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International litigation pill – Giugno 2025, n.4: Inadempimento di uno Stato membro al diritto internazionale privato dell’UE

Studio Legale Padovan

Inadempimento di uno Stato membro al diritto internazionale privato dell’UE

INFR(2025)2100

La Commissione apre una procedura di infrazione nei confronti di Malta per violazione delle norme concernenti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora a Malta (INFR(2025)2100) per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (regolamento (UE) n. 1215/2012) nel settore del gioco d’azzardo.

La Commissione ha constatato che Malta non ha rispettato il regolamento imponendo ai propri organi giurisdizionali l’obbligo di rifiutare sistematicamente, per motivi di ordine pubblico nazionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze emesse dai tribunali di altri Stati membri dell’UE nei confronti di società di gioco d’azzardo autorizzate a Malta.

Malta scoraggia inoltre le parti straniere dall’esercitare azioni legali dinanzi ai tribunali maltesi contro tali soggetti, nonostante le norme dell’UE che designano tali tribunali come foro competente in base al domicilio del convenuto.

 La Commissione ritiene che la legislazione maltese, proteggendo di fatto il settore dei giochi online da contenziosi transfrontalieri, comprometta il principio della fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione. Essa viola altresì il divieto di riesaminare nel merito le decisioni provenienti da altri Stati membri, oltrepassa i limiti dell’eccezione di ordine pubblico e altera la normativa dell’UE in materia di competenza giurisdizionale. Pertanto la Commissione procede all’invio di una lettera di costituzione in mora a Malta, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest’ultima potrà decidere di emettere un parere motivato.

(Fonte, Press Release Commissione europea)

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