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Dazi USA: adottate le nuove “reciprocal tariffs” e pubblicata la lista dei beni soggetti a dazi nel settore automotive

Studio Legale Padovan

Il 2 aprile 2025, il presidente USA Trump ha adottato, attraverso la pubblicazione dell’Executive Order (“E.O.”) “Regulating Imports with a Reciprocal Tariff to Rectify Trade Practices that Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits”, quelli che ha chiamato “dazi reciproci”, con l’obiettivo di ristabilire l’equilibrio nei rapporti commerciali tra gli USA e i propri partner commerciali. È inoltre stata pubblicata la lista dei beni soggetti ai dazi annunciati il 26 marzo 2025 legati al settore automotive. Trovate di seguito un riassunto delle principali novità.

         I. “Reciprocal Tariffs

Le misure in oggetto, adottate alla luce del Report on Foreign Trade Barriers pubblicato in data 31 marzo 2025 dall’Office of The United States Trade Representative rappresentano la risposta dell’Amministrazione Trump alla percepita assenza di reciprocità nei trattamenti tariffari all’importazione che le merci statunitensi secondo la presidenza Trump subiscono nei paesi terzi.

L’Executive Order, adottato ai sensi dell’Emergency Economic Power Act introduce:

  • Un dazio ad valorem del 10% sull’importazione di tutte le merci provenienti da qualunque paese terzo a partire dal 5 aprile 2025 (con alcune limitate eccezioni su cui infra);
  • a partire dal 9 aprile 2025, tale dazio sarà aumentato per i beni originari dei paesi elencati nell’Allegato I dell’E.O. e sarà applicata una aliquota differenziata per paese. Tra gli altri, i seguenti dazi ad valorem saranno pagabili sui beni originari dai seguenti paesi:
    • Unione europea: 20%;
    • Repubblica Popolare Cinese: 34%;
    • India: 27%;
    • Giappone: 24%.

Segnaliamo come la formulazione letterale dell’E.O. è in parte ambigua, poiché potrebbe sembrare da una prima lettura dar rilevanza alla provenienza del bene più che all’origine non preferenziale. A nostro avviso tuttavia, in considerazione dell’approccio adottato dalle dogane statunitensi in passato, al fine di identificare l’aliquota dei dazi reciproci applicabile dal 9 aprile dovrà darsi rilevanza all’origine non preferenziale dei beni.

Tutte le misure introdotte ai sensi del presente E.O. dovranno essere applicate in aggiunta a ogni altro dazio, tariffa, tassa, accisa o misura applicabile ai prodotti oggetto di importazione e quindi, ad esempio, in aggiunta ai dazi Most Favoured Nation (oggi in media negli USA al 3,3%) e ai c.d. “dazi fentanyl” sui prodotti di origine cinese (al 20%).

Esclusioni

L’E.O. prevede che i “dazi reciproci” non troveranno applicazione ai seguenti beni:

  • Le merci soggette alle misure di cui alla Section 50 U.S.C. 1702(b);
  • Le automobili e parti di automobili soggette ai dazi addizionali introdotti ai sensi della Proclamation 10896 del 26 marzo 2025;
  • Altri prodotti quali ad esempio: rame, prodotti farmaceutici, semiconduttori, prodotti in legno, alcuni minerali critici, energia e prodotti energetici listati nell’Allegato II dell’E.O. (link);
  • Tutti i prodotti originari da paesi soggetti ai dazi previsti dalla Colonna 2 dell’Harmonised Tariff Schedule of the USA (“HTSUS”). Tali paesi, definiti quali “Column Two Countries”, sono, ad oggi: Cuba, Corea del Nord, Russia e Bielorussia (vedasi link);
  • Tutti i prodotti che potrebbero essere in futuro assoggettati a misure tariffarie adottate ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act of 1962;
  • i prodotti in acciaio e alluminio di cui alla Proclamation 10895 e 10896 (vedasi post), che restano assoggettati alla normativa specifica ad essi applicabile;
  • Beni originari di Messico e Canada, su cui continua ad applicarsi la normativa specifica, su cui vedi infra.

In generale, l’E.O. in oggetto sottolinea che i “dazi reciproci” si applicano solamente al “non-US content” del bene importato, a condizione che almeno il 20% del valore del bene stesso sia di origine statunitense. Lo “US content” viene definito come il valore dei componenti prodotti interamente, o che hanno subito una lavorazione sostanziale negli Stati Uniti.

Rimane inoltre applicabile – a determinate condizioni e su base provvisoria – l’agevolazione daziaria prevista dall’istituto del de minimis ($800 di valore individuale ovvero $100 o $200 a seconda dei casi).

