PRODUCT COMPLIANCE: ENTRATO IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO SULLE BATTERIE

Lo scorso 18 febbraio, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2023/1542 (di seguito anche “il Regolamento) relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la Direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la Direttiva 2006/66/CE. Il Regolamento avrà un importante impatto sull’attività degli operatori unionali del settore, che saranno chiamati a rispettare i numerosi obblighi ivi previsti.

A tal proposito, si riporta di seguito una sintesi di alcuni degli aspetti più rilevanti del Regolamento.

  • Ambito di applicazione del Regolamento

In primo luogo, si segnala che il Regolamento si applica a tutte le categorie di batterie immesse sul mercato o messe in servizio all’interno dell’Unione, indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse o dal fatto che siano state prodotte nell’Unione o importate.

In base all’art. 1, paragrafo 5 del Regolamento, invece, sono escluse dall’ambito di applicazione di quest’ultimo le batterie incorporate o specificamente progettate per essere incorporate in:

  1. apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, armi, munizioni e materiale bellico, ad esclusione dei prodotti che non sono destinati a fini specificamente militari; e
  2. apparecchiature progettate per essere inviate nello spazio.

Dal punto di vista soggettivo, invece, il Regolamento interessa tutti gli operatori economici attivi nella catena di approvvigionamento e distribuzione di batterie in funzione del ruolo che investono nella stessa. Tra questi, il Regolamento riconosce un ruolo centrale al fabbricante, il quale conoscendo nel dettaglio il processo di progettazione e produzione delle batterie, si trova nella posizione migliore per espletare le procedure di valutazione di conformità delle stesse (si veda Considerando 67 del Regolamento). In particolare, per fabbricante si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica una batteria, oppure la fa progettare o fabbricare, e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio oppure la mette in servizio per le sue finalità” (cfr. definizione di cui all’articolo 3, par. 33) del Regolamento).

  • Abrogazione della Direttiva 2006/66/CE ed entrata in vigore progressiva del Regolamento

Ai sensi dell’articolo 95 del Regolamento, la Direttiva 2006/66/CE (di seguito “Direttiva”) verrà abrogata dal Regolamento a partire dal 18 agosto 2025, eccezion fatta per alcune sue disposizioni che rimarranno in vigore anche successivamente. Pertanto, data la necessità di armonizzare gli obblighi presenti nella Direttiva con quelli del Regolamento, il legislatore unionale ha previsto un’entrata in vigore successiva per alcune delle disposizioni di quest’ultimo.

In particolare, si segnala che l’entrata in vigore differita di tali obblighi è disciplinata in parte dall’articolo 96 del Regolamento (che prevede, ad esempio, l’entrata in vigore dal 18 agosto 2024 del capo VI del Regolamento, che comprende i principali obblighi per gli operatori economici previsti dal Regolamento) e in parte da quanto previsto nelle singole disposizioni del Regolamento, che in molti casi prevedono un’entrata in vigore progressiva del contenuto degli obblighi ivi stabiliti (cfr. ad esempio, l’articolo 13 in materia di etichettatura e marcatura delle batterie).

  • I nuovi obblighi di etichettatura delle batterie e il passaporto digitale

Un altro punto di enfasi posto dal legislatore unionale nel rinnovamento della normativa in materia è la necessità di fornire agli utilizzatori finali informazioni chiare, affidabili e trasparenti sulle batterie e sui relativi rifiuti, consentendo così agli utilizzatori finali di prendere decisioni consapevoli nel momento in cui acquistano e smaltiscono le batterie e ai gestori di rifiuti di trattare adeguatamente gli stessi (cfr. Considerando 44 del Regolamento).

