Il 2 aprile 2026, con la Proclamation “Strengthening actions taken to adjust imports of aluminum, steel, and copper into the United States”, il Presidente Trump ha modificato in modo significativo il regime dei dazi addizionali ex Section 232 applicabili a prodotti in alluminio, acciaio e rame, nonché ad alcuni relativi derivative products. Le nuove misure si applicano ai beni immessi in consumo negli Stati Uniti a partire dal 6 aprile 2026.
Come noto, per fronteggiare le minacce alla sicurezza nazionale individuate nelle Proclamation 9704 (alluminio), 9705 (acciaio) e 10962 (rame), gli Stati Uniti hanno introdotto specifici regimi daziari basati sull’imposizione di dazi addizionali ad valorem su determinati prodotti metallici e sui relativi derivati. Con la Proclamation del 2 aprile 2026, la Casa Bianca interviene sia sulle modalità di calcolo dei dazi, sia sul perimetro dei prodotti soggetti, sia sul meccanismo di futura inclusione di nuovi derivative articles.
NUOVE MISURE NORMATIVE
In primo luogo, i dazi ex Section 232 si applicheranno al full customs value del prodotto importato, e quindi all’intero valore doganale del bene, indipendentemente dal contenuto di metallo. La proclamation supera dunque, per i prodotti interessati, l’approccio fondato sul solo valore del metallo incorporato, vigente sino ad ora.
Le nuove aliquote possono essere così sintetizzate:
- 50% per tutti gli articoli in alluminio e acciaio, per la maggior parte degli articoli in rame e per alcuni derivative articles in alluminio e acciaio elencati nell’Annex I-A. Per alcuni prodotti del Regno Unito è prevista un’aliquota ridotta al 25%, ma solo ove siano rispettati specifici requisiti relativi a smelting/casting dell’alluminio o al melt and pour dell’acciaio. È inoltre prevista un’aliquota del 10% per i derivative articles realizzati interamente con metallo di origine statunitense secondo i criteri metallurgici indicati nella proclamation.
- 25% per gli articoli in rame e per alcuni derivative articles in alluminio e acciaio elencati nell’Annex I-B. Anche in questo caso è prevista un’aliquota ridotta al 15% per taluni prodotti del Regno Unito, limitatamente però ai prodotti in alluminio o acciaio che rispettino i requisiti tecnici indicati dalla proclamation; resta inoltre applicabile l’aliquota del 10% per gli articoli il cui contenuto metallico sia interamente di origine statunitense.
- Per i prodotti elencati nell’Annex II, i dazi addizionali previsti dalle proclamations su alluminio e acciaio non troveranno più applicazione.
- Per i prodotti elencati nell’Annex III, fino al 31 dicembre 2027 si applica un regime transitorio collegato all’aliquota Column 1 HTSUS: se l’aliquota MFN è inferiore al 15%, il dazio Section 232 si applica in misura tale da portare il carico complessivo al 15%; se invece l’aliquota MFN è pari o superiore al 15%, il dazio addizionale Section 232 è pari a zero. Per alcuni derivative articles con contenuto interamente statunitense di alluminio o acciaio è prevista un’aliquota del 10%; per i prodotti provenienti da Paesi con cui gli Stati Uniti non intrattengono normal trading relations, l’aliquota è invece del 25%. I benefici di Annex III possono inoltre essere revocati per singoli partner commerciali, con conseguente passaggio al regime ordinario dell’Annex I-B.
- Resta fermo il dazio del 200% su tutti i prodotti in alluminio e derivative products in alluminio elencati negli Annex I-A, I-B e III che siano di origine russa oppure fabbricati con alluminio primario fuso in Russia o colato in Russia.
Merita inoltre attenzione il fatto che i prodotti elencati negli Annex I-A, I-B e III che risultino riconducibili a più di un metallo daziato saranno assoggettati una sola volta alla misura applicabile, senza cumulo di dazi. Sono inoltre esclusi dai dazi alcuni beni privi di contenuto metallico rilevante o con contenuto insufficiente; per i beni classificati fuori dai capitoli 72, 73, 74 e 76, il dazio non si applica se il metallo rilevante pesa meno del 15% del peso del bene importato.
Un ulteriore profilo di rilievo è che la proclamation chiude i precedenti inclusion processes e attribuisce al Secretary of Commerce e allo U.S. Trade Representative il potere di includere, su base continuativa, ulteriori derivative articles nel perimetro dei dazi. La proclamation rafforza inoltre i poteri di enforcement di CBP, autorizzata ad adottare regole, regolamenti o linee guida per contrastare illegal transshipment, undervaluation e altri fenomeni di elusione; gli importatori dovranno inoltre fornire le informazioni necessarie per identificare i Paesi in cui il rame è stato smelted e cast.
Per i produttori di macchine, l’effetto della nuova proclamation è misto ma, nel complesso, tendenzialmente peggiorativo: il dazio Section 232, infatti, colpisce ora il full customs value del bene importato e non più il solo valore del metallo incorporato. Vi sono però attenuazioni selettive, perché diverse voci tipiche del settore dei macchinari rientrano nell’Annex III, che fino al 31 dicembre 2027 prevede un regime transitorio più favorevole per taluni derivative steel and aluminum articles. Tra i codici doganali di maggiore interesse si segnalano, ad esempio, HTSUS 8421.29.00, 8428.32.00, 8428.33.00, 8428.39.00, 8457.10.00, 8477.10.30, 8477.10.40, 8477.10.90, 8477.90.25 e 8477.90.8601.
Sul piano europeo, la proclamation si colloca in un contesto transatlantico già particolarmente sensibile. Come abbiamo già evidenziato in un nostro precedente approfondimento dedicato alla risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2026 in merito alla proposta di regolamento della Commissione, il Parlamento ha rilevato che la dichiarazione comune UE-USA non estendeva ad acciaio e alluminio il massimale tariffario del 15%, con conseguente permanenza delle aliquote statunitensi del 50%, e ha inoltre previsto meccanismi di sospensione delle concessioni UE qualora gli Stati Uniti imponessero dazi supplementari superiori al 15% o modificassero la classificazione dei prodotti con l’effetto di aumentare il livello tariffario. In questa prospettiva, la proclamation del 2 aprile 2026 si inserisce in un quadro già attentamente monitorato anche dalle istituzioni europee.
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