DOGANE: ADOTTATO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2025 CHE MODIFICA LE DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGNALE DELL’UNIONE
Il 12 giugno 2025, è stato pubblicato il D.lgs. n.81 “Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie” (“Decreto correttivo”), attraverso il quale sono state apportate alcune modifiche alle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione (“Disposizioni”) contenute nel D.lgs. 141/2024 pubblicato il 3 ottobre 2024 (già oggetto di un nostro precedente post).
Di seguito una disamina delle modifiche introdotte dal Decreto correttivo, contenuto nell’art. 17 dello stesso.
- Innalzamento della soglia di punibilità per il reato di contrabbando relativo ai diritti di confine diversi dai dazi doganali.
Attraverso il Decreto correttivo, la soglia di rilevanza penale della fattispecie di contrabbando prevista dall’art. 96 delle Disposizioni è stata innalzata, per quanto concerne i diritti di confine diversi dal dazio (tra cui l’IVA dovuta all’atto dell’importazione), da euro 10.000 a euro 100.000. La nuova formulazione dell’art. 96 prevede oggi che: “E’ punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all’articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque, non ricorrendo le circostanze aggravanti di cui all’articolo 88, commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:
a) l’ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000;
b) l’ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 100.000.
L’innalzamento della soglia in oggetto si riferisce a tutti i “diritti di confine” diversi dai dazi, quali i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all’atto dell’importazione, a favore dello Stato. Tale modifica comporta inoltre l’ampliamento del novero delle violazioni sanzionabili con l’istituto della confisca amministrativa delle merci oggetto della violazione previsto dall’art. 96 c. 7 delle Disposizioni.
Tuttavia, alla luce della modifica apportata dal Decreto correttivo all’art. 96 comma 13 delle Disposizioni, non si applicano le sanzioni amministrative e non si procede alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all’articolo 42 è avviata su istanza del dichiarante, sempreché’ l’istanza sia presentata prima che il dichiarante abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Il Decreto correttivo ha inoltre precisato che, nell’ipotesi di cui all’articolo 79, quando l’autorità
giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa, l’autore è punito, a titolo di colpa, con la sanzione amministrativa dall’80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione e comunque in misura non inferiore a euro 500. In tale ipotesi, si applicano, altresì, i commi 2, 3 e 4.
- Adeguamento delle soglie previste per la configurazione di alcune circostanze aggravanti.
Il Decreto correttivo, inoltre, ha modificato le soglie previste per la configurazione delle circostanze aggravanti previste dall’art. 88 commi 2 e 3 delle Disposizioni, adeguandole alla nuova soglia introdotta all’interno dell’art. 96 delle Disposizioni.
Per i delitti di cui al comma 1 dell’art. 88 delle Disposizioni (delitti previsti dagli articoli 78 a 83 puniti con la multa aumentata fino alla metà in quanto eseguiti adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato), il Decreto correttivo dispone oggi – oltre alle circostanze già presenti nell’art. 88 – che alla multa è aggiunta la reclusione da 3 a 5 anni quando:
- Lettera e): l’ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è superiore a 100.000 euro;
- Lettera e-bis): l’ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 500.000.
Il comma 3 dell’art. 88 è stato inoltre modificato, prevedendo oggi che per i delitti di cui sopra, alla multa è aggiunta la reclusione fino a 3 anni quando:
- L’ammontare dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione a titolo di dazio doganale è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000;
- L’ammontare complessivo dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione diversi dal dazio doganale è maggiore di euro 200.000 e non superiore a euro 500.000.
- Modifica dell’art. 112 delle Disposizioni in materia di estinzione del reato e non punibilità.
Il Decreto correttivo in oggetto, sostituendo integralmente il testo dell’art. 112 delle Disposizioni, ha chiarito le condizioni previste dalla normativa per l’applicabilità della causa di estinzione del reato (art. 112 c. 1 delle Disposizioni), introducendo inoltre ex novo la causa di non punibilità prevista oggi dall’art. 112 c. 2 delle Disposizioni.
- Causa di estinzione del reato.
L’articolo 112 c.1 – così riformato – prevede che, per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l’autore della violazione può effettuare il pagamento, oltre che dei diritti di confine eventualmente dovuti, di una somma determinata dall’Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa¸ da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato. L’estinzione del reato, tuttavia, non impedisce l’applicazione della confisca, la quale è disposta con provvedimento dell’Agenzia.
- Causa di non punibilità ex art. 112 c. 2.
Il nuovo comma 2 dell’art. 112 delle Disposizioni dispone oggi che i delitti di contrabbando di cui agli articoli da 78 a 83 delle Disposizioni non sono punibili se l’autore della violazione effettua il pagamento – oltre che dei diritti dovuti di confine dovuti – degli interessi e della sanzione a seguito di ravvedimento operoso ex art. 13, c. 1, lettere a), a-bis), b e b-bis), del Testo Unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (D.lgs. 1997/472) e ex art. 14, c.1, lettere a), b), c) e d) del D.lgs. n. 137/2024, purché il pagamento intervenga prima che l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali. Il riconoscimento della causa di non punibilità in oggetto impedisce l’applicazione della confisca, fermo restando quanto disposto dall’art. 240 c. 2 del Codice Penale.
In ogni caso, si rileva che la causa di non punibilità in oggetto non potrà essere riconosciuta nel caso in cui ricorrano le seguenti circostanze aggravanti (art. 88, c. 2 delle Disposizioni):
- Lettera a): quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l’autore è sorpreso a mano armata;
- Lettera b): quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- Lettera c): limitatamente al caso in cui il fatto è connesso con altro delitto contro la pubblica amministrazione; e
- Lettera d): quando l’autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l’associazione è stata costituita.
- Riscatto delle merci confiscate ai sensi dell’art. 118, c. 8 delle Disposizioni.
Da ultimo, si rileva che il Decreto correttivo, attraverso la sostituzione del comma 8 dell’art. 118 delle Disposizioni ha proceduto a chiarire i requisiti per il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa. La disposizione prevede oggi che – fatti salvi i casi di confisca dell’autorità giudiziaria e qualora la fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione dei beni oggetto dell’illecito non sia vietata alla luce della normativa applicabile – l’ADM può, se ne ricorrono i presupposti, consentire il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa su richiesta del trasgressore, previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.
Le disposizioni del Decreto Correttivo entreranno in vigore a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’atto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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