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SIRIA: cambia il vento delle sanzioni – USA e UE allentano le restrizioni

Studio Legale Padovan

Negli ultimi giorni, sia l’Unione europea sia gli Stati Uniti hanno annunciato significative modifiche ai propri regimi sanzionatori nei confronti della Siria, segnalando un cambio di approccio nel trattamento del dossier siriano a seguito della caduta del regime di Bashar al-Assad nel febbraio di quest’anno.

In questo articolo analizziamo nel dettaglio le nuove disposizioni adottate da UE e Stati Uniti: un aggiornamento importante per chi opera in contesti internazionali ad alta complessità normativa.

  • Unione europea

Il 28 maggio 2025 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea i Regolamenti (UE) 2025/1094 e 2025/1098, che modificano il Regolamento (UE) n. 36/2012 (“Reg. 36/2012”), concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, riducendo significativamente la portata del programma sanzionatorio unionale nei confronti del Paese mediorientale.

Come spiegato in un precedente post, negli scorsi mesi l’UE aveva sospeso alcune misure restrittive previste dal Reg. 36/2012 al fine di agevolare l’impegno con la Siria, la sua popolazione e le sue imprese nei settori dell’energia, dei trasporti e della ricostruzione, nonché per agevolare le relative operazioni finanziarie e bancarie.

Sulla scia di tale decisione, alla luce del mutato corso politico interno alla Siria e alle aperture provenienti anche dall’amministrazione statunitense, il 20 maggio scorso il Consiglio europeo aveva dunque annunciato la propria decisione politica di revocare le sanzioni economiche nei confronti della Siria. Di conseguenza, il Consiglio ha ritenuto che tutte le c.d. misure restrittive settoriali previste dal Reg. 36/2012, tranne quelle basate su motivi di sicurezza, debbano essere revocate.

In particolare, sono stati soppressi i seguenti articoli e relativi allegati del Reg. 36/2012:

  • articoli 6, 6 bis, 6 ter e 7, relativi alle restrizioni all’importazione, acquisto e trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi, di cui all’allegato IV, originari della Siria o da lì esportati;
  • articolo 7 bis, relativo al divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Siria di carboturbi e additivi per carburanti elencati negli allegati V bis e V ter;
  • articoli 8, 9, 9 bis e 10, relativi alle restrizioni alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Siria dei beni dell’allegato VI, ossia attrezzature e tecnologie per l’esplorazione, la produzione, la raffinazione e liquefazione di greggio e gas naturale, nonché alla prestazione di servizi connessi;
  • articoli 11 e 11 bis, riguardanti le restrizioni alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Siria di banconote e monete siriane stampate o coniate nell’UE e di oro, metalli preziosi e i diamanti elencati nell’allegato VIII, rispettivamente;
  • articolo 11 ter, riguardante il divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Siria dei beni di lusso dell’allegato X;
  • articolo 12, relativo al divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in Siria delle apparecchiature o tecnologie dell’allegato VII, riguardanti la costruzione o installazione di centrali elettriche;
  • articoli 13 e 13 bis, relativi al divieto di finanziamento di individui ed entità attivi nell’esplorazione, produzione o raffinazione di petrolio greggio o nella costruzione o installazione di centrali elettriche;
  • articoli 21, 21 bis e 21 ter, che recavano alcune eccezioni e deroghe alle misure di congelamento e divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche nei confronti di individui ed entità designati;
  • articoli 23, 24, 25, 25 bis e 26, relativi alle restrizioni al trasferimento di fondi e alla fornitura di taluni servizi finanziari;
  • articolo 26 bis, relativo al divieto di accesso agli aeroporti unionali dei voli effettuati da Syrian Arab Airlines;
  • allegato XI, contenente le categorie di beni di cui all’articolo 11 quater (beni culturali appartenenti al patrimonio culturale della Siria e altri beni di rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o che costituiscono una rarità scientifica).

Inoltre, per quanto riguarda le misure restrittive di carattere soggettivo, si segnala che sono state delistate una banca (Real Estate Bank) e numerose società siriane attive nel settore oil&gas, nonché in quello dei media e delle telecomunicazioni.

Infine, ai sensi del nuovo articolo 15 bis del Reg. 36/2012, le autorità competenti di uno Stato membro potranno autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore del Ministero della difesa e del Ministero dell’interno siriani, che rimangono per ora listati nell’allegato II, dopo aver stabilito che ciò è necessario ai fini della cooperazione fra tali entità e lo Stato membro nei settori della ricostruzione, dello sviluppo di capacità, della lotta al terrorismo e della migrazione

  • Stati Uniti d’America

Dopo l’avvio di un processo di sospensione e revisione delle misure restrittive USA contro la Siria, di cui avevamo parlato in questo post, il 23 maggio 2025 l’Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha pubblicato la General License 25, confermando la progressiva riapertura del mercato siriano anche da parte degli Stati Uniti.