I.I. Merci originarie di Canada e Messico

Per quanto concerne i beni originari dal Canada e dal Messico, continueranno ad applicarsi i “dazi fentanyl” introdotti nel febbraio 2025 e da ultimo modificati dagli E.O. 14231 e E.O. 14227 del 2 marzo 2025. Alla luce di tali misure, tutte le merci originarie da tali paesi che non rispetteranno le regole per l’attribuzione dell’origine preferenziale stabilite dall’USMCA sono soggette ad un dazio ad valorem del 25%, ad eccezione dei prodotti energetici di origine canadese e della potassa di origine canadese, che sono soggetti ad un’aliquota ad valorem del 10%. Nel caso in cui le misure adottate ai sensi degli E.O. 14231 e E.O. 14227 del 2 marzo 2025 (i “dazi fentanyl”) dovessero essere sospese, le merci originarie di Canada e Messico che non rispettano le regole di origine preferenziale USMCA saranno soggette a un dazio ad valorem del 12%, ad esclusione dei prodotti energetici canadesi, della potassa canadese e delle merci esenti da imposte ai sensi dell’USMCA, che sono parti o componenti di un bene “substantially finished” negli Stati Uniti.

II. Beni soggetti ai dazi USA sul settore automotive

Come esposto in un precedente post (link) Il 26 marzo 2024 il presidente Trump ha introdotto, con la Proclamation 10908, un dazio ad valorem del 25% sui prodotti del settore automotive. La tariffa in questione si applica, per le automobili, a partire dal 3 aprile 2025. Per quanto concerne invece le parti di automobili, la tariffa si applicherà a partire dal 3 maggio 2025.

L’Allegato I, pubblicato il 2 aprile, introduce all’interno del HTSUS le seguenti nuove Headings:

  • Heading 9903.94.01 (veicoli a motore per passeggeri e furgoni leggeri, c.d. light trucks), 9903.94.02 (veicoli a motore non per passeggeri o non light trucks), 9903.94.03 (veicoli a motore per passeggeri e furgoni leggeri, previa approvazione del Secretary of Commerce) 99.03.94 (veicoli a motore per passeggeri e camion leggeri che sono stati prodotti almeno 25 anni prima dell’importazione). Tali Headings contengono molti codici doganali relativi ai veicoli a motore delle voci 8703 e 8704. Per quanto concerne nello specifico i veicoli a motore per passeggeri e i furgoni leggeri che posseggono i requisiti di origine preferenziale previsti dall’USMCA, gli importatori hanno la facoltà di fornire all’autorità competente la documentazione necessaria a identificare il quantitativo di “U.S. Content” contenuto in ogni modello importato. Lo “U.S. content” si riferisce al “value of the automobile attributable to parts wholly obtained, produced entirely, or substantially transformed in the United States”. Il Secretary of Commerce, una volta valutata la documentazione, potrà dichiarare che l’importazione sarà soggetta all’aliquota del 25% solamente in relazione al valore del contenuto non-U.S. dell’automobile (calcolata per sottrazione tra il valore dello U.S. content e il valore totale dell’automobile). Nel caso in cui il U.S. Customs and Border Protection (“CBP”) determini che il valore di non-U.S. content contenuto nell’automobile sia inaccurato, la tariffa del 25% sarà applicata alla totalità del valore del bene, retroattivamente, a partire dal 3 aprile 2025 fino alla data della dichiarazione, e pro-futuro dalla data della dichiarazione erronea fino alla rettifica.
  • Heading 9903.94.05 (parti di automobili). Tale Heading contiene molti codici doganali, tra i tanti segnaliamo i seguenti: 4009.12.0020 (tubi per freni), 8413.30.90 (pompe per combustione), cuscinetti della voce 8482, motori elettrici della voce 8501, e 8501.33 (generatori per motori). La lista completa può esse consultata qui (link).
  • Heading 9903.94.06. Tale Heading contiene, invece, tutti i prodotti contenuti inclusi nell’Heading 9903.94.05 che: posseggono i requisiti per l’attribuzione dell’origine preferenziale ai sensi delle regole USMCA (ad esclusione dei kit per automobili e raccolte di parti) o che non siano parti di veicoli per passeggeri e camion leggeri. Tali prodotti risultano dunque essere esenti dall’applicazione del dazio in oggetto.

Dunque, ai sensi dell’Allegato I della Proclamation 10908, l’aliquota del 25% sarà applicata a tutti i veicoli per passeggeri e camion leggeri ai loro ricambi ad eccezione di:

  • Beni che posseggono i requisiti di origine preferenziale previsti dall’USMCA se autorizzati dall’autorità competente, ai quali si applica il “dazio automotive” del 25% solo sul non-US content.
  • Le parti di automobili e camion leggeri che soddisfano i requisiti di origine previsti dall’USMCA (ad esclusione di kit e raccolte di parti)
  • veicoli a motore non destinati al trasporto di passeggeri, cui si applicano i “dazi reciproci” di cui sopra.
  • i veicoli “storici”, prodotti almeno 25 anni prima dell’importazione, anch’essi soggetti ai “dazi reciproci”.
  • I beni elencati nell’Heading 9903.94.06 e che non sono parti di veicoli per passeggeri e camion leggeri, ma anche in questo caso fatta salva l’applicabilità dei “dazi reciproci”.

I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza ultraventennale dello Studio in materia di compliance doganale sono a disposizione delle imprese per supportarle nell’attuare una pianificazione strategica dei flussi commerciali finalizzata a mitigare l’impatto delle recenti norme anche attraverso la nostra rete di professionisti statunitensi.