Il 28 maggio 2025 la United States Court of International Trade (“USCIT”), attraverso la sentenza Court Nos. 25-00066 & 25-00077, ha dichiarato invalidi l’E.O. 14193 (dazi “fentanyl” contro il Canada), l’E.O. 14194 (dazi “fentanyl” contro il Messico) e l’E.O. 14257 (dazi “reciproci”) e i loro successivi emendamenti in quanto adottati in violazione delle disposizioni dell’International Economic Emergency Power Act (“IEEPA”). La USCIT ha inoltre disposto che, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, dovranno essere adottate le misure necessarie a dare corso alla pronuncia di invalidità. Gli effetti della pronuncia sono stati tuttavia sospesi dalla United States Court of Appeals for the Federal Circuit attraverso l’ordine 2025-1812 emesso il 29 aprile, la quale ricevendo gli appelli proposti dalle parti, ha disposto la temporanea sospensione degli effetti della sentenza in attesa di prendere una decisione sulla sospensiva dopo aver sentito le parti, che entro il 9 giugno depositeranno le loro memorie. Si aprirà poi il dibattito sul merito secondo un calendario procedurale da definire.
Soggetti coinvolti e pretesa avanzata.
La decisione in oggetto prende luogo dalle azioni legali avanzate, rispettivamente in data 14 aprile e 23 aprile, da parte di alcune società statunitensi e da parte dei rappresentanti di alcuni stati USA a guida democratica nei confronti delle misure tariffarie adottate dall’amministrazione Trump ai sensi della Section 1702 dell’IEEPA, volte a far valere l’invalidità di tali misure.
In termini generali, nell’impugnare le misure tariffarie in oggetto le parti affermavano che esse erano state adottate da parte del Presidente Trump in violazione delle disposizioni previste dall’IEEPA per l’adozione di misure volte a contrastare un “unusual and extraordinary threath with respect to which a national emergency has been declared”. Inoltre, le parti affermavano che, nell’adottare tali misure, l’amministrazione Trump aveva violato la delega concessa dal Congresso al Presidente degli Stati Uniti per l’imposizione di dazi e misure tariffarie. L’art. 1, Section 8, cls. 1, 3 della US Constitution, infatti, il Congresso ha costituzionalmente competenza esclusiva per l’adozione di tasse, dazi, imposte, accise e in generale per regolare il commercio con le altre nazioni.
Ciò posto, nel pronunciarsi sulla validità delle misure tariffarie adottate dall’Amministrazione Trump, la USCIT ha giudicato in merito al “whether the International Emergency Economic Power Act of 1977 delegates these powers to the Presidente in the form of authority to impose unlimited tariffs on goods from nearly every country in the world”.
La decisione della corte.
I. Dazi “reciproci”
Per quanto concerne l’adozione dei dazi “reciproci”, la corte ha specificato che, data la formulazione della Section 1702 dell’IEEPA, essa non può essere interpretata nel senso di conferire al Presidente il potere di adottare misure tariffarie complessive e “globali” quali i dazi “reciproci” previsti dall’E.O. 14257. Questo poiché il termine “regulate…importation” per quanto generico, se interpretato alla luce del principio della separazione dei poteri, non può comportare per il Presidente un potere illimitato di adottare misure tariffarie.
La corte ha inoltre argomentato che, in ogni caso, la corretta base giuridica per l’adozione di misure volte a rispondere a un “balance-of-payment deficit” al che si ridurrebbe, secondo la corte, il fondamento dei dazi “reciproci” di cuin all’ E.O. 14257, dovrebbe essere la Section 122 del Trade Act del 1974, adottata in opinione della corte proprio al fine di restringere il perimetro di applicazione dell’IEEPA. La Section 122 prevede un limite temporale (150 giorni) e quantitativo (15%) ai dazi riequilibrativi della bilancia dei pagamenti. L’assenza di limitirende invalida l’azione dei dazi “reciproci” per violazione di legge ed eccesdso di delega.
II. Dazi “fentanyl”.
Per quanto concerne invece i dazi “fentanyl” imposti nei confronti di Canada, Messico e Cina, la corte ha sostenuto la loro invalidità in quanto non sarebbero stati soddisfatti i criteri previsti dalla Section 1701 dell’IEEPA. Infatti, secondo la lettura della corte, i poteri emergenziali previsti dall’IEEPA possono essere validamente esercitati solamente alle seguenti condizioni, che rappresentano il perimetro della discrezionalità concessa al Presidente:
- Deve essere presente una minaccia alla sicurezza nazionale, politica estera o economia degli USA, che deriva in tutto o in parte da fattori esterni;
- La minaccia deve essere “unusual and extraordinary”;
- L’emergenza nazionale deve essere dichiarata in relazione alla minaccia;
- L’esercizio dei poteri IEEPA da parte del Presidente deve rispondere (“deal with”) alla minaccia.
Ciò posto, la corte non ha ravvisato il nesso di causalità diretta tra adozione dei dazi e soluzione dell’emergenza ed ha affermato che: “there is no association between the act of imposing a tariff and the “unusual and extraordinary threath that the Trafficking Orders purport to combat”. L’imposizione delle misure daziarie costituisce, agli occhi della corte, uno strumento per esercitare pressione politica e economica mirante a rispondere alla minaccia. Secondo la corte, questa indiretta causalità è troppo blanda per giustificare l’esercizio dei poteri presidenziali, che di fatto diverrebbero illimitati.
Da ultimo, si rileva come la sentenza non coinvolga le ulteriori misure tariffarie adottate dall’amministrazione Trump, quali i dazi sul settore “automotive” (Proclamation 10908) e i dazi su acciaio, alluminio e loro prodotti derivati (Proclamation 10895 e Proclamation 10896), oltre alle ulteriori misure tariffarie adottate ai sensi di differenti basi giuridiche.
Si attendono dunque non solo gli sviluppi relativi al procedimento di appello, sul quale la United States Court of Appeals for the Federal Circuit si pronuncerà nelle prossime settimane, ma anche le probabili iniziative presidenziali che potrebbero fondare le misure tariffarie su diversi (e più solide) basi giuridiche.
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