DECIMO PACCHETTO DI SANZIONI UE: NUOVE RILEVANTI RESTRIZIONI VERSO LA RUSSIA

In occasione dell’anniversario dell’inizio della guerra, sabato 25 febbraio, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il “decimo pacchetto” di sanzioni nei confronti della Russia in risposta al protrarsi dell’invasione, che ha colpito ferocemente i civili e le infrastrutture critiche dell’Ucraina.

  • Restrizioni di carattere soggettivo

Nuove designazioni

Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/429 del Consiglio, nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sono state aggiunte 87 persone (di cui 4 di nazionalità iraniana) e 34 entità (tra cui una società emiratina) responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, tra cui banche russe. Verso tali soggetti è disposto il congelamento e il divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche.

Con riferimento, infine, al Regolamento (UE) 833/2014, lo stesso è stato modificato dal Regolamento (UE) 2023/427. Nello specifico, sono stati aggiunti 96 soggetti, tra cui diverse entità iraniane, nell’elenco dell’allegato IV che comprende le entità che forniscono sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina alle quali sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Allo stesso tempo, sono state aggiunte due entità all’elenco delle emittenti di cui all’allegato XV del Regolamento (UE) 833/2014 nei confronti delle quali vigono delle restrizioni alla radiodiffusione.

Congelamento di fondi e risorse economiche

In merito al congelamento di fondi e/o risorse economiche, il Regolamento (UE) 2023/426 ha introdotto una nuova deroga all’art. 2 del Reg. 269/2014 per talune banche per consentire il trattamento dei pagamenti da parte della Jewish Claims Conference.

  • Restrizioni di carattere oggettivo

Numerose integrazioni al Regolamento (UE) 833/2014, così come modificato dal Regolamento (UE) 2023/427 incidono sulla movimentazione di beni da e verso la Russia e la prestazione di servizi.

Restrizioni merceologiche

Sono stati aggiunti al divieto di esportazione nuove categorie di beni per un valore previsto di oltre 11 miliardi di euro, con la finalità di privare l’economia russa di beni tecnologici e industriali fondamentali. Nello specifico, in relazione ai prodotti ‘quasi duali’ di cui all’allegato VII del Reg. 833/2014, ai prodotti del settore aerospaziale di cui all’allegato XI ai prodotti ad uso industriale di cui all’allegato XXIII del Reg. 833/2014, sono stati aggiunte, inter alia, le seguenti tipologie di beni:

  • Quadri elettrici, pannelli di controllo ecc. per una tensione inferiore o uguale a 1000 V
  • Turboreattori, turbopropulsori e loro parti
  • Prodotti laminati piatti di ferro o acciaio
  • Serbatoi di capacità inferiore o uguale a 300 litri
  • Recipienti per gas
  • Turbine a vapore
  • Motori a pistone diesel e semi.diesel e loro parti
  • Pompe di diverse tipologie
  • Scambiatori di calore
  • Apparecchi per filtrare liquidi, gas e altri filtri
  • Ponti e travi scorrevoli, gru, carrelli-stivatori, apparecchi elevatori
  • Robot industriali,
  • Alcune tipologie di machine utensili, torni, macchine per la lavorazione dei metalli
  • Valvole di ritegno, cuscinetti a sfere e a rulli cilindrici
  • Alberi di trasmissione
  • Diverse tipologie di macchinari industriali
  • Diverse tipologie di motori elettrici della voce 8501
  • Generatori a corrente alternata e gruppi elettrogeni
  • Alcune Pile/batterie e accumulatori
  • Forni industriali
  • Telecamere e fotocamere
  • Condensatori elettrici
  • Interruttori automatici
  • Lampade e alcuni apparecchi di illuminazione
  • Autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per il trasporto di più di 10 persone
  • Rimorchi e loro parti
  • Binocoli, bussole, telemetri
  • Analizzatori di gas e spettrometri di massa
  • Strumenti di misurazione del capitolo 90
  • Impianti industriali esclusi quelli per la produzione di prodotti alimentari e bevande, farmaci, medicinali e dispositivi medici

Segnaliamo che con riferimento alle nuove categorie di beni aggiunte all’allegato XI e XXIII (ad eccezione di alcuni beni) è stata introdotta una grandfathering, che consente fino al 27 marzo 2023, l’esecuzione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

Allo stesso tempo, sono state aggiunte ai divieti all’importazione i seguenti beni:

  • Vasellina, paraffina ecc. (2712)
  • Coke di petrolio, bitume di petrolio, ecc. (2713)
  • Bitumi e asfalti naturali (2714), mastici bituminosi (2715)
  • Carbonio (2803)
  • Gomma sintetica (4002).

