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CBAM: PUBBLICATA CIRCOLARE ADM N. 36/2025 SULL’AVVIO DELLA FASE DEFINITIVA

Studio Legale Padovan

Il 24 dicembre 2025 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“ADM”) ha pubblicato la Circolare n. 36/2025, che fornisce un quadro organico di chiarimenti applicativi in vista dell’avvio della fase definitiva del meccanismo CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), divenuto pienamente applicabile dal 1° gennaio 2026, in attuazione del Regolamento (UE) 2023/956, come modificato dal Reg. (UE) 2025/2083 (di cui ne parliamo in un precedente post).

La circolare ripercorre il quadro giuridico di riferimento e si sofferma, in particolare, sull’ambito di applicazione del CBAM, regimi di esenzione, qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, adempimenti dichiarativi e controlli doganali.

Di seguito, i principali profili di interesse.

Ambito di applicazione CBAM ed esenzione de minimis

La Circolare richiama puntualmente le esclusioni previste dalla normativa unionale, tra cui:

  • merci destinate ad attività militari;
  • determinate forniture di energia elettrica e idrogeno;
  • merci originarie di specifici Paesi o territori indicati nell’Allegato III del Regolamento.

Assume rilievo centrale la nuova esenzione “de minimis, introdotta dal Reg. (UE) 2025/2083, in base alla quale – con esclusione di energia elettrica e idrogeno – gli obblighi CBAM non trovano applicazione se, nel corso dell’anno civile, la massa netta complessiva delle merci importate non supera la soglia di 50 tonnellate.

La Circolare chiarisce tuttavia che il superamento della soglia comporta l’assoggettamento immediato a tutti gli obblighi CBAM per l’intero anno civile, con riferimento a tutte le merci importate, con evidenti ricadute in termini di pianificazione e monitoraggio dei flussi.

La qualifica di dichiarante CBAM autorizzato

Uno dei profili di maggiore rilevanza riguarda la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, configurata come condizione necessaria per procedere all’importazione delle merci CBAM nella fase definitiva.

L’ADM ha precisato che, in caso di rappresentanza doganale indiretta, il rappresentante che accetti di operare quale dichiarante CBAM autorizzato, dovrà ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato anche nell’ipotesi in cui l’importatore rappresentato, sia quest’ultimo stabilito o meno nell’UE, risulti esentato dagli obblighi CBAM in virtù della soglia de minimis.

Il rappresentante doganale indiretto assume pienamente tutti gli obblighi previsti dal Regolamento CBAM relativi alle merci importate per conto dell’importatore rappresentato.

Il chiarimento assume particolare rilievo sotto il profilo della gestione del rischio operativo e della responsabilità professionale, imponendo agli intermediari una valutazione preventiva dell’assunzione della qualifica.

Deroga temporanea in pendenza dell’autorizzazione

La Circolare richiama, inoltre, la deroga temporanea prevista in pendenza del rilascio dell’autorizzazione CBAM, introdotta dal nuovo art. 17, paragrafo 7-bis, del Regolamento CBAM.

In base a tale disposizione, è consentito importare merci CBAM anche in assenza della qualifica di dichiarante autorizzato, purché:

  • l’istanza risulti presentata nel registro CBAM entro il 31 marzo 2026.

La deroga opera, in ogni caso, non oltre il 27 settembre 2026, termine entro il quale l’autorità competente è chiamata a pronunciarsi sull’istanza, rendendo essenziale una tempestiva pianificazione degli adempimenti autorizzativi.

Profili dichiarativi e controlli doganali

Sotto il profilo operativo, la circolare dedica particolare attenzione agli adempimenti dichiarativi in dogana, chiarendo che l’accesso all’importazione delle merci CBAM è subordinato alla corretta valorizzazione della dichiarazione doganale mediante l’utilizzo dei codici documento istituiti in ambito TARIC.

In particolare:

  • i soggetti in possesso della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato devono indicare in dichiarazione il numero di conto CBAM, tramite l’apposito codice documento Y128;
  • nei casi di importazione in assenza della qualifica, devono essere dichiarate le specifiche motivazioni di deroga o di esenzione previste dal Regolamento, mediante i relativi codici documento (esenzione de minimis, origine UE o territori esclusi, deroga temporanea in pendenza dell’istanza).
Lista codici documento previsti in TARIC
Codice documentoDescrizione della deroga
Y134Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956)
Y135Deroga in virtù dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956
Y136Deroga in virtù dell’articolo 2, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2023/956
Y137Deroga in virtù dell’articolo 2bis del regolamento (UE) 2023/956
Y237Merci aventi origine nell’UE
Y238La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026.

Tali indicazioni assumono rilievo sostanziale, in quanto la corretta compilazione della dichiarazione doganale costituisce condizione imprescindibile per l’ammissibilità dell’operazione di importazione. L’assenza o l’errata indicazione dei codici prescritti comporta il blocco delle merci e l’attivazione delle conseguenti misure di controllo e, ove del caso, sanzionatorie.

Scadenze rilevanti

Alla luce dei chiarimenti forniti, assumono particolare rilievo le seguenti scadenze:

  • 31 dicembre 2025: termine della fase transitoria;
  • 1° gennaio 2026: avvio della fase definitiva del CBAM;
  • 31 marzo 2026: termine per la presentazione dell’istanza di autorizzazione;
  • 27 settembre 2026: termine massimo di operatività della deroga.

Sul piano degli adempimenti sostanziali:

  • dal 1° febbraio 2027 è previsto l’avvio del sistema di vendita dei certificati CBAM tramite la piattaforma comune europea;
  • a decorrere dal 2027 è introdotto l’obbligo di copertura trimestrale minima, pari almeno al 50% delle emissioni incorporate;
  • la dichiarazione CBAM annuale dovrà essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno;
  • entro il 31 ottobre dovrà avvenire la restituzione dei certificati in misura corrispondente alle emissioni dichiarate.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza in materia di diritto doganale e international trade compliance, sono a disposizione delle imprese per supportarle nella predisposizione delle domande e nell’adempimento degli obblighi derivanti dal CBAM.

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