News

DAZI USA-UE: IL PARLAMENTO EUROPEO APPROVA IL REGOLAMENTO SULL’ACCORDO DI TURNBERRY E FISSA LE CONDIZIONI PER L’ACCESSO PREFERENZIALE AL MERCATO

Studio Legale Padovan

Il 26 marzo 2026, con la risoluzione P10_TA(2026)0096, il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento della Commissione COM(2025)0261(COD), relativa all’adeguamento dei dazi doganali e all’apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America.

Entrambi i testi sono stati elaborati dalla Commissione per il commercio internazionale (INTA) a seguito della relazione dell’europarlamentare Bernd Lange. Se concordati con i governi degli Stati membri nel successivo trilogo, tali testi daranno attuazione alla politica daziaria definita durante l’accordo di Turnberry, raggiunto il 27 luglio 2025 in Scozia tra il Presidente Trump e la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e formalizzato nella dichiarazione congiunta del 25 agosto 2025.

Il cuore della proposta: sospensione dei dazi e condizionalità

Il Parlamento ha operato una modifica sostanziale rispetto all’impostazione originaria della Commissione nella proposta di Regolamento del 28.08.2025 (COM(2025)0261(COD)): il meccanismo centrale non è più un semplice “adeguamento” (ossia la fissazione a zero) dei dazi doganali della tariffa doganale comune, bensì una sospensione degli stessi (emendamenti 23 e 24). La sospensione, per definizione temporanea e condizionale, preserva la capacità dell’Unione di ripristinare le aliquote ordinarie al venir meno delle condizioni previste. In termini concreti, il regolamento eliminerà la maggior parte dei dazi sui beni industriali statunitensi e garantirà accesso preferenziale al mercato per un’ampia gamma di prodotti ittici e agricoli tramite contingenti tariffari (anche TRQs: Tariff Rate Quotas), su un impianto che il Consiglio aveva già parzialmente modificato nella propria posizione del 21 novembre 2025, aggiungendo misure di salvaguardia, un riferimento alle regole di origine non preferenziali e una clausola di revisione al dicembre 2028.

La clausola “sunrise”: le preferenze non scattano automaticamente

L’intervento più innovativo del Parlamento è l’introduzione di una clausola di entrata in vigore (sunrise clause): le preferenze tariffarie e i contingenti previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento non si applicano dalla data di entrata in vigore, bensì soltanto a decorrere dalla data stabilita da un atto delegato della Commissione (art. 4 quater), adottabile esclusivamente al ricorrere cumulativo di quattro condizioni che rispecchiano gli impegni assunti dagli Stati Uniti nell’accordo di Turnberry:

  • applicazione di un’aliquota non superiore al 15% — compresa la tariffa NPF — sulla generalità delle merci UE;
  • applicazione della sola tariffa NPF per categorie strategiche di prodotti, quali quelli quali farmaceutici generici, aeromobili e risorse naturali non disponibili, incluso il sughero;
  • massimale del 15% su semiconduttori, legname, automobili e farmaci;
  • massimale del 15% sui prodotti con contenuto di acciaio e alluminio inferiore al 50%.

La Commissione è inoltre tenuta a verificare che gli Stati Uniti abbiano fornito garanzie formali, chiare e precise circa il rispetto continuativo di tali condizioni. Come ha dichiarato il relatore Bernd Lange: “Il regolamento potrà applicarsi solo dopo che gli Stati Uniti avranno pienamente rispettato i termini dell’intesa. Qualsiasi ulteriore minaccia tariffaria comporterà la cessazione della normativa.”

La clausola “sunset” e il controllo parlamentare

In speculare simmetria con la sunrise clause, il Parlamento ha inserito una clausola di scadenza (sunset clause): il regolamento si applica fino al 31 marzo 2028 e la proroga è possibile soltanto mediante una nuova proposta legislativa, da presentare a seguito di un’approfondita valutazione dell’impatto del Regolamento sull’economia dell’Unione. Il meccanismo è rafforzato da due obblighi di reporting: una prima valutazione degli impatti economici e di sicurezza è attesa entro sei mesi dall’entrata in vigore; una seconda valutazione globale — corredata, se del caso, di proposta legislativa di proroga — dovrà essere presentata sei mesi prima della scadenza, esaminando tra l’altro l’evoluzione dei flussi commerciali, gli effetti su PMI e produttori agroalimentari, le implicazioni per la membership WTO e i costi dell’onere normativo derivante dai dazi USA ex sezione 232.