 

Anche relativamente a tali beni è stata prevista una clausola di salvaguardia temporale per cui i divieti all’importazione non si applicano all’esecuzione fino al 27 maggio 2023 di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti, ad eccezione di alcuni beni per la cui importazione sono invece previsti contingenti tariffari.

Definizione di importazione

Ai fini dei divieti di importazione di beni previsti dal presente regolamento, il Regolamento (UE) 2023/427 ha definito, introducendo il nuovo articolo 12 sexies del Regolamento (UE) 833/2014, il concetto di “importazione”. Nello specifico, le autorità doganali possono svincolare le merci che si trovano fisicamente nell’Unione purché siano state presentate in dogana prima dell’entrata in vigore/dalla data di applicazione del rispettivo divieto di importazione, indipendentemente dai regimi cui sono state vincolate le merci dopo la loro presentazione in dogana (transito, perfezionamento attivo, immissione in libera pratica, ecc.) o dalle fasi e formalità procedurali previste dal codice doganale dell’Unione necessarie per lo svincolo, purché le autorità doganali non abbiano fondati motivi per sospettare un’elusione del divieto e non autorizzano la riesportazione delle merci verso la Russia.

 

Divieto di transito

Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive è stato introdotto il divieto di transito attraverso il territorio della Russia dei beni/tecnologia a duplice uso e delle armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni destinati a Paesi terzi.

Deroga disinvestimento

È stata introdotta la deroga temporanea fino al 31 dicembre 2023 per la prosecuzione dei servizi di cui all’articolo 5 quindecies e l’estensione della stessa già prevista con riferimento alla conclusione di alcune operazioni vietate ai sensi dell’articolo 5 bis bis del Regolamento (UE) 833/2014. Tale deroga consente, previa autorizzazione, l’espletamento delle suddette attività, previa autorizzazione, se necessarie per disinvestire in Russia o liquidare attività commerciali in Russia.

Paesi partner

È stato esteso l’elenco dei Paesi partner ai sensi dell’allegato VIII del Regolamento (UE) 833/2014, che rileva per talune deroghe ai divieti di cui al medesimo Regolamento. Nello specifico, ad oggi l’elenco include Stati Uniti d’America, Giappone, Regno Unito, Corea Del Sud, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Norvegia.

  • Misure atipiche

Il Consiglio UE ha ulteriormente ristretto le attività lecite nei confronti della Russia attraverso una serie di misure “atipiche”, quali:

  • il divieto di mettere capacità di stoccaggio in un impianto di stoccaggio (ad esclusione del GNL), a disposizione di cittadini russi o ivi residenti, persone giuridiche/entità/organismi stabiliti in Russia, o una persona giuridica da questi posseduti per oltre il 50% o sotto la loro direzione;
  • il divieto, a decorrere dal 27 marzo 2023, di far ricoprire a cittadini russi e a persone fisiche residenti in Russia cariche negli organi direttivi dei proprietari o operatori di infrastrutture critiche, infrastrutture critiche europee e soggetti critici (come definiti all’articolo 1 alle lettere y), z), z bis), z ter) del Regolamento (UE) 833/2014). Tale divieto non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera.
  • L’obbligo per gli operatori aerei che esercitano voli non di linea tra la Russia e l’Unione, effettuati direttamente o attraverso un paese terzo, di comunicare alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni relative al volo con almeno 48 ore di anticipo.
  • Nuova deroga ai divieti di cui all’articolo 5 bis bis del Regolamento (UE) 833/2014 per la prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo quale definito dal diritto internazionale

 

  • Obblighi di comunicazione

Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazione, riservatezza e segreto professionale, è stato introdotto un generale obbligo di trasmettere, al più tardi due settimane dopo il 26 febbraio 2023, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e simultaneamente alla Commissione, le informazioni indicate dai Regolamenti sulle attività e le riserve della Banca centrale di Russia, che detengono o controllano ovvero per le quali agiscono da controparti. Tale obbligo di comunicazione è previsto anche in relazione alle informazioni detenute con riferimento ai fondi congelati. Tali informazioni devono essere aggiornate ogni tre mesi.

Alla luce del mutato quadro normativo, con l’introduzione di nuovi soggetti e categorie di beni sanzionati, appare necessario per tutti gli operatori coinvolti l’aggiornamento dei pareri e delle due diligence soggettive e oggettive effettuate negli ultimi mesi, al fine di accertare che la propria operatività sia ancora conforme alla normativa sanzionatoria unionale.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, tramite l’apposita task force costituita per far fronte all’emergenza (ucraina@studiopadovan.com), sono a disposizione delle imprese per fornire maggiori informazioni sul decimo pacchetto e supportarle, a fronte delle nuove restrizioni, anche nel pronto aggiornamento delle analisi soggettive e oggettive finora effettuate.