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Dazi USA su acciaio e alluminio: aliquote raddoppiate dal 25% al 50% dal 4 Giugno 2025

Studio Legale Padovan

Il 3 giugno 2025, la Casa Bianca ha pubblicato la ProclamationAdjusting Imports of Aluminum and Steel into the United States” che ha annunciato la decisione del Presidente degli Stati Unitidi aumentare al 50% i dazi imposti su acciaio e alluminio e sui loro prodotti derivati. Tale Proclamation ha inoltre modificato il sistema di “cumulabilità” delle misure tariffarie previsto dall’E.O. 14289.

Come descritto nei post precedenti (si vedano linklink), attraverso l’adozione il 10 febbraio 2025 della Proclamation 10895 e della Proclamation 10896, il Presidente Trump ha aggiornato le misure adottate nel 2018 che prevedevano l’imposizione di dazi su alluminio (Proclamation 9704 e 9776) e acciaio (Proclamation 9705, 9711 e 9980), ai sensi del Trade Expansion Act del 1962 al fine di proteggere la sicurezza nazionale e l’industria  statunitense, imponendo un dazio al 25% ad valorem sulle importazioni di acciaio, alluminio e loro prodotti derivati.

I. Modifiche all’aliquota relativa all’alluminio, acciaio e loro prodotti derivati.

    Con la presente  Proclamation è stato disposto un incremento significativo dei dazi all’importazioni di acciaio, alluminio e relativi prodotti derivati, con l’obiettivo di contrastare in modo più efficace le importazioni nel mercato statunitense di acciaio e alluminio in eccesso a basso prezzo, compromettendo così la competitività delle industrie statunitensi.

    Le misure variano a seconda che i prodotti interessati siano elencati nell’Allegato I oppure nell’Allegato II della Proclamation. In attesa della pubblicazione di tali allegati, si anticipano di seguito le previsioni contenute nella Proclamation:

    • a decorrere dalle ore 12:01 a.m. (ora della costa orientale) del 4 giugno 2025, i dazi stabiliti dalle precedenti Proclamazioni per le importazioni di alluminio, acciaio e loro prodotti derivati verrano aumentati, portando le aliquote dal 25% al 50% ad valorem.
    • le modifiche all’Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) saranno efficaci per le merci immesse al consumo o ritirate da un magazzino doganale per il consumo a partire dal 4 giugno 2025, ore 12:01 a.m., e rimarranno in vigore fino a nuova decisione.
    • le importazioni di articoli elencati nell’Allegato II della Proclamazione, ammesse in una zona di commercio estero degli Stati Uniti con lo status di “privileged foreign status” (come definito nel 19 CFR 146.41) prima delle ore 12:01 a.m. del 4 giugno 2025, saranno soggette, al momento dell’immissione al consumo effettuata a partire da tale data e ora, alle disposizioni tariffarie in vigore al momento dell’immissione.
    • Qualsiasi articolo indicato nell’Allegato I della presente proclamazione (ad eccezione di quelli ammessi con “domestic status” ai sensi del 19 CFR 146.43), che sia soggetto a dazio ai sensi della proclamazione stessa e venga ammesso in una zona di commercio estero degli Stati Uniti il 4 giugno 2025 o successivamente, potrà essere ammesso solo con lo status di privileged foreign status” come definito nel 19 CFR 146.41 e sarà soggetto, al momento dell’immissione al consumo, ai dazi ad valorem applicabili in base alla classificazione pertinente secondo la sottovoce HTSUS.

    per quanto riguarda i prodotti di acciaio e alluminio importati dal Regno Unito, le aliquote di dazio rimangono fissate al 25% secondo le precedenti proclamazioni (9704, 9705, 9980, 10895 e 10896). A partire dal 9 luglio 2025, il Segretario al Commercio potrà modificare le tariffe o introdurre quote di importazione su acciaio e alluminio, con possibilità di aumentare le tariffe fino al 50% in caso di mancato rispetto degli impegni assunti da parte degli UK.

