIGLIO E PARLAMENTO RAGGIUNGONO UN ACCORDO SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

LAVORO FORZATO: Consiglio e Parlamento raggiungono un accordo sulla proposta di Regolamento

In attuazione dell’impegno preso in seno alle Nazioni Unite di eliminare il lavoro forzato entro il 2030, in data 5 marzo 2024, il Consiglio dell’Unione europea ha comunicato (link) che è stato raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo sulla proposta di Regolamento avanzata dalla Commissione (link) “che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione”.

L’obiettivo di tale Regolamento è vietare in modo effettivo l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dell’UE nonchè l’esportazione dall’Unione europea di prodotti ottenuti con il lavoro forzato. In particolare, si considera un prodotto ottenuto con lavoro forzato un prodotto per il quale è stato fatto ricorso al lavoro forzato in tutto o in parte in qualsiasi fase dell’estrazione, della raccolta, della produzione o della fabbricazione, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento.

Il Regolamento, una volta adottato, imporrà agli operatori economici di integrare le due diligence sulle proprie catene di approvvigionamento al fine garantire che i prodotti movimentati non siano il frutto del lavoro forzato.

Le indagini rispetto alla conformità di tale Regolamento saranno affidate alle autorità competenti designate dai singoli Stati membri.

Nel valutare la probabilità che gli operatori economici abbiano violato il divieto in questione le autorità competenti dovranno seguire un approccio basato sul rischio. Tale valutazione dovrà basarsi, inter alia, sulle informazioni rese da persone fisiche e/o giuridiche e da associazioni e sulle informazioni contenute in una banca dati che dovrà essere predisposta dalla Commissione dell’Unione europea. Tale banca dati sarà verificabile e regolarmente aggiornata sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche specifiche o in relazione a prodotti specifici e sarà basata anche su fonti rese disponibili dalle organizzazioni internazionali.

Le valutazioni effettuate dall’autorità competente circa una possibile violazione del Regolamento di cui si discute dovranno tenere in considerazione i seguenti fattori:

  • vicinanza dell’operatore economico nella catena produttiva rispetto a dove è probabile che sussista il rischio di lavoro forzato;
  • dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici;
  • quantità di prodotti interessati;
  • entità del presunto lavoro forzato.

Per aiutare gli operatori economici e le autorità, La Commissione pubblicherà apposite linee guida, relative al dovere di diligenza rispetto al lavoro forzato che tengano conto delle dimensioni e delle risorse economiche degli operatori economici coinvolti. Tali linee guida dovranno altresì dare conto degli indicatori di rischio di lavoro forzato.

Se all’esito di un’indagine promossa dall’autorità competente emergerà che vi sia stata una violazione del divieto in esame, potrà decidere di:

  • vietare l’immissione o la messa a disposizione dei prodotti sul mercato dell’Unione e la loro esportazione;
  • ordinare il ritiro dei prodotti già immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione
  • ordinare il loro smaltimento.

La decisione presa da un’autorità nazionale sarà applicata in tutti gli altri Stati membri in base al principio del mutuo riconoscimento, relativamente a prodotti con la stessa identificazione e provenienti dalla stessa catena di approvvigionamento per cui è stato riscontrato la presenza di lavoro forzato.

L’accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo dovrà ora essere approvato e adottato formalmente da entrambe le istituzioni.

L’esperienza dello Studio Legale Padovan nell’ambito della conformità alla regolamentazione in materia di importazione ed esportazione consente ai nostri professionisti di offrire agli operatori italiani ed europei interessati un supporto unico nel comprendere i nuovi obblighi di due diligence che saranno imposti dal Regolamento che vieterà l’ingresso nel mercato unionale dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato.