IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 SULLA DEFORESTAZIONE

Il 9 giugno 2023 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il “Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale” (Reg. (UE) 2023/1115, noto anche come ‘Regolamento Deforestazione’), che abroga il Regolamento (UE) 995/2010, cosiddetto ‘Regolamento Legno’. Il nuovo Regolamento introduce importanti modifiche nel quadro normativo attualmente in vigore, ed entrerà in vigore il 29 giugno 2023.

Abbiamo già analizzato i principali elementi di interesse per gli operatori economici nel recente contributo pubblicato su BPER Magazine, disponibile a libero accesso tramite il link: “Il nuovo Regolamento sulla Deforestazione”.

In particolare, segnaliamo che il Regolamento (UE) 2023/1115 segue la struttura del precedente Regolamento Legno basata su obblighi di due diligence, ma con un campo di applicazione molto più ampio. Il nuovo Regolamento Deforestazione mira, infatti, a regolamentare l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dell’Unione, nonché l’esportazione dall’Unione, di beni che “contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno”. Il Reg. (UE) 2023/1115 imporrà un divieto totale su tutte le merci e i prodotti pertinenti, a meno che non siano soddisfatte tre condizioni cumulative: (a) devono essere a deforestazione zero; (b) devono essere stati prodotti in conformità con la legislazione applicabile nel Paese di produzione; e (c) devono essere coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.

I nuovi requisiti di due diligence stabiliti dal Reg. (UE) 2023/1115 sono numerosi. In questo senso, l’Articolo 33 del medesimo testo prevede che, entro il 30 dicembre 2024, la Commissione istituirà un sistema di informazione contenente le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2.

Tra le altre novità, si osserva che il Regolamento Deforestazione istituisce il cosiddetto “sistema di valutazione comparativa” (nella versione in inglese, “country benchmarking system”), una “blacklist” di Paesi per i quali il rischio di importazione dei beni soggetti al Regolamento sulla Deforestazione comporterà una verifica di dovuta diligenza più rigorosa, a seconda di tre categorie: paesi ad “alto rischio”, a “basso rischio” e a “rischio standard”. Questa classificazione si basa principalmente su tre criteri: (1) tasso di deforestazione e degrado forestale, (2) tasso di espansione dei terreni agricoli per le materie prime interessate e (3) tendenze nella produzione di prodotti e materie prime rilevanti. Il regolamento prevede che il 29 giugno 2023 venga assegnato a tutti i paesi un livello standard di rischio. L’elenco dei paesi a basso o ad alto rischio sarà pubblicato tramite atti di esecuzione non oltre il 30 dicembre 2024.

La transizione tra i due Regolamenti non sarà priva di ostacoli per gli operatori economici coinvolti nella catena di approvvigionamento dei beni precedentemente elencati, che avranno bisogno anche di supporto consulenziale esterno, considerando la complessità delle regole applicabili e degli adempimenti rilevanti. In questo senso, lo Studio Legale Padovan vanta una significativa esperienza nello svolgimento delle attività in materia di export control e verifiche di due diligence ai sensi dei Regolamenti unionali. I nostri professionisti, anche attraverso la propria rete internazionale di corrispondenti, sono pronti a supportare le aziende italiane nel navigare le nuove e complesse restrizioni gestire le eventuali problematiche del settore.