La General License 25 – che interessa nello specifico le cc.dd. U.S. person, quali i cittadini USA, gli stranieri residenti permanenti, le entità organizzate e incorporate ai sensi delle leggi degli Stati Uniti nonché tutte le persone fisiche che si trovino negli Stati Uniti – introduce:

a) un’autorizzazione alle transazioni vietate dal Syrian Sanctions Regulations

Sono autorizzate, salvo le esclusioni meglio precisate nel prosieguo e ad eccezione delle transazioni che coinvolgono soggetti designati nella Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (“SDN List”), tutte le transazioni vietate dal Syrian Sanctions Regulations (31 CFR part 542), che comprendono, tra l’altro, l’esportazione o la fornitura, diretta o indiretta verso la Siria di beni, servizi o tecnologie statunitensi; l’importazione negli USA di prodotti siriani e l’effettuazione di nuovi investimenti in Siria da parte di soggetti che si qualificano come US person.

b) un’autorizzazione estesa e specifici soggetti

Salvo le esclusioni di cui infra, tutte le transazioni vietate dalle Syrian Sanctions Regulations, nonché da altri strumenti legislativi statunitensi che impongono misure restrittive, quali i Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations (31 CFR part 544), i Iranian Financial Sanctions Regulations (31 CFR part 561), i Global Terrorism Sanctions Regulations (31 CFR part 594), i Foreign Terrorist Organizations Sanctions Regulations (31 CFR part 597) e l’Executive Order 13574, sono autorizzate se coinvolgono i seguenti soggetti “bloccati”:

  • il governo della Siria, come definito dalla normativa OFAC (31 CFR § 542.308) e comprensivo del Presidente Ahmed al-Sharaa e del suo governo;
  • le persone fisiche o giuridiche elencate nell’allegato alla General License 25, tra cui rientrano soggetti del settore petrolifero (es. General Petroleum Corporation e il Ministero siriano del Petrolio e delle Risorse Minerarie), del settore bancario (es. Banca Centrale Siriana), del settore dei trasporti (es. Syrian Arab Airlines e l’Autorità Generale Siriana per il Trasporto Marittimo), nonché del settore del turismo (es. Ministero siriano del Turismo); e
  • entità in cui tali soggetti detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 50%.

Esclusioni ai sensi del paragrafo (c) della General License 25

Come anticipato, non tutte le operazioni precedentemente vietate dalle misure restrittive USA contro la Siria sono ora permesse dalla General License 25. Restano escluse dall’autorizzazione, in particolare:

  • le transazioni che coinvolgano soggetti inseriti nella SDN List non menzionati nell’allegato della General License 25, nonché entità da essi possedute;
  • lo sblocco di beni o interessi su beni che risultavano già bloccati alla data del 22 maggio 2025, ai sensi della normativa OFAC applicabile (31 CFR Chapter V); e
  • qualsiasi operazione per conto dei governi di Russia, Iran, Corea del Nord, o relativa al trasferimento di beni, tecnologie, software, fondi o servizi da e verso tali Paesi.

La General License 25 non esonera dal rispetto di altre normative federali statunitensi, quali l’International Traffic in Arms Regulations (“ITAR”) e l’Export Administration Regulations (“EAR”).

Per quanto riguarda nello specifico le cc.dd. non-U.S. person, il 23 maggio, attraverso il Caesar Act Waiver Certification”, il Segretario di Stato USA ha disposto – ai sensi della Section 7432(b)(1) del Caesar Act, la sospensione delle sanzioni secondarie previste dallo stesso atto per i soggetti non-statunitensi (Section 7412) per 180 giorni, con possibilità di rinnovo.

In particolare, la sospensione è stata disposta in relazione alle seguenti operazioni:

  • tutte le transazioni proibite dal Syrian Sanctions Regulation (31 CFR part 542), ad esclusione delle transazioni che coinvolgono soggetti designati ai sensi delle misure restrittive implementate dall’OFAC;
  • tutte le transazioni proibite dal Syrian Sanctions Regulation, dal Weapons of Mass Destruction Proliferators Sanctions Regulations (31 CFR part 544), dall’Iranian Financial Sanctions Regulations, (31 CFR part 561), dal Global Terrorism Sanctions Regulations (31 CFR part 594),  dal Foreign Terrorist Organizations Sanctions Regulations (31 CFR part 597) o dall’E.O. 13574 che coinvolgono i seguenti soggetti designati:
    • il governo della Siria, come definito dalla normativa OFAC (31 CFR § 542.308) e comprensivo del Presidente Ahmed al-Sharaa e del suo governo;
    • le persone fisiche o giuridiche elencate nell’allegato alla General License 25, tra cui rientrano soggetti del settore petrolifero (es. General Petroleum Corporation e il Ministero siriano del Petrolio e delle Risorse Minerarie), del settore bancario (es. Banca Centrale Siriana), del settore dei trasporti (es. Syrian Arab Airlines e l’Autorità Generale Siriana per il Trasporto Marittimo), nonché del settore del turismo (es. Ministero siriano del Turismo);
    • entità in cui tali soggetti detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o superiore al 50%.

La sospensione in parola non si applica, tuttavia, alle seguenti operazioni:

  • tutte le transazioni che coinvolgono soggetti elencati nella SDN List che non sono elencati nell’Annex della General License 25, oltre a ogni entità posseduta da soggetto listato in SDN List, direttamente o indirettamente, individualmente o in aggregato, per il 50% o più (a meno che non specificatamente autorizzate);
  • ogni transazione per o in nome del Governo della Federazione Russa, del Governo dell’Iran, del Governo della Repubblica popolare democratica di Corea, o relativa al trasferimento o fornitura di beni, tecnologie, software, fondi, finanziamenti o sevizi da o per l’Iran, la Russia o la Corea del Nord.

I provvedimenti di Unione europea e Stati Uniti rappresenta un significativo aggiornamento nel quadro delle sanzioni nei confronti della Siria. I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti di un’esperienza ultraventennale in materia di sanzioni internazionali e compliance, sono a disposizione delle imprese per fornire assistenza nell’analisi della normativa UE e USA e nella gestione delle relative operazioni commerciali e finanziarie.

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