Il 27 maggio è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2025/1106 (“Reg. 2025/1106”), che istituisce lo strumento “SAFE” (Strumento di Azione per la Sicurezza dell’Europa), finalizzato al rafforzamento della base industriale e tecnologica europea nel settore della difesa.
SAFE è uno strumento di sostegno finanziario temporaneo volto ad assistere gli Stati membri che investono nella produzione industriale per la difesa. Esso mira a favorire investimenti pubblici su larga scala, a incentivare gli appalti congiunti tra Stati membri e a promuovere la cooperazione industriale tra imprese europee del comparto. Oltre all’istituzione del fondo di euro 150.000.000.000, il Reg. 2025/1106 disciplina le condizioni e le procedure per la concessione dell’assistenza finanziaria e per il suo impiego per l’acquisto di prodotti attraverso procedure di appalto, prevedendo anche modalità semplificate e accelerate per l’aggiudicazione di appalti comuni nel settore della difesa.
Di seguito alcune delle caratteristiche principali dello strumento di maggiore interesse per gli operatori economici del settore militare.
Categorie di prodotti ammissibili al sostegno
I prodotti per la difesa il cui acquisto da parte degli Stati membri può essere finanziato attraverso il SAFE sono suddivisi in due categorie:
- Categoria 1: munizioni e missili, sistemi di artiglieria (comprese capacità di attacco in profondità), capacità di combattimento terrestre e relativi sistemi di supporto (equipaggiamento del soldato, armi di fanteria), droni di piccole dimensioni (classe NATO 1) e relativi sistemi antidrone, protezione delle infrastrutture critiche, sicurezza cibernetica, mobilità militare e contromobilità.
- Categoria 2: sistemi di difesa aerea e missilistica, capacità navali (di superficie e subacquee), droni di medie e grandi dimensioni (classi NATO 2 e 3) e relativi sistemi antidrone, capacità strategiche (trasporto aereo strategico, rifornimento in volo, sistemi C4ISTAR, risorse e servizi spaziali), protezione delle risorse spaziali, intelligenza artificiale e guerra elettronica.
Requisiti di ammissibilità dei contraenti e subappaltatori
Ai sensi dell’art. 16 del Reg. 2025/1106, i soggetti che partecipano agli appalti supportati dal SAFE devono:
- essere stabiliti e avere la propria struttura di gestione esecutiva nell’Unione europea, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina;
- non essere controllati da paesi terzi (diversi da quelli sopra indicati) o da soggetti da essi controllati.
È prevista una deroga per subappaltatori non stabiliti nei suddetti territori, a cui sia assegnata una quota tra il 15% e il 35% del valore dell’appalto, a condizione che:
a) vi sia un rapporto contrattuale diretto con il contraente, stipulato prima dell’entrata in vigore del regolamento;
b) il contraente si impegni, entro due anni, a valutare la possibilità di sostituire tale subappaltatore con uno stabilito nell’UE, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina, nel rispetto dei requisiti tecnici e dei tempi di esecuzione.
Un soggetto giuridico stabilito nell’UE ma controllato da un paese terzo può partecipare all’appalto solo se:
- è stato sottoposto a controllo ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452 e, se del caso, sono state adottate misure di attenuazione adeguate; oppure
- fornisce garanzie verificate dallo Stato membro in cui è stabilito.
Le infrastrutture, impianti, beni e risorse impiegati devono essere situati nel territorio dell’UE, di uno Stato EFTA-SEE o dell’Ucraina. L’utilizzo di risorse localizzate al di fuori di tali territori è ammesso solo se non contrasta con gli interessi di sicurezza e difesa dell’Unione e degli Stati membri.
Autonomia nella progettazione dei sistemi di “Categoria 2”
Il Reg. 2025/1106 allo stesso art. 16 stabilisce, per i prodotti di Categoria 2, che i contraenti devono avere la piena capacità di decidere — senza restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi — in merito alla definizione, adattamento ed evoluzione della progettazione del prodotto, compresa l’autorità giuridica di sostituire o rimuovere i componenti soggetti a tali restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi. Dunque, nel caso in cui le normative di export control (quali a titolo esemplificativo la normativa ITAR statunitense) di un paese terzo imponessero obblighi – in capo al soggetto acquirente – contrastanti con quanto specificato nell’art. 16 del Reg. 2025/1106, ciò potrebbe portare all’esclusione del soggetto contraente dalla gara di appalto.
Esenzione IVA
Il Regolamento prevede inoltre che le forniture, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di prodotti per la difesa effettuati nell’ambito di contratti derivanti da appalti sostenuti dallo strumento SAFE siano esenti dall’IVA applicabile ai sensi della direttiva 2006/112/CE. L’esenzione è accompagnata dal diritto alla detrazione dell’IVA pagata nelle fasi precedenti.
Per beneficiare dell’esenzione è necessario utilizzare un certificato di esenzione IVA (allegato al Regolamento), timbrato dalle autorità competenti dello Stato membro acquirente e conservato dal fornitore nella propria documentazione fiscale.
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