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DAZI USA: modificata l’applicabilità dei dazi “automotive” e chiarita la cumulabilità delle misure tariffarie

Studio Legale Padovan

Il 29 aprile 2025, il presidente Trump ha pubblicato la ProclamationAmendments to adjusting imports of automobiles and automobile parts into the United States” attraverso la quale ha attenuato l’impatto dei dazi “automotive” imposti con la Proclamation 10908 (vedasi il post). Nella stessa data è stato inoltre pubblicato l’Executive Order “Addressing certain tariffs on imported articles”, il quale ha chiarito la cumulabilità (cosiddetto “stacking”) delle diverse misure tariffarie adottate dall’amministrazione Trump ad oggi in vigore.

I. Modifiche alla disciplina dei dazi “automotive”.

La Proclamation prevede la riduzione del dazio calcolato sulle parti di automobili che concorrono per almeno il 15% del valore dell’automobile assemblata negli Stati Uniti per il periodo di un anno, che si ridurrà al 10% del valore nell’anno successivo. Il funzionamento di tale riduzione sarà regolato come segue:

  • Per le automobili assemblate negli Stati Uniti, il produttore sarà eleggibile per l’ottenimento di un importo di compensazione del dazio dovuto ai sensi della Proclamation 10908, attraverso un procedimento di rettifica. Il Produttore potrà:
    • Richiedere un importo di compensazione equivalente al 3,75% del valore aggregato del “Manufacturer’s Suggested Retail Price” (MSRP) di tutte le automobili assemblate negli Stati Uniti a partire dal 3 aprile 2025, fino al 30 aprile 2026. La percentuale del 3,75% riflette il valore del dazio totale che sarebbe dovuto in caso di applicabilità dell’aliquota del 25% prevista dalla Proclamation 10908 alle componenti dell’automobile che costituiscono il 15% dell’MSRP dell’automobile.
    • Richiedere un importo di compensazione equivalente al 2,5% del valore aggregato del “Manufacturer’s Suggested Retail Price” (MSRP) di tutte le automobili assemblate negli Stati Uniti a partire dal 1° maggio 2026, fino al 30 aprile 2027. La percentuale del 2,5% riflette il valore del dazio totale che sarebbe dovuto in caso di applicabilità dell’aliquota del 25% prevista dalla Proclamation 10908 alle componenti dell’automobile che costituiscono il 10% dell’MSRP dell’automobile.

Solamente le automobili che subiscono un assemblaggio finale negli Stati Uniti potranno beneficiare del calcolo esposto sopra, che potrà essere applicato solamente in relazione al dazio “automotive” previsto dalla Proclamation 10908. Il procedimento per l’ottenimento dell’importo di compensazione sarà specificato nei prossimi 30 giorni da parte dell’autorità competente.

II. Cumulabilità delle misure tariffarie.

Attraverso l’adozione dell’E.O. “Addressing certain tariffs on imported articles”, l’amministrazione Trump ha svolto un’attività di coordinamento tra le varie misure tariffarie da essa adottate, chiarendo la loro cumulabilità in caso di possibile applicazione congiunta all’importazione di uno stesso prodotto.

In primo luogo, si rileva che l’E.O. in oggetto concerne solamente le seguenti misure:

    • Proclamation 10908 (dazi “automotive”) (Section 2, a);
    • O. 14193 e successive modifiche (dazio “fentanyl” nei confronti del Canada) (Section 2 b);
    • O. 14194 e successive modifiche (dazio “fentanyl” nei confronti del Messico) (Section 2 c);
    • Proclamation 10895 e 10896 (dazio su alluminio, acciaio e loro prodotti derivati) (Section 2 d – e).

Ciò posto, si riportano di seguito le regole di cumulo previste dalla Section 3 dell’E.O.:

  • Un bene soggetto al dazio “automotive” non potrà essere colpito in cumulo anche dal dazio “fentanyl” verso il Canada, dal dazio “fentanyl” verso il Messico e dal dazio previsto sull’importazione di alluminio, acciaio e loro prodotti derivati.
  • Un bene soggetto al dazio “fentanyl” verso Canada o Messico non potrà essere colpito in cumulo anche dal dazio previsto sull’importazione di alluminio, acciaio e loro prodotti derivati.
  • Un bene soggetto al dazio previsto sull’importazione di alluminio e suoi prodotti derivati potrà essere colpito in cumulo anche dal dazio previsto sull’importazione di acciaio e suoi prodotti derivati soltanto nella misura in cui il bene soddisfi tutte le condizioni previste per l’applicabilità di tale misura. Tale regola è prevista anche per quanto concerne i prodotti soggetti al dazio su acciaio e suoi prodotti derivati.

L’Executive Order specifica che, nel caso in cui un bene sia soggetto a una delle misure tariffarie citate dall’E.O. ma sia anche soggetto a ulteriori misure tariffarie diverse da quelle citate nella Section 2, le misure si applicheranno cumulativamente. Dunque, un bene soggetto a una delle misure tariffarie previste dalla Section 2 dell’E.O. potrà essere soggetto – in cumulo – anche a tutte le altre misure tariffarie ad esso applicabili (dazi, tasse, accise), quali a titolo esemplificativo:

    • il dazio MFN;
    • le misure adottate ai sensi della Section 301 del Trade Act del 1974;
    • Le misure tariffarie previste ai sensi dell’E.O. 14195 e successive modifiche (dazio “fentanyl” verso la Repubblica popolare cinese); e
    • I dazi antidumping e i dazi compensativi applicabili al bene.

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