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INTERNATIONAL LITIGATION PILL – APRILE 2026, N.1 – TUTELA CAUTELARE DEGLI ARBITRI ED EFFETTI DELLE SANZIONI USA

Studio Legale Padovan

Tribunale ordinario di Siracusa, Sezione Seconda Civile, Ordinanza del 9.02.2026

Il Tribunale di Siracusa, con ordinanza del 9 febbraio 2026, si è pronunciato, in sede cautelare, su un ricorso ex art. 700 c.p.c., affrontando, inter alia, il tema della competenza cautelare in presenza di clausola compromissoria, nonché questioni rilevanti in materia di interpretazione contrattuale e sanzioni internazionali.

La controversia trae origine da un contratto di caricazione e vendita sottoscritto nell’ottobre 2022 tra il fornitore CP_1 e il distributore CP_4, avente ad oggetto (i) la fornitura di prodotti petroliferi raffinati, nonché (ii) una serie di servizi di caricazione via terra e via mare. In particolare, le premesse contrattuali riconoscevano che la fornitura dei prodotti e dei servizi appena menzionati sarebbero stati prestati da CP_1 esclusivamente a CP_4. Nell’ottobre 2025, l’OFAC (l’autorità statunitense competente in materia sanzionatoria) sottoponeva a misure sanzionatorie la controllante russa di CP_4, determinando significative criticità operative, in particolare nei rapporti con il sistema bancario. A fronte delle crescenti difficoltà nei pagamenti e del conseguente rischio di esposizione, il 12 gennaio 2026, CP_1 comunicava la risoluzione immediata del contratto, richiamando le misure OFAC, il timore di sanzioni secondarie e le difficoltà bancarie sofferte da CP_4 in ragione delle sanzioni USA.

CP_4 adiva quindi il Tribunale chiedendo, in via cautelare, il ripristino del rapporto contrattuale. Con decreto inaudita altera parte del 16 gennaio 2026, il Tribunale disponeva il ripristino delle forniture, inibendo temporaneamente a terzi di subentrare nel rapporto commerciale in luogo di CP_4. All’udienza del 27 gennaio 2026, CP_1 sollevava, in via preliminare, la carenza di giurisdizione cautelare del giudice ordinario, invocando la clausola compromissoria e la possibilità di ricorrere all’arbitrato (anche d’urgenza). CP_1 contestava altresì il decreto  con il quale si ordinava il ripristino del menzionato contratto, argomentando in favore della legittimità della risoluzione contrattuale.

In applicazione del disposto dell’art. 818 c.p.c., come riformato nel 2022, il Tribunale ha respinto l’eccezione di incompetenza cautelare sollevata da CP_1. Ai sensi del citato dato normativo, prima che il tribunale arbitrale si sia costituito, il potere degli arbitri di concedere misure cautelari è di regola concorrente con quello in capo ai giudici nazionali. Un’attribuzione di competenza cautelare esclusiva agli arbitri richiede una manifestazione di volontà espressa e inequivoca in tal senso. Nel caso di specie, la clausola si limitava a devolvere ad un tribunale arbitrale amministrato dalla CAM tutte le controversie derivanti dal contratto, senza tuttavia attribuire agli arbitri alcuna competenza cautelare né contenere un richiamo specifico alle disposizioni del regolamento CAM relative alle misure cautelari o all’arbitrato d’urgenza (artt. 26 e 44). Su tali basi, il Tribunale ha pertanto concluso per la propria competenza a decidere sulle domande ex art. 700 c.p.c.

Il giudice di Siracusa ha affermato che la misura richiesta – la prosecuzione provvisoria del rapporto contrattuale – potesse essere concessa ex art. 700 c.p.c. La tutela cautelare può infatti assumere anche una funzione anticipatoria, purché strumentale alla decisione nel merito. Nel caso in esame, la natura provvisoria del rimedio richiesto consente quindi di escluderne il carattere definitivo e di ritenere integrato il necessario nesso di strumentalità rispetto al merito.

Per quanto concerne la sommaria fondatezza della pretesa, il giudice ha interpretato il contratto in esame, escludendo l’attribuzione a CP_4 di un diritto di esclusiva in senso assoluto. Il Tribunale ha rilevato che: (a) CP_4 avesse tollerato nel tempo vendite di CP_1 a terzi senza contestazioni e che; (b) i provvedimenti emessi in applicazione della normativa Golden Power impongono a CP_1 di garantire la continuità dell’approvvigionamento di prodotti petroliferi al mercato interno, e che ciò sarebbe difficilmente conciliabile con un vincolo di esclusiva totale. Su tali basi, la clausola è stata pertanto qualificata come espressione di un diritto di priorità o prelazione in favore di CP_4, e non come esclusiva in senso pieno.

In conclusione, il Tribunale ha escluso che le misure OFAC fossero idonee a giustificare la risoluzione immediata del contratto, rilevando, in primo luogo, che le General Licenses allora vigenti consentivano, pur con cautele, la prosecuzione dei rapporti, escludendo dunque un impedimento tale da rendere non più eseguibile il contratto. In secondo luogo, il rischio di sanzioni secondarie è stato ritenuto meramente eventuale e non tale da legittimare, di per sé, lo scioglimento del vincolo. Su tali basi, il Tribunale ha ritenuto la risoluzione operata da CP_1 sproporzionata e, dunque, illegittima.

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