    Tra le altre misure imposte dalla Proclamation del 3 giugno, si segnala che:

    • la parte non in acciaio e non in alluminio di tutti gli articoli contenenti questi metalli sarà soggetta ai dazi “reciproci” previsti dall’Executive Order 14257 “Regulating Imports with a Reciprocal Tariff to Rectify Trade Practices that Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits”, del 2 aprile 2025, attualmente al 10%.
    • i dazi aggiuntivi ad valorem al 50% (e al 25% per i prodotti originari del Regno Unito) si applicheranno esclusivamente al contenuto di acciaio per i prodotti rientranti nel Capitolo 73 dell’HTSUS e al contenuto di alluminio per i prodotti rientranti nel Capitolo 76 dell’HTSUS. Sul punto, si segnala che la U.S. Custom and Border Protection ha pubblicato una Guidance che chiarisce le modalità di determinazione del valore del contenuto di alluminio, nonché le istruzioni operative per la corretta compilazione delle dichiarazioni doganali.
    • Inoltre, non sarà previsto alcun rimborso (drawback) dei dazi imposti con la Proclamation del 3 giugno.

    II. Modifiche ai criteri di “cumulabilità” delle misure tariffarie.

      Inoltre, la recente Proclamation ha anche modificato l’Executive Order 14289 “Addressing certain tariffs on imported articles”, del 29 aprile 2025, di cui avevamo parlato in un precedente post, con il quale l’amministrazione Trump aveva introdotto il principio di non cumulabilità dei dazi su determinate merci importate, al fine di evitare che più dazi, previsti da misure diverse, si andassero a sommare sul medesimo prodotto, generando un onere eccessivo rispetto agli obiettivi di politica commerciale.

      Con specifico riferimento alle misure riguardanti i prodotti di acciaio e alluminio, è stata disposta la modifica della Sezione 3(a)(ii) dell’Executive Order 14289. Tale disposizione stabiliva che un prodotto soggetto ai dazi “fentanyl” – ossia quelli introdotti con l’E.O. 14193 nei confronti del Canada e con l’E. O. 14194 nei confronti del Messico – non sarebbe stato ulteriormente colpito anche dai dazi sull’alluminio e sull’acciaio previsti rispettivamente dalla Proclamation 10895 e dalla Proclamation 10896.

      Con la modifica in vigore dal 4 giugno 2025, il criterio di non cumulabilità è stato ribaltato. La nuova formulazione prevede che, se un articolo è già soggetto ai dazi su alluminio o acciaio (Proclamations 10895 e 10896), esso non potrà essere colpito anche dai dazi “fentanyl (E.O. 14193 e E.O. 14194). L’obiettivo sembrerebbe quello di  dare priorità all’applicazione delle tariffe strategiche su acciaio e alluminio, rispetto all’applicazione dei dazi “fentalyn”.

      Inoltre, Il 4 giugno la U.S. Custom and Border Protection ha pubblicato una Guidance in cui indica il nuovo ordine di priorità delle cinque azioni presidenziali identificate nell’Executive Order 14289, così come modificato dalla Proclamation del 3 giugno:

      1. Proclamation 10908 (dazi “automotive”);
      2. Proclamation 9704 (dazio su alluminio e prodotti derivati), e successive modifiche;
      3. Proclamation 9705 (dazio su acciaio e prodotti derivati) e successive modifiche;
      4. Executive Order 14193 e successive modifiche (dazio “fentanyl” nei confronti del Canada);
      5. Executive Order 14194 e successive modifiche (dazio “fentanyl” nei confronti del Messico);

      A partire dal 4 giugno 2025, dunque, laddove un prodotto sia già colpito dai dazi su acciaio o alluminio, non si applicheranno ulteriori dazi “fentanyl” su quello stesso prodotto. Inoltre, come verrà indicato nell’Allegato III della Proclamation, anche tale modifica sarà efficace per le merci immesse al consumo o ritirate da un magazzino doganale per il consumo a partire dalle ore 12:01 a.m., ora legale della costa orientale, del 4 giugno 2025.

      Si ricorda, a questo proposito, che – come già evidenziato in un precedente post – è in corso l’appello contro della sentenza Court Nos. 25-00066 & 25-00077 della United States Court of International Trade (“USCIT”), dell’8 maggio 2025, la quale ha dichiarato invalidi l’E.O. 14193 (dazi “fentanyl” contro il Canada), l’E.O. 14194 (dazi “fentanyl” contro il Messico), oltre che l’E.O. 14257 (dazi “reciproci”) e i loro successivi emendamenti in quanto adottati in violazione delle disposizioni dell’International Economic Emergency Power Act (“IEEPA”).

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