Il 17 ottobre 2025, con la Proclamation “Adjusting imports of medium- admd heavy-duty vehicles, medium-and heavy-duty vehicle parts, and buses into the United States” è stato istituito dall’amministrazione Trump un dazio ad valorem sui veicoli pesanti (heavy-duty vehicles), veicoli medi (medium-duty vehicles), le loro parti e i bus importati negli Stati Uniti (dazio “heavy vehicles”). Il dazio in oggetto si applicherà alle merci importate nel territorio statunitense a partire dalle 12:01 a.m. (EDT) del 1° novembre 2025.
Di seguito una disamina delle principali caratteristiche della misura.
I. Prodotti colpiti.
Per quanto attiene alle aliquote daziarie, la Proclamation dispone che:
- Per quanto concerne l’importazione di “medium- and heavy-duty trucks”, si applicherà un’aliquota del 25% (ad eccezione che per i “bus” e i beni di cui alla voce 8702). Il dazio in oggetto si applicherà, tra gli altri, ad alcuni beni delle seguenti voci doganali: 8701 (Trattori esclusi i carrelli-trattori della voce 8709); 8704 (Autoveicoli per il trasporto di merci); 8705 (Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci); 8706 (Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore) e 8709 (Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti). Gli importatori dei beni in oggetto, che beneficiano del trattamento tariffario preferenziale in virtù dell’Accordo USMCA, ad eccezione che si tratti di autobus e dei beni classificati nella voce 8702, possono presentare al Segretariato la documentazione attestante la quantità di “US-content” presente in ogni prodotto importato. Si intende con “US-content”, il valore del “medium-duty and heavy-duty vehicle” attribuibile alle attività produttive svolte negli Stati Uniti (per produrre il bene) a sostegno della produzione nazionale, come determinato dal Segretariato. Successivamente, il Segretariato potrebbe applicare l’aliquota daziaria del 25% esclusivamente al valore del “non-US content” del bene.
- Per quanto concerne l’importazione di “truck parts” si applicherà un’aliquota del 25%. Il dazio in oggetto si applicherà, tra gli altri, a molteplici beni delle seguenti voci doganali: 4009 (Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori); 4011 (Pneumatici nuovi, di gomma); 4012 (Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori («flaps»), di gomma); 7007 (Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro); 7320 (Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio); 8302 (Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni); 8708 (Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705); 8407 (Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)); 8413 (Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi); 8482 (Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini); 8501 (Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni); 8511 (Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio: magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio: dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori); 8708 (Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705). Anche in questo caso, la Proclamation prevede che i beni in oggetto, se soddisfanno le regole di origine preferenziale previste dall’Accordo USMCA, non saranno soggetti al dazio del 25% fino al momento in cui il Segretariato (d’accordo con lo U.S. Customs Border Protection e il Commissioner of U.S. Customs) non abbia attuato un procedimento in grado di limitare l’applicazione dazio solamente al “Non-US content” dei prodotti. In ogni caso, è previsto che l’importazione di “knock-down kits” o raccolte di parti continuerà ad essere soggetta al dazio ad valorem del 25% (a prescindere dal rispetto delle regole USMCA).
- Per quanto concerne l’importazione di “buses, including school buses, transit buses, and motor coaches” si applicherà un’aliquota del 10%. Il dazio in oggetto si applicherà ai beni della voce 8702 (Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente).
Da ultimo, è previsto che se il CBP dovesse determinare che il valore del “Non-US content” è stato riportato in maniera non corretta, l’aliquota del 25% si applicherà a tutto il valore del prodotto, a prescindere dallo “US content” presente in esso. Inoltre, è previsto che le misure non si applicano ai “medium/high-duty vehicles”, bus o altri beni della voce HTSUS 8702 che sono stati prodotti in uno dei 25 anni precedenti all’entrata in vigore della misura.
