Paese di Smelt e Cast nelle importazioni negli USA di prodotti derivati di alluminio: dazio al 200% a partire dal 28 giugno 2025 se il dato e’ unknown
Con una comunicazione ufficiale del 13 giugno 2025 (CSMS #65340246), la U.S. Customs and Border Protection (“CBP”) ha aggiornato le istruzioni operative relative all’obbligo di dichiarazione del paese di smelt (fusione) e cast (colata) per le importazioni di prodotti derivati dell’alluminio soggetti alle misure previste dalla Sezione 232 del Trade Expansion Act.
Tale indicazione è necessaria a beneficiare dell’esenzione dal dazio ad valorem – recentemente aumentato al 50% (post) – quando l‘alluminio sia fuso e colato negli Stati Uniti e ad escludere l’applicabilità di un dazio al 200% nelle ipotesi in cui il Paese di fusione e di colata sia la Russia.
Come già descritto in un precedente post, l’autorità doganale statunitense aveva chiarito, attraverso le sue “Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum Frequently Asked Questions”, che in via provvisoria nel caso in cui l’importatore non fosse in grado di indicare il paese di fusione e di colata, si sarebbe potuto indicare qualsiasi altro paese, ad esclusione degli Stati Uniti d’America.
Con le istruzioni operative in esame, la CBP ha tuttavia aggiornato tali indicazioni , disponendo che, qualora l’importatore non sia in grado di identificare uno o entrambi i paesi di fusione (smelt) e/o colata (cast) dell’alluminio, a partire dal 28 giugno 2025 sarà necessario dichiarare ”unknown”. Inoltre:
- gli importatori dovranno dichiarare i codici HTS 9903.85.67 o 9903.85.68
- verrà automaticamente applicato un dazio del 200%, pari a quello previsto per l’alluminio originario della Federazione Russa.
L’indicazione di “Unknown” comporterebbe dunque un pesante impatto economico sull’importazione. Gli operatori che intendano esportare negli Stati Uniti prodotti derivati dell’alluminio dovranno pertanto rafforzare le attività di tracciabilità e due diligence lungo la catena di fornitura, al fine di evitare di incorrere nell’applicazione del dazio del 200%.
Ricordiamo che, per dichiarare il paese di fusione primario, il paese di fusione secondario o il paese della colata più recente, gli importatori devono indicare il codice ISO del paese per gli articoli in alluminio e gli articoli derivati dall’alluminio provenienti da tutti i paesi soggetti alla Sezione 232 del Trade Expansion Act.
In particolare, il dichiarante:
- dovrà specificare “Y” per il paese di fusione primario e/o secondario;
- non potrà indicare “N” per entrambi i campi relativi al paese di fusione primario e secondario.
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