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International litigation pill – Giugno 2025, n.1: Recenti sviluppi in materia di Climate change litigation

Studio Legale Padovan

Tribunale regionale di Hamm, 28 maggio 2025, Luciano Lluya c. RWE

Una società può essere chiamata a rispondere delle proprie emissioni globali di CO2anche in assenza di uno specifico evento inquinante nel luogo in cui il danno è lamentato. Nel caso di specie, l’azione è tuttavia infondata nel merito

Il 28 maggio 2025 il Tribunale regionale di Hamm ha respinto l’azione promossa dal contadino peruviano Luciano Lluya contro la società tedesca RWE per vederla condannare al risarcimento dei danni che gli sarebbero potuti derivare dal cambiamento climatico.

Lluya aveva citato in giudizio RWE asserendo che lo scioglimento di un ghiacciaio andino vicino alla propria abitazione stesse causando un’instabilità nel terreno circostante, generando il rischio di danni all’abitazione. La società tedesca era stata convenuta in quanto, con le proprie emissioni globali, avrebbe contribuito ai cambiamenti climatici in corso e dunque, in ultima analisi, a cagionare il rischio di un danno alla proprietà dell’attore. L’azione era fondata sull’art. 1004 BGB (il codice civile tedesco), in forza del quale, se il diritto di proprietà è limitato da una circostanza diversa dallo spossessamento (per cui è prevista un’azione autonoma), il proprietario può chiedere in giudizio la rimozione di detta circostanza.

La corte ha respinto le pretese attoree asserendo che il rischio di un danno derivante dai cambiamenti climatici risultava privo di un supporto probatorio. Tuttavia, sono state ribadite una serie di conclusioni che confermano la possibilità di agire civilmente per il risarcimento di danni causati da emissioni di CO2.

In particolare, il Tribunale di Hamm ha chiarito che è possibile agire contro una società inquinante per condannarla al risarcimento dei danni derivanti dalle proprie emissioni (calcolati pro-quota sulla base della percentuale di emissioni prodotte dalla società in rapporto alle emissioni totali). Ad ogni modo, ha proseguito la corte, quanto precede non significa che qualsiasi soggetto possa essere chiamato a rispondere delle proprie emissioni, anche ove modeste: sorge responsabilità civile solo quando un soggetto produce una quota di emissioni particolarmente elevata.

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