La clausola di sospensione, il regime anti-coercizione e il passaggio agli atti delegati

Uno degli interventi istituzionalmente più significativi riguarda la modifica degli strumenti di governance. Nella proposta iniziale di Regolamento, la Commissione aveva previsto che i poteri di sospensione fossero esercitati mediante atti di esecuzione, conformemente alla procedura d’esame prevista dall’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 (cosiddetta comitologia).

Il Parlamento europeo, invece, con la risoluzione in esame ha sostituito integralmente tale meccanismo con atti delegati della Commissione ai sensi dell’articolo 290 TFUE (emendamenti 16, 27 e 37).

Sempre sotto il profilo istituzionale, al fine di garantire un equilibrato coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio nella fase di elaborazione degli atti delegati, la risoluzione ha altresì previsto che entrambi possano accedere alla documentazione predisposta dalla Commissione, nonché che i rispettivi esperti possano partecipare alle riunioni dei gruppi di esperti incaricati della loro redazione.

È poi previsto un controllo democratico rafforzato: l’atto delegato entra in vigore soltanto se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni (emendamento 41).

Per situazioni di urgenza che incidano sugli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione, è prevista una procedura d’urgenza (art. 4 sexies) con entrata in vigore immediata degli atti delegati, salvo la possibilità per Parlamento e Consiglio di sollevare obiezioni successive.

È poi previsto che la Commissione potrà sospendere le preferenze qualora gli Stati Uniti imponessero dazi aggiuntivi superiori al massimale del 15% o nuovi tipi di dazi discriminassero gli operatori economici europei, minacciassero l’integrità territoriale degli Stati membri o le loro politiche estera e di difesa, ovvero ricorressero alla coercizione economica ai sensi del regolamento (UE) 2023/2675, al fine di ottenere la modifica di un atto sovrano dell’UE o di uno Stato membro. In questi casi, la Commissione è tenuta ad avviare un esame e, se del caso, a sospendere l’applicazione del regolamento (emendamento 10).

Il regime speciale per acciaio e alluminio e il meccanismo di salvaguardia

L’articolo 4 ter, introdotto ex novo dal Parlamento, prevede disposizioni specifiche per l’acciaio, l’alluminio e i loro prodotti derivati di cui ai codici NC 72, 73 e 76. È previsto che la sospensione dei dazi UE per tali categorie cessi automaticamente sei mesi dopo la data di inizio dell’applicazione del regolamento. La sospensione potrà tuttavia essere prorogata da un atto delegato della Commissione, a condizione che gli Stati Uniti abbiano nel frattempo ridotto al 15% i propri dazi sui prodotti europei con tenore di acciaio e alluminio superiore al 50%.

Il Parlamento ha inoltre introdotto, all’emendamento 38, un meccanismo di salvaguardia (art. 4 bis), ai sensi del quale la Commissione, incaricata di monitorare l’impatto delle nuove norme, potrà, con atto delegato, sospendere temporaneamente i dazi introdotti ai sensi del nuovo Regolamento qualora le importazioni dagli Stati Uniti raggiungano livelli tali da causare gravi danni all’industria dell’UE.

Prossime tappe

Il Parlamento europeo è ora pronto ad avviare i negoziati con il Consiglio, attraverso la procedura di trilogo, per la definizione della forma finale della legislazione. La posizione adottata, costruita su una triade di clausole sunrise, sunset e sospensione, integrate da un meccanismo anti-coercizione e da salvaguardie settoriali rappresenta, nelle parole del relatore Lange, “un forte mandato negoziale” che subordina ogni concessione unionale in materia di dazi al rispetto puntuale e verificabile degli impegni americani, preservando al contempo il pieno controllo del legislatore europeo sull’evoluzione del regime preferenziale.

Lo Studio Legale Padovan continuerà a monitorare l’iter di approvazione e attuazione dell’accordo e a fornire aggiornamenti sugli impatti giuridici e operativi per imprese e operatori economici interessati.

Servizi legali di qualità