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International litigation pill – Aprile 2025, n.5: L’acquisto della cittadinanza mediante investimenti diretti è contrario al diritto dell’Unione

Studio Legale Padovan

L’acquisto della cittadinanza mediante investimenti diretti è contrario al diritto dell’Unione

CGUE, 29 aprile 2025, C-181/23, Commissione c. Malta

Con recente pronuncia del 29 aprile 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha dichiarato che la normativa maltese sull’acquisizione della cittadinanza in ragione degli investimenti diretti operati a Malta è contraria al diritto dell’Unione.

Come è noto la cittadinanza dell’Unione – istituita con il Trattato di Maastricht del 1992 e ad oggi disciplinata dall’art. 20 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) – spetta a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro e attribuisce una serie di diritti quali, ad esempio il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione e il diritto di assistenza diplomatica da parte delle autorità di qualsiasi Stato membro.

Nel luglio 2020, Malta ha adottato una normativa regolante le modalità di concessione della cittadinanza maltese in ragione di “servizi eccezionali resi mediante investimenti diretti”. Tale regime consentiva a cittadini di paesi terzi di richiedere la cittadinanza maltese previo soddisfacimento di una serie di requisiti, essenzialmente di natura finanziaria (ad esempio, il versamento di un contributo al governo maltese pari a EUR 600.000).

A fronte di tale modifica normativa, la Commissione europea (esperito il necessario procedimento pre-contenzioso) ha agito innanzi alla Corte di Giustizia contestando l’infrazione da parte della Repubblica di Malta all’art. 20 TFUE e all’art. 4(3) Trattato sull’Unione europea (TUE) (obbligo di leale collaborazione tra Unione e Stati membri).

La Corte ha accolto tale ricorso. In primo luogo, ha chiarito che, per quanto la cittadinanza di uno Stato membro rientri nella competenza di ciascuno Stato membro, tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell’Unione: derivando dalla cittadinanza nazionale la cittadinanza dell’Unione, la concessione della cittadinanza nazionale non deve compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione.

In particolare, il fondamento della cittadinanza di uno Stato membro risiede nel rapporto di solidarietà e di lealtà che sussiste tra lo Stato e i suoi cittadini. È sul presupposto che la cittadinanza nazionale sia concessa sulla base di tale rapporto che i Trattati hanno previsto, ai fini della determinazione della cittadinanza dell’Unione, un rinvio ai criteri dettati dai singoli Stati membri.

Nel caso di specie, tuttavia, la concessione della cittadinanza maltese non è fondata sul rapporto di solidarietà e lealtà Stato-cittadini, quanto piuttosto sugli investimenti effettuati da una persona fisica in detto Stato nel contesto di un programma “assimilabile a una commercializzazione della concessione dello status di cittadino di uno Stato membro e […] dell’Unione”. Pertanto, la normativa maltese è in violazione del diritto dell’Unione.

La pronuncia in esame segna un importante passaggio nella definizione dei limiti entro cui gli Stati membri possono attribuire la propria cittadinanza nazionale. La Repubblica di Malta sarà infatti tenuta a modificare o abrogare il proprio regime di concessione della cittadinanza mentre altri Stati membri che hanno preso in considerazione di istituire regimi simili saranno dissuasi dal perseguire simili politiche.

 

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