2° INSIGHT RECAST DUAL USE: CONTINUA LA SERIE DI APPROFONDIMENTI DELLO STUDIO LEGALE PADOVAN. LE NOVITÀ AUTORIZZATIVE

Prosegue il nostro percorso di approfondimento delle novità di maggior rilevanza per le imprese introdotte dal Regolamento (UE) 2021/821 (‘Recast’), in vigore dal 9 settembre, con un focus dedicato alle principali novità autorizzative.

Le nuove tipologie di autorizzazione

Mentre le autorizzazioni individuali e globali rimangono sostanzialmente invariate rispetto al regime del precedente Regolamento Dual Use, il Recast amplia il ventaglio di fattispecie autorizzabili in via agevolata, attraverso la previsione di due nuove autorizzazioni generali dell’UE (‘AGEU’).

Al ricorrere di determinati requisiti, infatti, viene ora prevista la possibilità per gli operatori economici di utilizzare l’AGEU anche per i trasferimenti intragruppo di tecnologia – definizione in cui, come visto, rientra anche il concetto di assistenza tecnica – e di software (AGEU 007), nonché per l’esportazione di determinati codici di controllo relativi alla categoria 5, in materia di crittografia (AGEU 008).

In linea con la normativa precedente, rimane in capo agli Stati membri la facoltà di disciplinare apposite autorizzazioni generali nazionali, mentre di nuovo respiro è la previsione delle cd. “autorizzazioni relative a grandi progetti“; in sostanza, si tratta di autorizzazioni individuali, ovvero globali, concesse a un esportatore specifico, in relazione a un tipo/categoria di prodotti a duplice uso, valide per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali/paesi terzi specifici, ai fini di un determinato progetto di vasta scala.  Per meglio comprendere il perimetro di questa nuova tipologia di autorizzazione sarà necessario attendere il testo del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale, che risulta attualmente in corso di messa a punto a livello interministeriale. Certo è che dette autorizzazioni potranno avere una durata non superiore a quattro anni, a differenza delle ordinarie autorizzazioni individuali e globali che, come specificato dalla normativa, avranno una validità massima biennale.

Fattispecie autorizzabili e iter autorizzativo

Risultano soggetti ad autorizzazione l’esportazione, l’intermediazione, il transito, l’assistenza tecnica (nei limiti visti, link), nonché, in limitate circostanze, i trasferimenti intraunionali riferibili ai prodotti duali inclusi nell’Allegato I al Regolamento.

Quanto ai beni duali non inclusi nel menzionato allegato, invece, vengono previste:

  • una estensione delle fattispecie autorizzabili tramite “catch-all clause” (si pensi al nuovo art. 5, par. 1, in materia di tecnologie di sorveglianza informatica) e
  • la facoltà, in capo agli Stati membri, di imporre ulteriori obblighi di autorizzazione all’esportazione per motivi di sicurezza pubblica, compresa la prevenzione di atti terroristici, o per considerazioni relative ai diritti umani, attraverso l’adozione di una lista di controllo nazionale.

Quanto all’iter autorizzativo, il considerando 13 chiarisce che “le condizioni e i requisiti per il rilascio delle licenze dovrebbero essere armonizzati, se del caso, per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l’applicazione coerente ed efficace dei controlli in tutto il territorio doganale dell’Unione”.

Panoramica delle AGEU

Con l’entrata in vigore del Recast, l’ampliato quadro delle Autorizzazioni generali dell’Unione europea risulta essere il seguente:

AGEU001: copre l’esportazione di tutti i prodotti a duplice uso – ad eccezione di alcuni beni e tecnologie con potenziale uso proliferante o legato alla produzione di missili (Allegato II.I) – verso Australia, Canada, Giappone, Islanda, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein e Stati Uniti.

AGEU002: riguarda determinati prodotti a duplice uso compresi in apposita lista, per l’esportazione verso Argentina, Corea del Sud, Sud Africa e Turchia.

AGEU003: copre l’esportazione di prodotti a duplice uso in seguito a riparazione/ sostituzione/ manutenzione, inizialmente esportati in base ad una AGEU, unicamente verso il destinatario originale; in particolare, riguarda tutti i prodotti a duplice uso (eccetto quelli con potenziale uso proliferante o legato alla produzione di missili ex Allegato II.I), software e tecnologie duali, nonché determinati beni elencati in apposita lista, per l’esportazione verso Albania, Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cile, Cina (comprese Hong Kong e Macao), Corea del Sud, Emirati arabi uniti, India, Kazakhstan, Macedonia del Nord, Marocco, Messico, Montenegro, Russia, Serbia, Singapore, Sud Africa, Territori francesi d’oltremare, Tunisia, Turchia e Ucraina.