A tal fine, il Regolamento presenta una serie di obblighi di etichettatura e marcatura, talvolta ulteriori rispetto a quelli presenti all’articolo 21 della Direttiva, che prevedono inter alia l’inserimento delle seguenti informazioni:

Riferimento normativo Sintesi del contenuto
Art. 13, p. 5 Contrassegnare con il simbolo chimico del relativo metallo – Cd o Pb – tutte le batterie che contengono più dello 0,002 % di cadmio o più dello 0,004 % di piombo, in linea con quanto già previsto dall’articolo 21 della Direttiva.
Art. 19 È fatto obbligo di apporre la marcatura CE sulle batterie prima della loro immissione sul mercato o della loro messa in servizio. Qualora non fosse possibile apporla direttamente sulle stesse, la marcatura CE dovrà essere presente sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento della batteria.

La marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato ove richiesto a norma dell’allegato VIII. Per organismo notificato si intende un organismo di valutazione della conformità notificato conformemente al capo V.

Art. 38, par. 6 I fabbricanti si assicurano che le batterie che immettono sul mercato rechino un numero di identificazione del modello e un numero di lotto o di serie, oppure un numero di prodotto o un altro elemento che ne consenta l’identificazione. Qualora le dimensioni o la natura della batteria non lo consentano, le informazioni richieste sono indicate sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento della batteria.
Art. 38, par. 7 e art. 41, par. 3 I fabbricanti/gli importatori indicano sulla batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, il loro indirizzo postale, indicando un unico punto di contatto, e, se del caso, l’indirizzo web e di posta elettronica, se esistente. Qualora non sia possibile, le informazioni richieste sono indicate sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento della batteria. I recapiti sono indicati in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere immessa sul mercato o messa in servizio, e sono chiare, comprensibili e leggibili.
Art. 13, par. 4 Tutte le batterie sono contrassegnate con il simbolo per la raccolta differenziata delle batterie («simbolo della raccolta differenziata») riportato nell’allegato VI, parte B, in linea con quanto già previsto dall’articolo 21, par. 4 della Direttiva.
Art. 13, par. 1 Le batterie sono provviste di un’etichetta contenente le informazioni generali sulle batterie di cui all’allegato VI, parte A.
Art. 13, par. 3 Le batterie portatili non ricaricabili sono provviste di un’etichetta contenente le informazioni sulla durata media minima quando usate in applicazioni specifiche e di un’etichetta con l’indicazione «non ricaricabile».

 

Come detto in precedenza, data la necessità di armonizzare il contenuto del Regolamento con quello della Direttiva, alcuni degli obblighi sopramenzionati non sono ancora entrati in vigore, ma diventeranno vincolanti, a seconda dei casi, nei prossimi mesi o negli anni a venire.

Inoltre, si segnala che, sempre al fine di aumentare la trasparenza lungo le catene di approvvigionamento e le catene del valore per tutti i portatori di interessi, nonché massimizzare lo scambio di informazioni e consentire di tracciare e rintracciare le batterie, il Regolamento ha previsto l’introduzione di un passaporto digitale della batteria. In particolare, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, a decorrere dal 18 febbraio 2027 tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio devono essere registrate in formato elettronico (c.d. passaporto della batteria). Il passaporto della batteria dovrà contenere informazioni relative al modello della batteria e informazioni specifiche relative alla singola batteria, anche risultanti dall’uso della stessa, come indicato nell’allegato XIII del Regolamento.

  • Sistema di due diligence interna

Infine, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento è fatto obbligo agli operatori economici che nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio hanno registrato un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro (o fanno parte di un gruppo costituito da imprese madri e figlie che, su base consolidata, supera il limite di 40 milioni di euro) di rispettare gli obblighi di cui al capo VII del Regolamento.

Tra questi, si segnala in particolare l’obbligo di istituire, a decorrere dal 18 agosto 2025, un sistema di due diligence interna in linea con i requisiti dettati dagli articoli 48, 49, 50 e 52 del Regolamento e dall’allegato X dello stesso, da far verificare da un organismo notificato conformemente all’articolo 51 del Regolamento (si veda art. 48 del Regolamento).

I professionisti dello Studio Legale Padovan sono a disposizione delle imprese per assisterle nella corretta applicazione e interpretazione del nuovo Regolamento sulle batterie, nonché nella predisposizione del sistema di due diligence interna previsto dallo stesso Regolamento.

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