Il 20 febbraio 2026, nello stesso giorno in cui la Corte Suprema ha dichiarato l’illegittimità dei dazi imposti ai sensi dell’IEEPA (già oggetto di nostro precedente approfondimento), il Presidente Donald Trump ha emanato la Proclamation “Imposing a Temporary Import Surcharge to Address Fundamental International Payments Problems”, introducendo un nuovo dazio ad valorem del 10% sulle importazioni provenienti da qualsiasi Paese.
La misura è adottata ai sensi della Section 122 del Trade Act of 1974, disposizione che consente al Presidente di imporre temporanee restrizioni alle importazioni in presenza di gravi squilibri nella bilancia dei pagamenti. Difatti, secondo quanto indicato nella Proclamation, il dazio è giustificato dall’esigenza di far fronte a un persistente deficit commerciale ritenuto idoneo a generare problemi nei pagamenti internazionali e nella bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti.
La Proclamation in esame si inserisce in un pacchetto di tre atti presidenziali emanati contestualmente il 20 febbraio 2026:
- la Proclamation istitutiva del dazio del 10% ex Section 122;
- una Proclamation (“Continuing the suspension of duty-free de minimis treatment for all countries”) relativa alla sospensione del trattamento de minimis;
- una Proclamation (“Ending certain tariff actions”) che dispone la cessazione dei dazi imposti ai sensi dell’IEEPA, a seguito della declaratoria di illegittimità da parte della Corte Suprema.
Tuttavia, il Presidente ha annunciato, tramite un post pubblicato sul social “Truth”, l’intenzione di innalzare il dazio del 10% previsto ai sensi della Section 122 al 15%. Ad oggi, però, tale dichiarazione non ha trovato alcuna formalizzazione in atti ufficiali o provvedimenti normativi.
Questa discrasia tra comunicazione politica e assenza di un atto formale genera inevitabilmente un quadro di incertezza e potenziale confusione applicativa per gli operatori interessati.
DECORRENZA E DURATA
Il dazio del 10%:
- entra in vigore il 24 febbraio 2026, ore 00:01 EST;
- resta applicabile per 150 giorni, fino al 24 luglio 2026, ore 00:01 EDT.
Allo scadere del periodo, sarà il Congresso a dover eventualmente intervenire con una legge formale per confermare, modificare o cessare la misura.
AMBITO DI APPLICAZIONE E CUMULABILITÀ
La sovrattassa del 10% si applica in aggiunta a ogni altro dazio o onere già previsto. In particolare, è ammesso il cumulo con:
- dazio MFN;
- dazi antidumping e compensativi;
- dazi Section 301 del Trade Act del 1974.
Invece, è escluso il cumulo con:
- i dazi Section 232.
In particolare, qualora un prodotto sia parzialmente soggetto a dazi Section 232, la componente già assoggettata a 232 non sconterà anche il dazio del 10%; viceversa, l’eventuale parte non coperta da Section 232 sarà soggetta alla nuova sovrattassa.
ESENZIONI
Gli Allegati I e II della Proclamation individuano rispettivamente macrocategorie e specifici codici HTSUS esclusi dall’applicazione del dazio.
Tra le principali categorie esenti rientrano, inter alia:
- minerali critici;
- metalli per coniazione e lingotti;
- energia e prodotti energetici;
- risorse naturali e fertilizzanti non disponibili o non sufficientemente producibili negli Stati Uniti;
- alcuni prodotti agricoli (tra cui manzo, pomodori, arance);
- farmaceutici e principi attivi;
- taluni prodotti elettronici;
- autoveicoli passeggeri, determinati veicoli commerciali e relative parti;
- alcuni prodotti aerospaziali;
- materiali informativi, donazioni e bagagli personali;
- merci ammesse in franchigia come beni canadesi o messicani ai sensi dell’USMCA (General Note 11 HTSUS);
- tessili e abbigliamento ammessi in franchigia ai sensi del CAFTA-DR.
Le esclusioni si fondano essenzialmente su due ordini di motivazioni:
- l’assenza di un’offerta nazionale adeguata o la necessità di evitare gravi dislocazioni nelle catene di approvvigionamento;
- la scarsa utilità o inefficacia della sovrattassa rispetto agli obiettivi perseguiti dalla Section 122.
ESENZIONE PER MERCI IN TRANSITO (IN-TRANSIT EXCEPTION)
Sono esenti dal dazio i beni che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni:
- risultano caricati sulla nave nel porto di partenza e già in transito verso gli Stati Uniti prima delle ore 00:01 EST del 24 febbraio 2026;
- sono sdoganati per il consumo (o ritirati da deposito doganale) prima delle ore 00:01 EST del 28 febbraio 2026.
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