AGEU004: riguarda i prodotti a duplice uso che debbano essere temporaneamente esportati per l’effettuazione di mostre o fiere verso Albania, Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cile, Cina (comprese Hong Kong e Macao), Corea del Sud, Emirati arabi uniti, India, Kazakhstan, Macedonia del Nord, Marocco, Messico, Montenegro, Russia, Serbia, Singapore, Sud Africa, Territori francesi d’oltremare, Tunisia, Turchia e Ucraina. Sono esclusi i prodotti elencati nell’Allegato II.I, i software (eccetto quelli necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate) e la tecnologia, nonché alcuni prodotti inseriti in apposita lista e quelli con classifica di segretezza EU CONFIDENTIAL o superiore. I prodotti autorizzati devono essere reimportati entro centoventi giorni dall’esportazione iniziale, nella loro interezza e senza modifiche.

AGEU005: copre l’esportazione di determinati prodotti a duplice uso relativi alle telecomunicazioni verso Argentina, Cina (comprese Hong Kong e Macao), Corea del Sud, India, Russia, Turchia, Sud Africa e Ucraina.

AGEU006: ha ad oggetto l’esportazione di determinate sostanze chimiche a duplice uso, comprese in apposita lista, verso Argentina, Corea del Sud, Turchia e Ucraina.

AGEU007: riguarda l’esportazione intragruppo di software e tecnologia verso Argentina, Brasile, Cile, Corea del Sud, Filippine, India, Indonesia, Israele, Giordania, Malaysia, Marocco, Messico, Singapore, Sud Africa, Thailandia e Tunisia.

AGEU008: copre l’esportazione di determinati prodotti di cifratura a duplice uso verso tutte le destinazioni, eccetto quelle autorizzabili tramite AGEU001, quelle soggette a embargo sugli armamenti o a misure restrittive dell’Unione applicabili ai beni a duplice uso e quelle incluse in un’apposita lista nell’Allegato II.H.

In calce al presente articolo, è consultabile una tabella illustrativa delle caratteristiche di dettaglio di ciascuna AGEU.

Autorizzazioni e ICP

Merita un cenno il ruolo attribuito dal Recast agli operatori nella (auto)determinazione dei rischi che il commercio di prodotti/tecnologie a duplice uso possa comportare per la sicurezza internazionale. Corollario di questo principio è l’obbligo imposto agli operatori del mercato di dotarsi di un apposito programma interno di conformità (Internal Compliance Programme – ICP), laddove vogliano accedere alle agevolazioni autorizzative (e.g. AGEU007 e autorizzazione globale). Di ciò tratteremo nel prossimo approfondimento.

Autorizzazione

Area geografica

Dettagli

Prodotti

AGEU001

Australia

Canada

Giappone

Islanda

Norvegia

Nuova Zelanda

Regno Unito

Svizzera

Liechtenstein

Stati Uniti

Tutti i prodotti a duplice uso (‘DU’), ad eccezione di alcuni beni e tecnologie con potenziale uso proliferante o legato alla produzione di missili (Allegato II.I) Tutti i prodotti DU Allegato I

Esclusi:

elenco Allegato II.I

AGEU002

Prodotti DU per paesi specifici Argentina

Corea del Sud

Sud Africa

Turchia

I prodotti DU compresi in apposita lista 1A001,

1A003,

1A004,

1C003.b,

1C003.c,

1C004,

1C005,

1C006,

1C008,

1C009,

2B008,

3A001.a.3,

3A001.a.6,

3A001.a.7,

3A001.a.9,

3A001.a.10,

3A001.a.11,

3A001.a.12,

3A002.c,

3A002.d,

3A002.e,

3A002.f,

3C001,

3C002,

3C003,

3C004,

3C005,

3C006.

