Corte d’Appello di Parigi, 15 maggio 2025, Hilton Group c. M. [K]
L’esecuzione di un lodo arbitrale non è automaticamente sospesa in caso di impugnazione del provvedimento che ne dichiara l’esecutività
La Corte d’Appello di Parigi si è recentemente pronunciata su una questione centrale in tema di arbitrato internazionale: l’effetto sospensivo (o meno) dell’impugnazione del provvedimento che dichiara l’esecutività di un lodo arbitrale.
La vicenda trae origine da due lodi arbitrali ICC (sede dell’arbitrato Londra), che avevano condannato M. [K] al pagamento di oltre 18,6 milioni di dollari a favore di Hilton Worldwide Manage Limited. Ottenuto in Francia il provvedimento che dichiara efficacia esecutiva dei lodi, Hilton ha proceduto a un’azione esecutiva su un veicolo di lusso appartenente a M. [K]. Quest’ultimo ha impugnato il pignoramento dinanzi al giudice dell’esecuzione, sollevando irregolarità procedurali e sostenendo che i lodi non erano ancora titoli esecutivi validi, in quanto il provvedimento che ne riconosceva l’esecutività in Francia era stato impugnato.
La Corte d’Appello di Parigi ha respinto le argomentazioni del debitore, chiarendo che la proposizione dell’impugnazione contro il provvedimento che dichiara l’esecutività del lodo non incide sulla possibilità di procedere con l’esecuzione forzata. I lodi arbitrali internazionali dichiarati esecutivi rimangono quindi tali anche se il provvedimento che ne dichiara l’esecutività viene impugnato, salvo espressa sospensione disposta dalla corte. I lodi sono di per sé provvedimenti definitivi e indipendenti dagli ordinamenti statali: di conseguenza, l’impugnazione del decreto che ne dichiara esecutività non può avere strutturalmente un effetto sospensivo.
La decisione della Corte d’Appello di Parigi rafforza l’approccio pro-arbitrato dell’ordinamento francese, confermando che l’impugnazione del provvedimento che dichiara l’esecutività di un lodo non ha effetto sospensivo automatico: l’esecuzione del lodo resta possibile, salvo espressa sospensione disposta dal giudice.