CBAM: pubblicato il Regolamento di semplificazione
Il 17 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2025/2083 che modifica il Regolamento 2023/956 (c.d. Regolamento CBAM). Le modifiche al regolamento CBAM si inseriscono nel più ampio pacchetto legislativo “Omnibus”, presentato dalla Commissione europea con l’obiettivo di semplificare la normativa dell’UE, rafforzare la competitività e liberare capacità di investimento aggiuntiva.
Trovate nel seguito le novità più rilevanti.
- Esenzioni de minimis per i piccoli importatori
Tra le modifiche più significative figura l’introduzione di una nuova soglia de minimis (Articolo 2 bis). In base a questa disposizione, gli importatori che introducono nell’Unione meno di 50 tonnellate annue di beni CBAM sono esentati dagli obblighi previsti dal Regolamento.
La misura ha un impatto particolarmente rilevante per PMI e soggetti privati, che rappresentano la maggior parte degli operatori interessati da questa semplificazione. La soglia cumulativa annuale consentirà infatti di esentare circa il 90% degli importatori dagli obblighi di dichiarazione e restituzione dei certificati CBAM, senza compromettere l’efficacia ambientale del meccanismo, poiché oltre il 99% delle emissioni totali continuerà a rimanere coperto dal sistema.
- Deroga temporanea all’obbligo di autorizzazione per i dichiaranti CBAM
In origine, a partire dal 1° gennaio 2026, gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti avrebbero dovuto ottenere preventivamente la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato per poter importare merci soggette al meccanismo.
A seguito delle modifiche introdotte, è stata prevista una deroga transitoria (Articolo 7): gli operatori che presentano domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026 potranno continuare temporaneamente a importare merci anche dopo aver superato la soglia unica basata sulla massa, fino alla decisione dell’autorità competente sulla concessione dell’autorizzazione.
Questa misura è stata introdotta per evitare un afflusso concentrato di richieste all’inizio del 2026 e per garantire la continuità delle importazioni nella fase immediatamente successiva al periodo transitorio.
- Prezzo del carbonio pagato in un paese terzo e prezzi di default
La versione emendata del regolamento elimina il requisito relativo al paese di origine delle merci all’articolo 9, consentendo così a un dichiarante CBAM autorizzato di richiedere nella propria dichiarazione CBAM una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire tenendo in considerazione il prezzo del carbonio pagato in un qualsiasi paese terzo. La Commissione ha spiegato che la modifica è giustificata dal fatto che il prezzo del carbonio potrebbe essere stato pagato in un paese terzo diverso da quello di origine delle merci importate.
Inoltre, in precedenza, la riduzione poteva essere richiesta esclusivamente dimostrando l’effettivo pagamento del prezzo del carbonio nel paese di origine; la versione modificata del Regolamento prevede che la Commissione possa stabilire prezzi di carbonio di default per ogni paese, basati sul prezzo medio annuo del carbonio (in EUR/tCO2e). Eventuali sconti o compensazioni disponibili nel paese che riducono il prezzo di carbonio di default dovranno essere presi in considerazione.
Modifica dell’obbligo di acquisto dei certificati CBAM
Con riferimento all’obbligo di acquisto dei certificati CBAM, in origine la vendita dei certificati CBAM da parte degli Stati membri avrebbe dovuto iniziare nel 2026, è stato deciso di posticiparne l’avvio al febbraio 2027 (Articolo 20).
Inoltre, è stato modificato l’obbligo per i dichiaranti CBAM autorizzati di mantenere un numero minimo di certificati CBAM sul proprio conto nel registro.
In precedenza, la normativa prevedeva che al termine di ogni trimestre il numero di certificati detenuti corrispondesse almeno all’80 % calcolate sulla base dei valori predefiniti.
Con la nuova disciplina, la soglia è ridotta al 50 % e viene introdotta una maggiore flessibilità nei criteri di calcolo. I dichiaranti possono infatti basarsi alternativamente sui valori predefiniti privi di maggiorazione oppure sui dati relativi ai certificati restituiti per le stesse categorie merceologiche e Paesi d’origine nell’anno precedente.
- Slittamento del termine per la presentazione della dichiarazione CBAM annuale
Per la prima volta, nel 2027 — relativamente all’anno di importazione 2026 — i dichiaranti CBAM autorizzati dovranno presentare la dichiarazione CBAM annuale entro il 30 settembre dell’anno successivo, in luogo della precedente scadenza del 31 maggio (Articolo 22).
Lo slittamento del termine mira a garantire un margine temporale più adeguato per consentire ai soggetti obbligati di acquisire e consolidare le informazioni necessarie, completare la verifica delle emissioni incorporate da parte di un verificatore accreditato e acquistare il numero corrispondente di certificati CBAM da restituire.
- Nuova disciplina sul riacquisto dei certificati CBAM
È stata inoltre modificata la disciplina sul riacquisto dei certificati CBAM rimanenti sul conto del dichiarante nel registro CBAM dopo che i certificati sono stati restituiti (Articolo 23).
In base alla normativa previgente, il numero di certificati CBAM riacquistabili era limitato a un terzo del totale acquistato nell’anno civile precedente, e la richiesta di riacquisto doveva essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di restituzione dei certificati.
La nuova disciplina prevede che il numero di certificati CBAM oggetto di riacquisto sia pari al totale dei certificati che il dichiarante CBAM autorizzato era tenuto ad acquistare nell’anno in cui sono stati acquistati. Inoltre, il termine per la presentazione della richiesta è stato posticipato al 31 ottobre.
La procedura di riacquisto viene effettuata attraverso la piattaforma centrale comune di cui all’articolo 20. In particolare, La Commissione riacquista l’eccedenza dei certificati CBAM per conto dello Stato membro in cui il dichiarante CBAM autorizzato è stabilito.
Lo Studio Legale Padovan, grazie alla consolidata esperienza maturata sin dalla pubblicazione del Regolamento CBAM, è a disposizione delle aziende per fornire assistenza mirata nell’analisi delle modifiche normative, nella definizione di strategie di compliance e nell’adeguamento dei processi operativi.