AGEU003

Esportazione in seguito a riparazione/ sostituzione/ manutenzione Albania

Argentina

Bosnia-Erzegovina

Brasile

Cile

Cina (comprese Hong Kong e Macao)

Corea del Sud

Emirati arabi uniti

India

Kazakhstan

Macedonia del Nord

Marocco

Messico

Montenegro

Russia

Serbia

Singapore

Sud Africa

Territori francesi d’oltremare

Tunisia

Turchia

Ucraina

Tutti i prodotti DU, eccetto quelli con potenziale uso proliferante o legato alla produzione di missili ex Allegato II.I, software e tecnologie duali e determinati prodotti compresi in apposita lista. Solo prodotti DU inizialmente esportati in base ad una AGEU e unicamente verso il destinatario originale Tutti i prodotti DU Allegato I

Esclusi:

elenco Allegato II.I,

tutti i prodotti alle sezioni D e E di ciascuna categoria,

1A002.a,

1C012.a,

1C227,

1C228,

1C229,

1C230,

1C231,

1C236,

1C237,

1C240,

1C350,

1C450,

5A001.b.5,

5A002.c,

5A002.d,

5A002.e,

5A003.a,

5A003.b,

6A001.a.2.a.1,

6A001.a.2.a.5,

6A002.a.1.c,

8A001.b,

8A001.c.1,

9A011.

AGEU004

Temporanea esportazione per l’effettuazione di mostre o fiere Albania

Argentina

Bosnia-Erzegovina

Brasile

Cile

Cina (comprese Hong Kong e Macao)

Corea del Sud

Emirati arabi uniti

India

Kazakhstan

Macedonia del Nord

Marocco

Messico

Montenegro

Russia

Serbia

Singapore

Sud Africa

Territori francesi d’oltremare

Tunisia

Turchia

Ucraina

I prodotti a duplice uso che debbano essere temporaneamente esportati per l’effettuazione di mostre o fiere.

Sono esclusi i prodotti elencati nell’Allegato II.I, i software (eccetto quelli necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate) e la tecnologia, nonché alcuni prodotti inseriti in apposita lista e quelli con classifica di segretezza EU CONFIDENTIAL o superiore. I prodotti autorizzati devono essere reimportati entro centoventi giorni dall’esportazione iniziale, nella loro interezza e senza modifiche.

Tutti i prodotti DU Allegato I

Esclusi:

elenco Allegato II.I,

prodotti sezione D di ciascuna categoria (se non necessari al corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate ai fini di dimostrazione),

prodotti sezione E di ciascuna categoria,

1A002.a,

1C002.b.4,

1C010,

1C012.a,

1C227,

1C228,

1C229,

1C230,

1C231,

1C236,

1C237,

1C240,

1C350,

1C450,

5A001.b.5,

5A002.c,

5A002.d,

5A002.e,

5A003.a,

5A003.b,

6A001,

6A002.a,

8A001.b,

8A001.c.1,

9A011.

AGEU005

Telecomunicazioni Argentina

Cina (comprese Hong Kong e Macao)

Corea del Sud

India

Russia

Turchia

Sud Africa

Ucraina

Determinati prodotti a duplice uso relativi alle telecomunicazioni 5A001.b.2,

5A001.c,

5A001.d,

ex 5B001,

ex 5D001,

ex 5E001.a.

AGEU006

Sostanze chimiche Argentina

Corea del Sud

Turchia

Ucraina

Determinate sostanze chimiche a duplice uso, comprese in apposita lista ex 1C350,

ex 1C450.a,

ex 1C450.b.

AGEU007

Esportazioni intragruppo di software e di tecnologia Argentina

Brasile

Cile

Corea del Sud

Filippine

India

Indonesia

Israele

Giordania

Malaysia

Marocco

Messico

Singapore

Sud Africa

Thailandia

Tunisia

Esportazioni intragruppo di software e di tecnologia, ad esclusione dei prodotti ex Allegato II.I e quelli contenuti in apposita lista. Tutta la tecnologia e i software DU di cui all’Allegato I

Esclusi:

elenco Allegato II.I,

4A005,

4D004,

4E001.c,

5A001.f,

5A001.j.

AGEU008

Cifratura Tutte le destinazioni, eccetto quelle ammissibili per AGEU001, quelle soggette a un embargo sugli armamenti o alle misure restrittive dell’Unione applicabili ai beni a duplice uso e quelle incluse in un’apposita lista nell’Allegato II.H Determinati prodotti di cifratura DU 5A002.a.2,

5A002.a.3,

ex 5A002.b,

ex 5D002.a.1,

ex 5D002.b,

ex 5D002.c.1,

ex 5E002.b