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Client Alert Ottobre 2016 – Riforma del sistema UE di controllo delle esportazioni di prodotti dual use: la Commissione europea presenta la sua proposta

Studio Legale Padovan

RIFORMA DEL SISTEMA UE DI CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI PRODOTTI DUAL USE: LA COMMISSIONE EUROPEA PRESENTA LA SUA PROPOSTA

Il 28 settembre 2016, la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento di riforma del regime UE di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, ossia quei beni che possono avere un utilizzo sia civile, sia militare.
Ove fosse approvato nella sua attuale versione, il testo introdurrebbe nel regime UE di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, ad oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 428/2009 e successive modifiche e integrazioni, alcune sostanziali novità. Segnaliamo, in particolare, le seguenti:

  • nonostante le preoccupazioni espresse nei mesi scorsi da alcuni portatori di interessi, tra cui alcune importanti associazioni industriali, verrebbero assoggettati a controlli, sia mediante l’inserimento negli elenchi di un numero limitato di prodotti specifici, sia mediante l’estensione dell’ambito di applicazione della ‘clausola onnicomprensiva mirata’ (clausola catch-all), certi prodotti e tecnologie di sorveglianza informatica (centri di controllo e sistemi di conservazione dei dati) al fine di prevenire le violazioni dei diritti umani derivanti dall’esportazione di prodotti UE in paesi terzi e per affrontare i rischi per la sicurezza, per l’UE e i suoi cittadini, connessi a certe nuove tecnologie. Proprio per tener conto delle tecnologie di sorveglianza informatica, anche la definizione di ‘prodotti a duplice uso’ verrebbe modificata.
  • la proposta modifica le definizioni di ‘esportazione’ e di ‘esportatore’, soprattutto al fine di fare chiarezza in merito all’applicazione dei controlli alle persone fisiche, che possono essere ‘esportatori’, in particolare, ove trasportino merci nei bagagli personali o per quanto riguarda i trasferimenti di tecnologia (ad esempio: fornitori di servizi, ricercatori e consulenti, oltre alle persone che scaricano tecnologia soggetta a controllo);
  • la proposta fa chiarezza in merito ai controlli sui trasferimenti immateriali di tecnologia, sottoponendo a controllo i trasferimenti di tecnologia a basso rischio solo quando la tecnologia a duplice uso è messa a disposizione di una persona in un paese terzo;
  • la proposta precisa quali controlli sono applicabili alla fornitura di assistenza tecnica che comporta un movimento transfrontaliero;
  • verrebbero armonizzati a livello europeo le condizioni e i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni all’esportazione, compresi il periodo di validità e i tempi per il rilascio delle autorizzazioni specifiche e globali;
  • verrebbe introdotta una nuova autorizzazione per “grandi progetti“, concepita per determinati progetti pluriennali di grandi dimensioni; tale autorizzazione offrirebbe il vantaggio di un’unica licenza valida per tutte le operazioni di esportazione correlate per tutta la durata del progetto e subordinatamente a determinate condizioni (ad esempio, informazione e auditing);
  • in relazione alle licenze globali di esportazione e a certe autorizzazioni generali di esportazione, verrebbe introdotto l’obbligo per le imprese di attuare un efficace programma interno di compliance, ovvero un insieme di misure e procedure formali finalizzate al rispetto dei controlli sulle esportazioni; va da sé che le piccole imprese che non possono permettersi di sviluppare un programma interno di compliance formale potrebbero continuare a esportare nel quadro della maggior parte delle autorizzazioni generali e/o licenze specifiche.
  • Verrebbero introdotte nuove autorizzazioni generali di esportazione dell’UE (relative, ad esempio, a: prodotti di cifratura, spedizioni di basso valore, trasmissione intra-societaria di software e tecnologia).

La proposta di regolamento dovrà ora essere approvata tramite procedura legislativa ordinaria dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. Considerando che la durata media di una procedura legislativa ordinaria UE è attualmente di 19 mesi, è verosimile ritenere che il nuovo regolamento non entrerà in vigore prima della fine del 2017.

Avv. Marco Padovan
mpadovan@studiopadovan.com
Avv. Marco Zinzani
mzinzani@studiopadovan.com
Avv. Alessandro Guaiana
aguaiana@studiopadovan.com

Export Control Team

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