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CORTE DI GIUSTIZIA UE: RESPINTA LA RICHIESTA DI DELISTING AVANZATA DA NSD

Studio Legale Padovan

Con sentenza pubblicata l’11 settembre 2024, nella causa T-494/22 National Settlement Depository (“NSD”) contro Consiglio dell’Unione Europea, la Corte Generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) ha rigettato il ricorso presentato da NSD – ex Articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) – per ottenere l’annullamento della sua designazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 269/2014. NSD è designata nell’ambito delle sanzioni unionali contro la Russia in quanto considerata i) un ente finanziario russo non bancario e depositario centrale di titoli della Russia; ii) di rilevanza sistemica per il Governo e la Banca Centrale russa, e poiché iii) quasi interamente di proprietà della Borsa di Mosca, a sua volta controllata dal Governo russo.

Nello specifico, a sostegno della sua richiesta di annullamento, NSD asseriva i seguenti motivi:

  1. violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Consiglio, per essersi limitato a riaffermare, a fondamento della designazione di NSD, i criteri generali di designazione, mancando inoltre di fornire elementi precisi e concreti in merito al suo sostegno al Governo russo;
  2. errore manifesto di valutazione sia in merito al ruolo essenziale di NSD per il funzionamento del sistema finanziario russo, sia circa il controllo sull’entità del Governo russo e un legame sufficiente tra NSD e il Governo russo;
  • lesione sproporzionata dei diritti fondamentali della libertà di impresa e del diritto di proprietà di NSD, a cui viene impedito di fornire i propri servizi, e dei diritti fondamentali dei clienti dell’istituto, che non possono accedere ai loro titoli.

In relazione al primo motivo, la Corte ha sottolineato come l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 269 TFUE deve essere valutato in funzione delle circostanze concrete e della natura dell’atto. La Corte afferma come un atto pregiudizievole è sufficientemente motivato quando è emanato in un contesto noto all’interessato che gli consenta di comprenderne la portata. In questo senso, la Corte ha confermato che il riferimento alla guerra in Ucraina e al ruolo di NSD quale entità essenziale al funzionamento del sistema finanziario russo costituisce una motivazione sufficientemente chiara e precisa per consentire la comprensione delle ragioni alla base del listing.

In relazione all’analisi congiunta del secondo e terzo motivo, la Corte ha ribadito che la decisione con la quale vengono adottate o mantenute le misure di congelamento debbano fondarsi su circostanze di fatto veritiere, solide e supportate da evidenze. A tal proposito, la Corte ha dunque richiamato la rilevanza sistemica di NSD all’interno del sistema finanziario russo e la possibilità per la stessa di fungere da porta d’accesso ai mercati internazionali. In merito al presunto controllo da parte del Governo russo su NSD, la Corte afferma che, basandosi la designazione sul sostegno materiale prestato dall’entità al Governo russo, non sia necessario dimostrare anche il controllo di quest’ultimo su NSD, in quanto tale criterio di designazione è aggiuntivo e residuale nel caso in esame. Pertanto, le contestazioni della ricorrente sul punto sono inconferenti e non modificano la regolarità della designazione.

Da ultimo, in relazione al quarto motivo di ricorso, secondo cui i diritti fondamentali di NSD e dei suoi clienti sarebbero violati dalla designazione dell’entità, la Corte Generale ha ribadito che i diritti in questione non sono diritti assoluti e che il loro esercizio può dunque essere limitato ai sensi dell’art. 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, non potendo tale motivo di doglianza sostenere il ricorso per l’annullamento del listing.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, che vantano un’esperienza pluridecennale nel campo delle sanzioni economiche internazionali, sono a disposizione degli operatori italiani e unionali per assisterli in qualsiasi problematica connessa con le misure restrittive UE.

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