I. Nuovi dazi sul settore automotive.
Il 26 marzo 2024 il Presidente Trump, attraverso l’annunciopubblicato sul sito della Casa Bianca (consultabile qui), ha dichiarato l’introduzione di nuovi dazi all’importazione su veicoli per passeggeri, camion leggeri, e alcune parti di automobili (quali, tra gli altri, motori, trasmissioni e componenti elettroniche) quale esito di un investigazione condotta ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act.
La Proclamation sottoscritta dal Presidente specifica come le importazioni di veicoli provenienti da paesi terzi abbiano avuto nel tempo un impatto negativo sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. In ragione di ciò, il Presidente ha dichiarato che i beni del settore automotive indicati nell’Allegato I della Proclamation saranno assoggettati ad un dazio ad valorem del 25%. La tariffa in questione si applicherà, per le automobili, a partire dal 3 aprile 2025. Per quanto concerne invece le parti di automobili, la data di applicabilità sarà specificata una volta che l’atto sarà pubblicato sul Federal Register, ma non potrà andare oltre il 3 maggio 2025.
La tariffa in questione sarà applicata in aggiunta a ogni altro dazio, tariffa o accisa applicabili ai prodotti oggetti di importazione.
Tuttavia, la Proclamation in analisi prevede due scenari nei quali l’aliquota potrà alternativamente essere calcolata solamente su parte del valore del bene o totalmente disapplicata:
- Per quanto concerne le automobili che possono beneficiare del trattamento tariffario preferenziale ai sensi dell’USMCA, gli importatori hanno la facoltà di fornire all’autorità competente la documentazione necessaria a identificare il quantitativo di “U.S. Content” contenuto in ogni modello importato. Lo “U.S. content” si riferisce al “value of the automobile attributable to parts wholly obtained, produced entirely, or substantially transformed in the United States”. L’Autorità competente, una volta valutata la documentazione, potrà dichiarare che l’importazione sarà soggetta all’aliquota del 25% solamente in relazione al valore del contenuto non-U.S. dell’automobile (calcolata per sottrazione tra il valore dello U.S. content e il valore totale dell’automobile). Nel caso in cui il U.S. Customs and Border Protection (“CBP”) determini che il valore di non-U.S. content contenuto nell’automobile sia inaccurato, la tariffa del 25% sarà applicata alla totalità del valore del bene, retroattivamente, a partire dal 3 aprile 2025 fino alla data della dichiarazione, e pro-futuro dalla data della dichiarazione erronea fino alla rettifica.
- La tariffa del 25% ad valorem non dovrà essere applicata alle parti di automobili (indicate nell’Allegato I) che possono beneficiare del trattamento tariffario preferenziale ai sensi dell’USMCA fino al momento in cui il Secretary, di concerto con CBP, non stabiliranno un procedimento per applicare il dazio esclusivamente al valore del non-U.S. content di tali parti. Tale previsione non si applica tuttavia a “automobile knock-down kits or parts compilations”.
Si attende la pubblicazione della Proclamation e dell’Allegato I contenente i codici doganali dei beni soggetti a dazio, la quale avverrà sul sito del Federal Register nelle prossime ore.
II. Prova del luogo di fusione e colata per i prodotti in acciaio e alluminio soggetti a dazio USA.
Si segnala inoltre come di recente, il CBP statunitense abbia fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di prova del luogo di colatura, estrazione e fusione dei prodotti in alluminio e acciaio assoggettati a dazio statunitense (si veda il nostro post in merito). Tale informazione, infatti, risulta essenziale nel caso in cui l’importatore volesse usufruire dell’esenzione dal dazio ad valorem del 25% sui prodotti derivati dell’acciaio e dell’alluminio indicati nelle Heading 9903.85.07 e 9903.85.08 (alluminio) e 9903.81.90 and 9903.81.91 (acciaio), provando che il prodotto derivato sia stato processato in un paese terzo utilizzando alluminio o acciaio estratti, fusi e colati negli Stati Uniti.
Attraverso la pubblicazione della “Guidance 64384423” relativa all’acciaio e della “Guidance 64384496” relativa all’alluminio, l’autorità doganale statunitense ha determinato che gli importatori dovranno indicare il paese di estrazione o colatura più recente attraverso l’indicazione del codice ISO in relazione all’alluminio, acciaio e i prodotti da essi derivati.
Inoltre, il CBP, attraverso le sue “Section 232 Tariffs on Steel and Aluminum Frequently Asked Questions” ha di recente affermato, con specifico riferimento ai prodotti derivati dell’alluminio, che nel caso in cui l’importatore non sia in grado di indicare il paese in cui il materiale sia stato estratto o colato, esso potrà indicare qualsiasi altro paese, ad esclusione degli Stati Uniti d’America.
Dati i requisiti sempre più stringenti posti dall’autorità doganale statunitense, le imprese che intendono vendere prodotti derivati negli stati uniti dovranno procedere al tracciamento della propria Supply Chain, al fine di identificare i paesi coinvolti nel processo produttivo e, eventualmente, beneficiare delle esenzioni previste dalla normativa statunitense.
I professionisti dello Studio Legale Padovan, forti dell’esperienza ultraventennale dello Studio in materia di compliance doganale sono a disposizione delle imprese per supportarle nell’attuare una pianificazione strategica dei flussi commerciali finalizzata a mitigare l’impatto daziario.