II. Riduzione del dazio per le “truck parts”
La Proclamation in oggetto, inoltre, prevede la riduzione del dazio per le “truck parts” che concorrono per almeno il 15% del valore dei “medium/high-duty vehicles” assemblati negli USA dal 2025 al 2030. In particolare, la misura dispone che:
- Per i veicoli assemblati negli USA, il produttore può ottenere un “Import adjustment offset”. Ciò può essere ottenuto attraverso specifica richiesta al Segretariato, cui è possibile chiedere un ammontare pari al 3,75% del valore aggregato di tutti i mezzi assemblati negli USA dal produttore nel periodo dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2030;
- La percentuale del 3,75% riflette il valore totale dei dazi che sarebbero stati dovuti in caso di applicazione del dazio al 25% alle parti che concorrono al 15% del valore del mezzo;
- Solo i mezzi che subiscono un assemblaggio finale negli USA possono essere soggetti a tale calcolo. Inoltre, tale metodo non può applicarsi ai “knock-down kits” einsiemi equivalenti di parti.
III. Regole di cumulo.
Per quanto attiene alle regole di cumulo previste per la nuova misura, la Proclamation dispone che:
- Le importazioni di componenti singole per “medium- and heavy-duty truck”, che sono soggette ad un trattamento tariffario preferenziale in virtù dell’Accordo USMCA, non saranno soggette all’ulteriore aliquota daziaria ad valorem oggetto della presente Proclamation. Al contrario le importazioni di “knock-down kits” per “medium- and heavy-duty trucks” o di insiemi equivalenti di parti sono soggette all’aliquota daziaria oggetto della presente Proclamation indipendentemente dalla qualificazione per il trattamento tariffario preferenziale previsto dall’Accordo USMCA;
- Nel caso in cui un prodotto oggetto della presente Proclamation fosse soggetto anche ad altri dazi, si applicherà il regime inerente alle regole di cumulo della Proclamation 10908 a cui si rimanda.
IV. Modifiche al regime dei dazi “automotive” e coordinamento con il dazio “trucks”.
La Proclamation in oggetto introduce altresì delle modifiche al regime previsto per i dazi “automotive” ai sensi della Proclamation 10925 (vedasi nostro precedente post in merito).
Nello specifico, è stata prevista la riduzione del dazio per le parti di automobili che concorrono per almeno il 15% del valore delle automobili assemblate negli USA dal 2025 al 2030. L’emendamento dispone che:
- Il produttore dei veicoli potrà richiedere una diminuzione del dazio pari al 3,75% del valore aggregato del “Manufacturer’s Suggested Retail Price” (“MSRP”) di tutte le automobili assemblate negli USA dal 5 aprile 2025 al 30 aprile 2030;
- La percentuale del 3,75% riflette il valore totale dei dazi che sarebbero stati dovuti in caso di applicazione del dazio al 25% alle parti che concorrono al 15% del valore dell’automobile;
- Solo le automobili che subiscono un assemblaggio finale negli USA possono essere soggette a tale calcolo. Inoltre, tale metodo non può applicarsi ai “knock-down kits” einsiemi equivalenti di parti.
V. Ulteriori misure.
Da ultimo, la Proclamation prevede la possibilità per l’importatore di applicare ad un componente “automotive” o “heavy vehicle” – che altrimenti sarebbe soggetto ad altre misure tariffarie- le disposizioni che regolano il dazio “automotive” o il dazio “heavy vehicles”, al soddisfacimento delle seguenti condizioni:
- Il bene non è attualmente soggetto ai dazi doganali previsti dalla Proclamazione 10908 o dalla presente Proclamation;
- Il bene non può essere classificato nei capitoli 72, 73, 76 dell’HTSUSU (sarebbe dunque applicabile, invece, ai prodotti derivati in acciaio e alluminio);
- Il bene deve essere utilizzato per attività di produzione o riparazione negli USA relative al settore automotive o dei veicoli pesanti.
La disposizione sembrerebbe mirare ad attrarre gli importatori verso l’applicazione delle misure tariffarie “automotive” e “heavy vehicles”, al fine di rafforzare la supply chain statunitense relativa a tali settori.
In attesa della pubblicazione del testo ufficiale della Proclamation sul Federal Register, è possibile consultare l’elenco dei codici soggetti alla misura al seguente link.
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