In data 22 gennaio 2025, il Tribunale dell’Unione europea (UE), nel caso T-271/22, ha respinto il ricorso presentato dall’imprenditore russo Andrey Melnichenko, per l’annullamento delle misure restrittive a lui imposte dall’Unione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 269 del 2014 (“Reg. 269/2014”), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Il signor Andrey Melnichenko, è stato listato nell’allegato I del Reg. 269/2014 in base al criterio di cui all’articolo 2, lettera g) della Decisione, “imprenditore di spicco” che opera “in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa”. Nello specifico, tra le ragioni del listing il Consiglio riporta “il controllo dell’EuroChem Group, un’importante ditta produttrice di fertilizzanti, e dell’impresa carbonifera SUEK”, nonché l’appartenenza alla “cerchia più influente di imprenditori russi con stretti legami con il governo russo”.
Ai sensi dell’articolo 2 del Reg. 269/2014, sono dunque soggetti a congelamento, tutti i fondi e le risorse economiche dallo stesso posseduti o controllati, che risultano quindi soggetti a un vincolo di indisponibilità. Allo stesso tempo, è fatto divieto ai soggetti unionali di mettere a sua disposizione, direttamente o indirettamente, fondi e risorse economiche. Il congelamento e il corrispettivo divieto di messa a disposizione, impatta anche le entità possedute o controllate dal sig. Melnichenko. Tra queste, ricordiamo che la società EuroChem Agro S.p.A., società italiana del gruppo EuroChem, ha subito il congelamento delle 100% delle sue quote nel settembre 2022 da parte dal Comitato di Sicurezza Finanziaria (ne abbiamo parlato in un precedente post reperibile al seguente link).
Principali motivazioni della conferma delle misure restrittive
Il Tribunale dell’Unione ha confermato che il Consiglio non ha commesso alcun errore nel valutare le ragioni che hanno determinato l’imposizione delle misure restrittive contro il signor Melnichenko e dunque il rispetto del criterio di listing sopra menzionato. Infatti, in base alle prove prodotte, il Tribunale ha confermato la corretta valutazione da parte del Consiglio delle seguenti circostanze:
- Melnichenko continua a controllare EuroChem Group e SUEK, avendone detenuto la proprietà direttamente fino al 2006, e poi attraverso una complessa struttura di trust di cui, fino al marzo 2022 è rimasto unico beneficiario. Il Tribunale ha espressamente affermato che l’utilizzo di strutture legali intermediarie, quali i trust, non impedisce di considerare il soggetto sanzionato quale detentore delle azioni gestite dal trust e, comunque, di interessi economici nelle società sopramenzionate. Melnichenko, infatti, ha continuato, da un punto di vista economico, a detenere azioni sia in Eurochem sia in SUEK.
- Il fatto che Melnichenko abbia trasferito il titolo di beneficiario del trust alla moglie – tra l’altro, il giorno prima dell’imposizione delle misure restrittive a suo carico – non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare una separazione effettiva tra il sanzionato e le due società, non comportando alcun effettivo cambiamento nella sua posizione, poiché Aleksandra Melnichenko non può considerarsi “terza parte indipendente”; resta evidente, pertanto, che il signor Melnichenko continui a beneficiare dei dividendi di entrambe aziende.
- Inoltre, il Tribunale ha anche confermato che l’imprenditore risulta attivo “in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa”. Infatti, Eurochem è uno dei principali produttori e distributor di fertilizzanti, con un fatturato che superato i 10 miliardi di USD nel 2021, mentre SUEK è una delle più grandi società energetiche integrate al mondo che produce più di 100 milioni di tonnellate di carbone all’anno, con oltre 73.000 dipendenti in Russia. Entrambi i settori (produzione e distribuzione di fertilizzanti, e settore dell’energia) sono altamente strategici e notevole fonte di reddito per la Russia. È interessante notare come il Tribunale abbia tenuto a specificare che, data l’importanza degli obbiettivi perseguiti dalle misure restrittive in questione, che fanno parte del più ampio obbiettivo di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, deve essere adottata un’ampia interpretazione del criterio sanzionatorio (con specifico riferimento al concetto di “fonte di reddito per il governo” russo).
Chiarimenti del Tribunale sulle Misure Restrittive
Consequently, the restrictive measures were still justified in the light of the objective pursued, namely to exert maximum pressure on the Russian authorities so that they bring an end to their actions and policies destabilising Ukraine and to the military aggression against Ukraine, and to increase the costs of the actions of the Russian Federation undermining Ukraine’s territorial integrity, sovereignty and independence.
Dalla decisione del Tribunale emergono interessanti chiarimenti sulle finalità delle misure restrittive. Queste, infatti, non mirano a punire singoli individui o entità per i loro legami con la Russia, ma sono tese ad aumentare la pressione sulla Federazione Russa e i costi delle sue azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, così da porre fine alla guerra il più rapidamente possibile.
Le misure restrittive, pertanto, risultano giustificate e proporzionate alla luce degli obbiettivi perseguiti, nonostante restringano i diritti fondamentali di una persona fisica o giuridica.
Nello specifico, il Tribunale ha ribadito che la limitazione all’esercizio di diritti e libertà fondamentali è lecita se rispetta quattro condizioni: 1) il potere di adottare una misura restrittiva deve essere previsto dalla legge; 2) l’essenza dei diritti in questione deve comunque essere rispettata; 3) la misura deve perseguire obbiettivi di interesse generale dell’Unione; 4) la restrizione deve essere proporzionata. Nel caso di Melnichenko tutti questi requisiti sono stati rispettati e, con specifico riferimento al principio di proporzionalità, il Tribunale ha affermato che alla luce dell’obbiettivo di interesse generale perseguito dalle sanzioni contro la Russia, fondamentale per la stessa comunità internazionale, le misure restrittive imposte contro l’imprenditore russo non possono che essere ritenute adeguate. L’importanza di tali obbiettivi, infatti, è tale da superare qualsiasi negativa conseguenza, anche consistente, possa derivarne in capo a singoli operatori. Da ultimo, le misure risultano proporzionate anche data l’impossibilità di ricorrere a misure alternative e meno restrittive, che non potrebbero essere altrettanto efficaci, avuto riguardo soprattutto alla possibilità di elusione delle misure restrittive stesse.
La decisione del Tribunale chiarisce ancora una volta la severità e determinazione della posizione unionale contro le azioni della Federazione Russa che destabilizzano la situazione in Ucraina.
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